Articolo 17 della Legge 20 giugno 1978, n. 287
Articolo 16
Versione
6 luglio 1978
Art. 17.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere, assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 6 luglio 1978