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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 000000000 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12529/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto su istanza di rimborso del versamento Imu di Euro 563,00 erroneamente effettuato in data 16 giugno 2022 al Comune di Roma
Capitale – anno 2022 - per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 , così come indicato nell'atto impugnato. Riferiva, altresì, che il silenzio rifiuto era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, carenza dei presupposti impositivi , trattandosi di Imu pagata due volte , come da documentazione allegata, per cui chiedeva il rimborso della somma in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio, non opponendosi all'accoglimento del ricorso .
All'udienza del 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare indicata in ricorso , in particolare avendo provato il pagamento dell'Imu dichiarata per gli immobili di sua proprieta' , laddove il Comune di Roma Capitale si è limitato a ritenere fondate le ragioni del ricorso, anche alla luce della sent. 209/22 della Corte Costituzionale la quale ha stabilito la legittimita' dell'esenzione Imu nella fattispecie , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né indicando elementi idonei alla base dell'Imu richiesta, non consentendo al contribuente neppure di comprendere l'iter logico giuridico per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del silenzio rifiuto del rimborso preteso .
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Vanno, pertanto, accolte le argomentazioni del contribuente , con conseguente infondatezza ed illegittimita' del silenzio rifiuto , per cui va disposto il rimborso della somma versata al Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite , sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 000000000 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12529/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in via telematica Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto su istanza di rimborso del versamento Imu di Euro 563,00 erroneamente effettuato in data 16 giugno 2022 al Comune di Roma
Capitale – anno 2022 - per l'unita' immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1 , così come indicato nell'atto impugnato. Riferiva, altresì, che il silenzio rifiuto era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge, carenza dei presupposti impositivi , trattandosi di Imu pagata due volte , come da documentazione allegata, per cui chiedeva il rimborso della somma in oggetto.
Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio, non opponendosi all'accoglimento del ricorso .
All'udienza del 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta la fondatezza delle argomentazioni relativamente all' unita' immobiliare indicata in ricorso , in particolare avendo provato il pagamento dell'Imu dichiarata per gli immobili di sua proprieta' , laddove il Comune di Roma Capitale si è limitato a ritenere fondate le ragioni del ricorso, anche alla luce della sent. 209/22 della Corte Costituzionale la quale ha stabilito la legittimita' dell'esenzione Imu nella fattispecie , non motivando le ragioni alla base della pretesa fiscale né indicando elementi idonei alla base dell'Imu richiesta, non consentendo al contribuente neppure di comprendere l'iter logico giuridico per cui vanno accolte anche le censure inerenti il difetto di motivazione del silenzio rifiuto del rimborso preteso .
L'accoglimento di tali punti di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e diritto esposte in ricorso.
Vanno, pertanto, accolte le argomentazioni del contribuente , con conseguente infondatezza ed illegittimita' del silenzio rifiuto , per cui va disposto il rimborso della somma versata al Comune di Roma Capitale .
Le spese di lite , sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti