CASS
Sentenza 1 febbraio 2022
Sentenza 1 febbraio 2022
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall'utenza, la cui natura di corrispettivo privato - e non di tributo - non esclude che si tratti di somme comunque spettanti "ab origine" alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Commentari • 2
- 1. Art. 314 c.p. Peculatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2022, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IG AR PI, nata a [...] il [...] Di OV AS, nato a [...] il [...] NA ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2021 dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le richieste del difensore, avv. Umberto Pappadia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha rigettato le richieste di riesame proposte da AR PI IG, AS Di OV e ES NA avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato Penale Sent. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 12/01/2022 alla confisca emesso in data 28 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa AR Capua Vetere ed avente ad oggetto somme ritenute il profitto delle condotte di peculato poste in essere dai predetti nella gestione della CO Multiservizi S.r.l. dal 28 marzo 2012 al 3 maggio 2017. Secondo l'ipotesi di accusa, i tre indagati, e, segnatamente, ES NA, in qualità di amministratore unico della CO Multiservizi S.r.l. dall'8 novembre 2012 al 5 giugno 2014, AR PI IG, in qualità di amministratore unico dal 5 giugno 2014 al 4 settembre 2015, e AS Di OV, quale presidente del Consiglio di amministrazione dal 25 ottobre 2016 al 31 maggio 2017, avrebbero posto in essere il reato di peculato, appropriandosi delle somme versate dagli utenti quali canoni di depurazione e fognatura e riscossi dalla società in virtù della convenzione stipulata con la Regione Campania del 13 marzo 2013; le persone sottoposte ad indagini non avrebbero, inoltre, versato al Comune di Cutri le somme percepite dalla Canocchia Multiservizi S.r.l., che svolgeva l'attività di riscossione della tariffa idrica. 2. L'avv. Umberto Pappadia, difensore del NA, della IG e del Di OV, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 314 e 322 ter cod. pen. 2.1. Con il primo profilo di censura i ricorrenti rilevano che la natura di corrispettivo dei canoni di cui si controverte non consentirebbe di configurare nel caso di specie il delitto di peculato, ricorrendo un mero inadempimento contrattuale dì natura civilistica. 2.2. Con il secondo profilo di censura i ricorrenti, inoltre, deducono che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione in ordine all'effettiva riscossione del canone idrico da parte della CO Multiservizi, che costituisce un presupposto indefettibile per configurare il delitto di peculato contestato. 2.3. Con il terzo profilo di censura i ricorrenti lamentano che il sequestro finalizzato alla confisca sia stato disposto pur in assenza della prova di appropriazione delle somme da parte degli indagati e, comunque, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione circa l'effettiva destinazione a fini personali delle somme asseritamente oggetto di peculato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. y 2 2. Con la prima censura i ricorrenti deducono la violazione di legge in ordine agli artt. artt. 314 e 322 ter cod. pen. e, segnatamente, l'impossibilità di configurare il delitto di peculato nel caso di specie. Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2008 e ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il canone di depurazione e fognatura non avrebbe natura di tributo ma sarebbe un corrispettivo sinallagmaticamente dovuto per la prestazione resa dal fornitore del servizio. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, obliterando la natura di corrispettivo dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dalla CO Multiservizi S.r.l., avrebbe, dunque, errato nel ritenere fondata una contestazione legata all'appropriazione di somme ontologicamente pubbliche. Nel caso di specie, pertanto, non sarebbe ipotizzabile il delitto di peculato, quanto un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica, come affermato in una fattispecie analoga dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in materia di corrispettivi per le aree di parcheggio (Sez. 6, n. 37674 del 13/10/2020, Alfonso, Rv. 280289, che ha affermato che non integra il reato di peculato, ma costituisce mero inadempimento contrattuale, la condotta del concessionario di aree di parcheggio che omette di versare al Comune la quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non appartiene allo stesso ab origine). Ad avviso dei ricorrenti, peraltro, la CO sarebbe non solo concessionaria del servizio di riscossione, come sostenuto nel provvedimento impugnato, bensì assegnataria dell'intero servizio idrico integrato sulla quale graverebbero, in virtù della concessione di pubblico servizio, plurimi obblighi, in particolare connessi alla manutenzione delle condotte;
