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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7412 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Vargiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova (CA) nella Via E. Lussu n. 11, rimarrà nella disponibilità della Signora che vi manterrà la propria abitazione Parte_1 unitamente ai figli minori ed il Signor Persona_1 Persona_2 CP_1 provvederà a trasferire in altro luogo la propria residenza anagrafica.
3) I minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori, ma Per_1 Persona_2 avranno collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vederli anche tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze dei minori e con gli impegni lavorativi del padre, e previo accordo telefonico preventivo con la madre.
In considerazione della tenera età dei figli, non si prevedono per il momento dei pernottamenti notturni.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con la famiglia della madre ed il giorno di Natale con la famiglia del
Pag. 2 di 3 padre;
i minori si alterneranno tra le due famiglie, materna e paterna, anche durante le festività di Capodanno.
I genitori si accorderanno tra loro sullo svolgimento delle vacanze estive dei minori, con congruo preavviso.
4) Dovrà essere stabilito a carico del padre quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori, un assegno da versarsi mensilmente tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, pari Parte_1
a complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio); somma da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT;
mentre per quanto attiene alle spese straordinarie, quali quelle scolastiche, sportive, e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, queste saranno sostenute dal padre,
in ragione del 100%. CP_1
5) Dovrà essere stabilito un assegno mensile a carico di CP_1 dell'importo di € 200,00, quale contributo al mantenimento della coniuge Pt_1
fino a quando la stessa non reperirà un'occupazione lavorativa;
somma
[...] da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno verrà aumentato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7412 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Vargiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova (CA) nella Via E. Lussu n. 11, rimarrà nella disponibilità della Signora che vi manterrà la propria abitazione Parte_1 unitamente ai figli minori ed il Signor Persona_1 Persona_2 CP_1 provvederà a trasferire in altro luogo la propria residenza anagrafica.
3) I minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori, ma Per_1 Persona_2 avranno collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vederli anche tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze dei minori e con gli impegni lavorativi del padre, e previo accordo telefonico preventivo con la madre.
In considerazione della tenera età dei figli, non si prevedono per il momento dei pernottamenti notturni.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i minori trascorreranno la vigilia di Natale con la famiglia della madre ed il giorno di Natale con la famiglia del
Pag. 2 di 3 padre;
i minori si alterneranno tra le due famiglie, materna e paterna, anche durante le festività di Capodanno.
I genitori si accorderanno tra loro sullo svolgimento delle vacanze estive dei minori, con congruo preavviso.
4) Dovrà essere stabilito a carico del padre quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori, un assegno da versarsi mensilmente tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, pari Parte_1
a complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio); somma da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT;
mentre per quanto attiene alle spese straordinarie, quali quelle scolastiche, sportive, e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, queste saranno sostenute dal padre,
in ragione del 100%. CP_1
5) Dovrà essere stabilito un assegno mensile a carico di CP_1 dell'importo di € 200,00, quale contributo al mantenimento della coniuge Pt_1
fino a quando la stessa non reperirà un'occupazione lavorativa;
somma
[...] da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno verrà aumentato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3