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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 450 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.9.1992 e residente in rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO LA LEGGE
CATENO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato in [...] C.F._2
VENEZUELA 03/03/1979
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 2.10.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del
[...]
matrimonio contratto con in data 22.8.2014 Controparte_1
, dalla cui unione era nata una figlia ancora minore .
Esponeva che con sentenza n. 694/2023, il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e che da allora i coniugi non si erano riconciliati.
Disposta la comparizione delle parti non si Controparte_1
costituiva in giudizio né compariva all'udienza nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie.
La parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale. Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale, depositata in data 21.11.2023 e passata in giudicato.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti .
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la sentenza di separazione tra le parti ha così statuito:
“DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, la Persona_1
quale potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3. la minore presso la abitazione CP_2
della madre, disponendo che il padre possa vedere la figlia, come specificato in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla madre, sig.ra Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, purché documentate"
Ritiene il Collegio di potere integralmente confermare tali statuizioni. Quanto al regime di affidamento va ribadito che “come noto, il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo soltanto a uno dei due. Costantemente, la Suprema Corte ha ribadito che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto e consacrato dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n.14728/2016; Cass. n.
18817/2015). L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare e il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
L'affidamento esclusivo può, quindi, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, ad esempio quando un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, e così via. Osserva il Collegio che, l'applicazione dei predetti principi unitamente alle esigenze esposte dalla ricorrente (come ad esempio, il rilascio di apposite autorizzazioni nell'interesse della figlia minore in ambito scolastico, sanitario, burocratico quale il rilascio del passaporto) giustificano nel caso di specie l'adozione del regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ciò anche in ragione il quale sembrerebbe aver fatto perdere ogni sua traccia dopo aver abbandonato la casa coniugale, per essersi trasferito altrove (così come emerge dalle notificazioni degli atti processuali effettuate nei suoi confronti) –è di per sé indice rivelatore di una obiettiva disaffezione anche nei confronti della figlia nonché di un sostanziale disinteresse ad esercitare la responsabilità genitoriale, circostanze che consentono quindi di ritenere, quale migliore opzione per la stessa minore, quella dell'affido esclusivo alla madre, con la quale la minore ha sempre convissuto. Alla madre, genitore collocatario della minore, andrà anche assegnata la casa coniugale.
Quanto poi alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, qualora il sig. decidesse di rendersi reperibile e di Controparte_1
riavvicinarsi alla figlia , tenuto conto di quanto appena esposto ed anche Persona_1
in considerazione dell'età della bambina (oggi di anni 8), potrà vedere la figlia minore, accordandosi liberamente con la madre, a seconda delle esigenze della minore e i suoi impegni scolastici e ricreativi”.
Osserva il Collegio che nessun elemento di novità è emerso nel presente giudizio che possa indurre ad una rivisitazione della statuizione come sopra motivata: il resistente ha continuato a mantenersi contumace nonostante la regolare notifica a mani proprie del ricorso;
la ricorrente ha confermato il disinteresse morale e materiale dallo stesso mostrato ne confronti della minore, che, dunque, continua ad essere accudita solo dalla madre.
Parimenti vanno confermate le statuizioni economiche non essendo anche sotto tale aspetto elementi di novità e in considerazione del non notevole lasso di tempo decorso dall'emissione della sentenza di separazione
In ragione della natura del procedimento può disporsi la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
in data 22.8.2014 trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del comune di San Cono al n. 5 parte II serie C
1. CONFERMA tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n
.694/23 resa inter partes da questo Tribunale
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Cono perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 12/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 450 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.9.1992 e residente in rappresentato e difeso dall'avv. DI DIO LA LEGGE
CATENO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato in [...] C.F._2
VENEZUELA 03/03/1979
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 2.10.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del
[...]
matrimonio contratto con in data 22.8.2014 Controparte_1
, dalla cui unione era nata una figlia ancora minore .
Esponeva che con sentenza n. 694/2023, il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e che da allora i coniugi non si erano riconciliati.
Disposta la comparizione delle parti non si Controparte_1
costituiva in giudizio né compariva all'udienza nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie.
La parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale. Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale, depositata in data 21.11.2023 e passata in giudicato.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti .
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la sentenza di separazione tra le parti ha così statuito:
“DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, la Persona_1
quale potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3. la minore presso la abitazione CP_2
della madre, disponendo che il padre possa vedere la figlia, come specificato in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla madre, sig.ra Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, purché documentate"
Ritiene il Collegio di potere integralmente confermare tali statuizioni. Quanto al regime di affidamento va ribadito che “come noto, il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo soltanto a uno dei due. Costantemente, la Suprema Corte ha ribadito che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto e consacrato dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n.14728/2016; Cass. n.
18817/2015). L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare e il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
L'affidamento esclusivo può, quindi, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, ad esempio quando un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, e così via. Osserva il Collegio che, l'applicazione dei predetti principi unitamente alle esigenze esposte dalla ricorrente (come ad esempio, il rilascio di apposite autorizzazioni nell'interesse della figlia minore in ambito scolastico, sanitario, burocratico quale il rilascio del passaporto) giustificano nel caso di specie l'adozione del regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ciò anche in ragione il quale sembrerebbe aver fatto perdere ogni sua traccia dopo aver abbandonato la casa coniugale, per essersi trasferito altrove (così come emerge dalle notificazioni degli atti processuali effettuate nei suoi confronti) –è di per sé indice rivelatore di una obiettiva disaffezione anche nei confronti della figlia nonché di un sostanziale disinteresse ad esercitare la responsabilità genitoriale, circostanze che consentono quindi di ritenere, quale migliore opzione per la stessa minore, quella dell'affido esclusivo alla madre, con la quale la minore ha sempre convissuto. Alla madre, genitore collocatario della minore, andrà anche assegnata la casa coniugale.
Quanto poi alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlia, qualora il sig. decidesse di rendersi reperibile e di Controparte_1
riavvicinarsi alla figlia , tenuto conto di quanto appena esposto ed anche Persona_1
in considerazione dell'età della bambina (oggi di anni 8), potrà vedere la figlia minore, accordandosi liberamente con la madre, a seconda delle esigenze della minore e i suoi impegni scolastici e ricreativi”.
Osserva il Collegio che nessun elemento di novità è emerso nel presente giudizio che possa indurre ad una rivisitazione della statuizione come sopra motivata: il resistente ha continuato a mantenersi contumace nonostante la regolare notifica a mani proprie del ricorso;
la ricorrente ha confermato il disinteresse morale e materiale dallo stesso mostrato ne confronti della minore, che, dunque, continua ad essere accudita solo dalla madre.
Parimenti vanno confermate le statuizioni economiche non essendo anche sotto tale aspetto elementi di novità e in considerazione del non notevole lasso di tempo decorso dall'emissione della sentenza di separazione
In ragione della natura del procedimento può disporsi la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
in data 22.8.2014 trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del comune di San Cono al n. 5 parte II serie C
1. CONFERMA tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n
.694/23 resa inter partes da questo Tribunale
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Cono perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 12/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo