Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 25113
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Sentenza 11 luglio 2006

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. (art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005), è di immediata applicazione, poiché si tratta di norma processuale e manca una diversa disciplina transitoria. (Fattispecie relativa ad una sentenza con la quale la condanna era intervenuta, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, in relazione alla quale la Corte ha stabilito, da un lato che la recidiva era stata applicata, dall'altro che non vi era stata violazione del principio di irretroattività della legge penale in quanto il condannato era stato ritenuto recidivo reiterato secondo la normativa vigente al momento della condanna sulla base di presupposti comuni alla nuova norma prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 25113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25113
    Data del deposito : 11 luglio 2006

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