Art. 2.
Per le pensioni dirette nonche' per le pensioni indirette e di riversibilita' privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, l'importo annuo lordo dell'andamento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, pero', quest'ultima senza l'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di riversibilita' non privilegiate, il predetto minimo di aumento e' stabilito in lire 14.400.
Per le pensioni a carico della Sezione autonomia per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600.
Per le pensioni dirette nonche' per le pensioni indirette e di riversibilita' privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, l'importo annuo lordo dell'andamento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, pero', quest'ultima senza l'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di riversibilita' non privilegiate, il predetto minimo di aumento e' stabilito in lire 14.400.
Per le pensioni a carico della Sezione autonomia per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600.