Articolo 10 della Legge 4 agosto 1993, n. 277
Articolo 9
Versione
21 agosto 1993
Art. 10. 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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