Art. 10. 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
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21 agosto 1993
21 agosto 1993
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/2020, n. 10Provvedimento: […] Nella medesima prospettiva si inquadrerebbero anche le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), con le quali veniva introdotta una disciplina transitoria che subordinava la produzione dell'effetto abrogativo della pregressa disciplina elettorale all'entrata in vigore di quella di attuazione.Leggi di più...
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