il corrispettivo per il servizio idrico spetterebbe, dunque, alla CO, che sarebbe solo tenuta a versare alla Regione Campania una parte dei corrispettivi riscossi. 3. La censura si rivela infondata. L'art. 314 cod. pen. incrimina, quale peculato, l'appropriazione di danaro o cosa mobile altrui della quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso o, comunque, la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. L'attuale formulazione della fattispecie, per effetto dell'assorbimento del delitto di malversazione a danno di privati in quello di peculato operato dall'art. 1 della I. 26 aprile 1990, n. 86, ha, dunque, eliso ogni rilevanza all'elemento della «appartenenza alla pubblica amministrazione» della cosa o del denaro oggetto di appropriazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. 3 La natura di corrispettivo e non già di tributo del canone di depurazione e fognatura riscosso dalla CO Multiservizi S.r.l., pertanto, non rileva ai fini della configurabilità del delitto di peculato. E', invece, necessario verificare se sussista l'altruità delle somme versate dall'utenza a titolo di canone di depurazione e fognatura e, segnatamente, se le stesse spettino ab origine alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario a fini di interesse pubblico, ancorché la riscossione delle stesse sia demandata al gestore, o se, diversamente, le stesse spettino al gestore del servizio dell'acquedotto, quale corrispettivo del servizio svolto e con obbligo di riversarne una quota prestabilita alla Regione. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha ritenuto sussistere l'altruità delle somme oggetto della condotta appropriativa, in quanto, ancorché il canone di depurazione e fognatura abbia natura di corrispettivo privato, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2008, il servizio era reso dalla Regione Campania, con un impianto di sua proprietà e gestito dalla stessa;
la Regione era, dunque, l'ente titolare del credito vantato verso gli utenti e la CO Multiservizi S.r.l. era solo delegata alla riscossione. Questa interpretazione, nei limiti delibatori propri della presente sede, è corretta. L'art. 155 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), infatti, disciplina specificamente, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione ed espressamente prevede che «Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito». La premessa della convenzione del 2013 stipulata dalla CO Multiservizi S.r.l. con la Regione Campania, richiamata nel provvedimento impugnato e dai ricorrenti, del resto, espressamente sancisce che «a) il Comune di Curti è servito dall'impianto di depurazione del comprensorio di Area Casertana di proprietà della Regione Campania e dalla stessa gestito;
b) ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 152/2006, la CO Multiservizi S.r.l., in quanto gestore del servizio di acquedotto, è tenuto a riscuotere anche la tariffa di depurazione, riversandola al gestore dell'impianto di depurazione e collettamento entro trenta giorni dalla riscossione» L'art. 2, comma 5, della convenzione prevede, inoltre, espressamente che «l'importo versato dai cittadini sui singoli ruoli sarà corrisposto dal soggetto gestore alla Regione Campania, ex art. 156 del D.Lgs. 152/2006, entro 30 giorni dalla riscossione ...». 4 Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha, dunque, fatto buon governo delle previsioni del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e della convenzione, ritenendo che, pur nella indubbia natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, le somme riscosse dalla CO Multiservizi S.r.l. quale canone di depurazione e fognatura spettassero ab origine alla Regione Campania, in virtù di uno specifico vincolo di destinazione, e, quindi, fossero "altrui" per la società. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, inoltre, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione in ordine all'effettiva riscossione del canone idrico da parte della CO Multiservizi. Posto che l'obbligo della società di versare le somme alla Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della convenzione, sorge solo all'esito della riscossione dei canoni, l'accertamento dell'effettiva riscossione degli stessi costituisce un presupposto indefettibile per ravvisare la sussistenza del delitto di peculato. I ricorrenti eccepiscono, dunque, che sarebbe stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca pur in assenza della prova di appropriazione delle somme da parte degli indagati, in quanto il Tribunale avrebbe affermato che l'ammontare delle somme asseritamente distratte era stato computato sulla base dei ruoli;
