Art. 7.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma, secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri Enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nei primi due commi dell'art. 5 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale e' corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale e' corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si considera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra la intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.
La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri Enti quando l'intera pensione e' corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.
Le quote dell'aumento di cui all'art. 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 5, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.
Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Nei casi in cui la pensione e corrisposta dall'Istituto di previdenza ed e' ripartita con lo Stato ed altri Enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente art. 6.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma, secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri Enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nei primi due commi dell'art. 5 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale e' corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale e' corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si considera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra la intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.
La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri Enti quando l'intera pensione e' corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.
Le quote dell'aumento di cui all'art. 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 5, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.
Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Nei casi in cui la pensione e corrisposta dall'Istituto di previdenza ed e' ripartita con lo Stato ed altri Enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente art. 6.