Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TESTA S.r.l., con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione;
NUOVA TAGLIAMENTO S.p.A., con sede in Cologno Monzese, in persona del presidente del consiglio di amministrazione;
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Laura Bevilacqua del foro di Milano e dall'Avv. Marco Ferretti, con studio in Roma, via Settembrini n. 28, ove sono elettivamente domiciliate, giusta procura speciale in calce;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2709/99 del 5/11/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/9/03 dal Relatore Cons. Dott. RUGGIERO Francesco;
Udito l'Avv. Marco Ferretti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificata il 22/5/95, alcune società, tra le quali la IN TESTA S.r.l. e la NUOVA TAGLIAMENTO S.p.A., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al rimborso, rispettivamente di L.
9.500.000 per la prima società e di L.
7.000.000 per la seconda, somme che si assumevano indebitamente corrisposte a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.
Il Ministero si costituiva;
eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio;
deduceva l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande.
Il Tribunale, con sentenza n. 13579 del 17-11/11-12-97, accoglieva parzialmente le domande, rilevando che per la restante parte era decorso il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 641/72. Le società interponevano gravame, lamentando la erronea applicazione del termine di decadenza triennale. In particolare, la IN TESTA e la NUOVA TAGLIAMENTO eccepivano che non era stato riconosciuto il diritto al rimborso per le tasse versate per gli anni 1990 e 1991, nonostante il tempestivo inoltro delle relative richieste. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, riconosceva la tempestività delle istanze di rimborso;
accoglieva le domande delle società; decurtava tutte le somme degli importi riconosciuti dalla L. n. 448/98. Le società hanno proposto ricorso per Cassazione, notificato il 14/12/2000 con l'articolazione di un solo complesso motivo. L'Amministrazione ha resistito con controricorso, notificato il 12/01/2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. Con l'unico complesso motivo è stata dedotta la erronea ed illegittima applicazione dell'art. 11 L. 23/12/98, n. 448. La censura viene articolata con riferimento a questi molteplici profili:
attraverso detta norma l'Amministrazione aveva eluso di fatto le disposizioni comunitarie, oltre la legittima aspettativa restitutoria delle società; la medesima norma attribuiva ex novo all'art. 61 D.L. n. 331/93, una efficacia retroattiva che la disposizione non aveva mai avuto;
la disposizione, di cui all'art. 11 L. n. 448/98, circoscriveva e limitava arbitrariamente nel tempo la sua efficacia interpretativa;
la stessa disposizione modificava la determinazione del tributo introducendo, per il solo periodo 1985/1992, un nuovo ed ulteriore prelievo tributario, che si aggiungeva a quello preesistente;
la norma introduceva un indebito arricchimento dello Stato, negando di fatto al contribuente il diritto di far valere la tutela giurisdizionale ed amministrativa per effetto dello ius superveniens;
il duplice prelievo non avveniva nei confronti della generalità dei contribuenti, ma esclusivamente nei confronti di chi aveva agito per ottenere il rimborso;
la norma, con effetto retroattivo, veniva ad incidere in peius;
l'orientamento circa la disapplicazione delle statuizioni contenute nell'art. 11 L. n. 448/98, era stato espresso sia dai giudici di merito, sia dal Supremo
Collegio.
I vari profili di doglianza sono fondati.
Dagli orientamenti ormai consolidati di questa Corte sono desumibili i seguenti principi di diritto.
La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, dovuta - ai sensi dell'art. 3 D.L. 19/12/84, n. 853, convertito nella L. 17/2/85, n. 17 e successive modificazioni - dalle società per ogni anno solare successivo all'iscrizione, è illegittima per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva 17/7/69 n. 69/335/CEE del consiglio. L'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, tenuta a restituirla senza a ciò osti lo ius superveniens rappresentato dall'art. 11 L. 23/12/98, n. 448. Contrasta con la normativa comunitaria e va, pertanto, disapplicato l'art. 11 co. 3^ L. n. 448/98, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura legale (2,50 % annuo), vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge, e non nella misura ordinaria (2,50% semestrale) fissata dall'art. 1 L. n. 29/61 e successive modifiche. Infatti, così disponendo, la richiamata norma si pone in contrasto con la normativa comunitaria, la quale - nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sent. 10/9/2002, nella cause riunite C-216/99 e C-222/99) - osta a che un Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle (più favorevoli) che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di che trattasi. Per le ragioni delineate il ricorso va accolto e l'impugnata decisione deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che si atterrà agli enunciati principi di diritto.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004