il ruolo di riscossione riporterebbe, tuttavia, unicamente le somme che la società avrebbe dovuto riscuotere dagli utenti e non già quelle effettivamente riscosse ed entrate nella disponibilità della società. 5. Anche tale censura si rivela infondata. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Non sussiste, pertanto, alcuna carenza di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame ha confutato l'eccezione difensiva rilevando come l'ammontare delle somme distratte sia stato determinato sulla base di documenti elaborati direttamente dalla CO S.r.l. e, segnatamente, dei ruoli "approvati" direttamente dalla stessa e dalle fatture emesse da tale società. 5 Parimenti, non sussiste alcuna violazione di legge, in quanto il Tribunale, nei limiti propri della delibazione cautelare e, dunque, allo stato delle acquisizioni disponibili, ha rilevato che le somme oggetto di peculato risultano effettivamente riscosse e non già ancora da riscuotere da parte della CO Multiservizi S.r.l. 6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, da ultimo, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione circa l'effettiva destinazione delle somme asseritamente oggetto di peculato e sulla rilevanza di eventuali condotte distrattive. La difesa in sede di riesame avrebbe prodotto al Tribunale una dettagliata consulenza tecnica che ha ricostruito i flussi finanziari della CO S.r.l., dimostrando come tutte le somme entrate nella disponibilità della stessa fossero state utilizzate per le finalità sociali e, in particolare, per la gestione dei numerosi servizi pubblici (refezione scolastica, cimitero) gestiti per conto del Comune di Curti e per il mancato pagamento dei quali attualmente penderebbe una delicata controversia civile. Il Tribunale del riesame avrebbe, tuttavia, risposto a tali censure rilevando che si sarebbe in presenza non già di condotte appropriative bensì di condotte distrattive;
questa motivazione, tuttavia, ad avviso dei ricorrenti, non considererebbe che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra l'abuso di ufficio e non già il peculato, la condotta di distrazione del denaro o di altri beni a profitto proprio che, pur concretizzandosi in un uso indebito del bene, non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. 7. Anche tale censura si rivela infondata. Anche sotto il profilo dell'eventuale destinazione somme riscosse ad altro fine pubblico, non sussiste alcuna carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato come la diversa destinazione impressa da parte della CO S.r.l. alle somme riscosse dall'utenza quali canoni di depurazione e fognatura, pur integrando un tema rilevante, da approfondirsi nel seguito delle indagini, sia stata una circostanza di fatto meramente allegata e non dimostrata dalla difesa dei ricorrenti. La mancata prova di tale circostanza di fatto esonera dal verificare in questa sede la fondatezza di eventuali qualificazioni alternative delle condotte di cui si controverte. 6 8. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigetti e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le richieste del difensore, avv. Umberto Pappadia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha rigettato le richieste di riesame proposte da AR PI IG, AS Di OV e ES NA avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato Penale Sent. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 12/01/2022 alla confisca emesso in data 28 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa AR Capua Vetere ed avente ad oggetto somme ritenute il profitto delle condotte di peculato poste in essere dai predetti nella gestione della CO Multiservizi S.r.l. dal 28 marzo 2012 al 3 maggio 2017. Secondo l'ipotesi di accusa, i tre indagati, e, segnatamente, ES NA, in qualità di amministratore unico della CO Multiservizi S.r.l. dall'8 novembre 2012 al 5 giugno 2014, AR PI IG, in qualità di amministratore unico dal 5 giugno 2014 al 4 settembre 2015, e AS Di OV, quale presidente del Consiglio di amministrazione dal 25 ottobre 2016 al 31 maggio 2017, avrebbero posto in essere il reato di peculato, appropriandosi delle somme versate dagli utenti quali canoni di depurazione e fognatura e riscossi dalla società in virtù della convenzione stipulata con la Regione Campania del 13 marzo 2013; le persone sottoposte ad indagini non avrebbero, inoltre, versato al Comune di Cutri le somme percepite dalla Canocchia Multiservizi S.r.l., che svolgeva l'attività di riscossione della tariffa idrica. 2. L'avv. Umberto Pappadia, difensore del NA, della IG e del Di OV, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 314 e 322 ter cod. pen. 2.1. Con il primo profilo di censura i ricorrenti rilevano che la natura di corrispettivo dei canoni di cui si controverte non consentirebbe di configurare nel caso di specie il delitto di peculato, ricorrendo un mero inadempimento contrattuale dì natura civilistica. 2.2. Con il secondo profilo di censura i ricorrenti, inoltre, deducono che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione in ordine all'effettiva riscossione del canone idrico da parte della CO Multiservizi, che costituisce un presupposto indefettibile per configurare il delitto di peculato contestato. 2.3. Con il terzo profilo di censura i ricorrenti lamentano che il sequestro finalizzato alla confisca sia stato disposto pur in assenza della prova di appropriazione delle somme da parte degli indagati e, comunque, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione circa l'effettiva destinazione a fini personali delle somme asseritamente oggetto di peculato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. y 2 2. Con la prima censura i ricorrenti deducono la violazione di legge in ordine agli artt. artt. 314 e 322 ter cod. pen. e, segnatamente, l'impossibilità di configurare il delitto di peculato nel caso di specie. Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2008 e ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il canone di depurazione e fognatura non avrebbe natura di tributo ma sarebbe un corrispettivo sinallagmaticamente dovuto per la prestazione resa dal fornitore del servizio. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, obliterando la natura di corrispettivo dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dalla CO Multiservizi S.r.l., avrebbe, dunque, errato nel ritenere fondata una contestazione legata all'appropriazione di somme ontologicamente pubbliche. Nel caso di specie, pertanto, non sarebbe ipotizzabile il delitto di peculato, quanto un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica, come affermato in una fattispecie analoga dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in materia di corrispettivi per le aree di parcheggio (Sez. 6, n. 37674 del 13/10/2020, Alfonso, Rv. 280289, che ha affermato che non integra il reato di peculato, ma costituisce mero inadempimento contrattuale, la condotta del concessionario di aree di parcheggio che omette di versare al Comune la quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non appartiene allo stesso ab origine). Ad avviso dei ricorrenti, peraltro, la CO sarebbe non solo concessionaria del servizio di riscossione, come sostenuto nel provvedimento impugnato, bensì assegnataria dell'intero servizio idrico integrato sulla quale graverebbero, in virtù della concessione di pubblico servizio, plurimi obblighi, in particolare connessi alla manutenzione delle condotte;
il corrispettivo per il servizio idrico spetterebbe, dunque, alla CO, che sarebbe solo tenuta a versare alla Regione Campania una parte dei corrispettivi riscossi. 3. La censura si rivela infondata. L'art. 314 cod. pen. incrimina, quale peculato, l'appropriazione di danaro o cosa mobile altrui della quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso o, comunque, la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. L'attuale formulazione della fattispecie, per effetto dell'assorbimento del delitto di malversazione a danno di privati in quello di peculato operato dall'art. 1 della I. 26 aprile 1990, n. 86, ha, dunque, eliso ogni rilevanza all'elemento della «appartenenza alla pubblica amministrazione» della cosa o del denaro oggetto di appropriazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. 3 La natura di corrispettivo e non già di tributo del canone di depurazione e fognatura riscosso dalla CO Multiservizi S.r.l., pertanto, non rileva ai fini della configurabilità del delitto di peculato. E', invece, necessario verificare se sussista l'altruità delle somme versate dall'utenza a titolo di canone di depurazione e fognatura e, segnatamente, se le stesse spettino ab origine alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario a fini di interesse pubblico, ancorché la riscossione delle stesse sia demandata al gestore, o se, diversamente, le stesse spettino al gestore del servizio dell'acquedotto, quale corrispettivo del servizio svolto e con obbligo di riversarne una quota prestabilita alla Regione. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha ritenuto sussistere l'altruità delle somme oggetto della condotta appropriativa, in quanto, ancorché il canone di depurazione e fognatura abbia natura di corrispettivo privato, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2008, il servizio era reso dalla Regione Campania, con un impianto di sua proprietà e gestito dalla stessa;
la Regione era, dunque, l'ente titolare del credito vantato verso gli utenti e la CO Multiservizi S.r.l. era solo delegata alla riscossione. Questa interpretazione, nei limiti delibatori propri della presente sede, è corretta. L'art. 155 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), infatti, disciplina specificamente, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione ed espressamente prevede che «Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito». La premessa della convenzione del 2013 stipulata dalla CO Multiservizi S.r.l. con la Regione Campania, richiamata nel provvedimento impugnato e dai ricorrenti, del resto, espressamente sancisce che «a) il Comune di Curti è servito dall'impianto di depurazione del comprensorio di Area Casertana di proprietà della Regione Campania e dalla stessa gestito;
b) ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 152/2006, la CO Multiservizi S.r.l., in quanto gestore del servizio di acquedotto, è tenuto a riscuotere anche la tariffa di depurazione, riversandola al gestore dell'impianto di depurazione e collettamento entro trenta giorni dalla riscossione» L'art. 2, comma 5, della convenzione prevede, inoltre, espressamente che «l'importo versato dai cittadini sui singoli ruoli sarà corrisposto dal soggetto gestore alla Regione Campania, ex art. 156 del D.Lgs. 152/2006, entro 30 giorni dalla riscossione ...». 4 Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere ha, dunque, fatto buon governo delle previsioni del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e della convenzione, ritenendo che, pur nella indubbia natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, le somme riscosse dalla CO Multiservizi S.r.l. quale canone di depurazione e fognatura spettassero ab origine alla Regione Campania, in virtù di uno specifico vincolo di destinazione, e, quindi, fossero "altrui" per la società. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, inoltre, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione in ordine all'effettiva riscossione del canone idrico da parte della CO Multiservizi. Posto che l'obbligo della società di versare le somme alla Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della convenzione, sorge solo all'esito della riscossione dei canoni, l'accertamento dell'effettiva riscossione degli stessi costituisce un presupposto indefettibile per ravvisare la sussistenza del delitto di peculato. I ricorrenti eccepiscono, dunque, che sarebbe stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca pur in assenza della prova di appropriazione delle somme da parte degli indagati, in quanto il Tribunale avrebbe affermato che l'ammontare delle somme asseritamente distratte era stato computato sulla base dei ruoli;
il ruolo di riscossione riporterebbe, tuttavia, unicamente le somme che la società avrebbe dovuto riscuotere dagli utenti e non già quelle effettivamente riscosse ed entrate nella disponibilità della società. 5. Anche tale censura si rivela infondata. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Non sussiste, pertanto, alcuna carenza di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame ha confutato l'eccezione difensiva rilevando come l'ammontare delle somme distratte sia stato determinato sulla base di documenti elaborati direttamente dalla CO S.r.l. e, segnatamente, dei ruoli "approvati" direttamente dalla stessa e dalle fatture emesse da tale società. 5 Parimenti, non sussiste alcuna violazione di legge, in quanto il Tribunale, nei limiti propri della delibazione cautelare e, dunque, allo stato delle acquisizioni disponibili, ha rilevato che le somme oggetto di peculato risultano effettivamente riscosse e non già ancora da riscuotere da parte della CO Multiservizi S.r.l. 6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, da ultimo, che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe motivazione circa l'effettiva destinazione delle somme asseritamente oggetto di peculato e sulla rilevanza di eventuali condotte distrattive. La difesa in sede di riesame avrebbe prodotto al Tribunale una dettagliata consulenza tecnica che ha ricostruito i flussi finanziari della CO S.r.l., dimostrando come tutte le somme entrate nella disponibilità della stessa fossero state utilizzate per le finalità sociali e, in particolare, per la gestione dei numerosi servizi pubblici (refezione scolastica, cimitero) gestiti per conto del Comune di Curti e per il mancato pagamento dei quali attualmente penderebbe una delicata controversia civile. Il Tribunale del riesame avrebbe, tuttavia, risposto a tali censure rilevando che si sarebbe in presenza non già di condotte appropriative bensì di condotte distrattive;
questa motivazione, tuttavia, ad avviso dei ricorrenti, non considererebbe che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra l'abuso di ufficio e non già il peculato, la condotta di distrazione del denaro o di altri beni a profitto proprio che, pur concretizzandosi in un uso indebito del bene, non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. 7. Anche tale censura si rivela infondata. Anche sotto il profilo dell'eventuale destinazione somme riscosse ad altro fine pubblico, non sussiste alcuna carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato come la diversa destinazione impressa da parte della CO S.r.l. alle somme riscosse dall'utenza quali canoni di depurazione e fognatura, pur integrando un tema rilevante, da approfondirsi nel seguito delle indagini, sia stata una circostanza di fatto meramente allegata e non dimostrata dalla difesa dei ricorrenti. La mancata prova di tale circostanza di fatto esonera dal verificare in questa sede la fondatezza di eventuali qualificazioni alternative delle condotte di cui si controverte. 6 8. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigetti e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/01/2022.