Art. 10. 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
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21 agosto 1993
21 agosto 1993
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- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/2020, n. 10Provvedimento: […] Nella medesima prospettiva si inquadrerebbero anche le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), con le quali veniva introdotta una disciplina transitoria che subordinava la produzione dell'effetto abrogativo della pregressa disciplina elettorale all'entrata in vigore di quella di attuazione.Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 12/01/1995, n. 5Provvedimento: […] in particolare, come la norma transitoria, di cui all'art. 10 della legge n. 276/1993, sia stata inserita - così come l'art. 10 della legge n. 277/1993 (v. ancora il n. 2.6.) - con emendamento aggiuntivo per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze interpretative (v. […]Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., ordinanza 31/01/2020, n. 9Provvedimento: […] che nella medesima prospettiva si inquadrerebbe anche quanto stabilito dall'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e dall'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), disposizioni, queste, con le quali era stata introdotta una disciplina transitoria che subordinava la produzione dell'effetto abrogativo della pregressa disciplina elettorale all'entrata in vigore di quella di attuazione della nuova;Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 10/02/1997, n. 26Provvedimento: N. 26 SENTENZA 30 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1997 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione: a) del testo unico delle leggi recanti norme …Leggi di più...
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