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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3575/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAPITANI SIMONA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri in data 14.6.2008 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separata CP_1 dal coniuge in virtù di separazione giudiziale del 13.9.2021 divenuta definitiva, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato i provvedimenti vigenti ed ha nominato il Giudice istruttore. Radicatosi il contraddittorio, la parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 13.9.21, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare pagina 1 di 2 alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla altro deve essere disposto, in assenza di figli e di domanda di assegno divorzile. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura della decisione e la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Velletri, in data 14.6.2008;
[...] CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 43, parte II, serie A); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3575/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAPITANI SIMONA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 22 giugno 2022 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri in data 14.6.2008 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separata CP_1 dal coniuge in virtù di separazione giudiziale del 13.9.2021 divenuta definitiva, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato i provvedimenti vigenti ed ha nominato il Giudice istruttore. Radicatosi il contraddittorio, la parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 13.9.21, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare pagina 1 di 2 alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla altro deve essere disposto, in assenza di figli e di domanda di assegno divorzile. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura della decisione e la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Velletri, in data 14.6.2008;
[...] CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 43, parte II, serie A); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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