Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, l'omessa contestazione formale della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, ultimo comma, cod. pen. (fatto commesso su minori di anni dieci), non determina alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'età minore della vittima rappresenta un dato obiettivo non suscettibile di sindacato nè in fatto nè in diritto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 32706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32706 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
327 06 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2008
SENTENZA
N. 01723 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. AMORESANO SILVIO 11 N. 007821/2008 2. Dott.SENSINI MARIA SILVIA
3. Dott. MARINI LUIGI "
4. Dott.SARNO GIULIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) R.S. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 05/10/2007
CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del delt. Passacantando•Passacantando Gughelus
che ha concluso peril rigetto del rives
Udito, per la parte civile, l'Avv. Morsue Michele
difensore Avv.•Touli Pasquale Udito il O S C U R A T A
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Bari confermava la decisione del GUP del tribunale di Foggia che in data 17.10.2006, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione - condonata R.S. nella misura di anni uno e mesi quattro oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile per i reati di cui agli artt. 81, 110, 609 bis e ter n. 1 septies n. 1 e 2 cod. pen.; 110 - 572 cod. pen.; 81, 110, 610 cod. pen. e 605 cod. pen. perchè in concorso con costringeva i figli R. F.F. nati rispettivamente negli anni] (omissis) a subire M. e G. atti sessuali;
per averli maltrattati;
per averli costretti a non dire a nessuno cosa succedeva in casa e per averli privati della libertà personale chiudendoli a chiave in locali specificamente indicati nella contestazione dal 2001 al marzo 2005.
Nella determinazione della pena il GUP, ha individuato il reato più grave nel reato di violenza sessuale prendendo le mosse dal regime edittale indicato all'ultimo comma dell'art. 609 ter trattandosi di fatti commessi su minori degli anni (omissis) Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: 1) la violazione degli artt. 6 della CEDU 50, 521 e 438 cpp avendo il GUP posto alla base del computo della pena l'aggravante dell'art. 609 ter u.c. non contestata dal PM;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ragione della menzionata violazione il cui effetto era stato tra l'altro quello di creare una palese situazione di disparità di trattamento con la coimputata F. alla quale l'aggravante non era stata applicata;
3) la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche avendo erroneamente tra l'altro affermato i giudici di appello che non erano stati indicati i motivi che le giustificassero;
4) l'inosservanza degli artt. 498, 499 e 526 cpp stante l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio improntato su domande suggestive ed apparendo erronea la conclusione cui perviene la corte di merito la quale afferma che l'inutilizzabilità non modifica il quadro probatorio di riferimento;
e che anche le perizie mediche svolte dai consulenti devono ritenersi ugualmente inammissibili in quanto espletate senza il rispetto delle forme indicate dall'art. 360 cpp. Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha fatto pervenire anche dei motivi aggiunti nei quali si evidenzia l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche alla coimputata F. þ si ribadisce che erroneamente le stesse sarebbero state negate all'imputato nonostante l'accertato stato di invalidità per oligofrenia e disturbo del carattere.
Infine è stata depositata istanza di revoca e/o sostituzione della misura custodiale in atto, così come avvenuto per la P. ] sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. In ordine ai primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto imperniati sulla medesima doglianza di fondo - applicazione di un'aggravante non contestata - i giudici di appello hanno già correttamente risposto evidenziando il carattere u O S C U R A T A
meramente formale della omissione nella contestazione in quanto quest'ultima recava espressamente il riferimento agli anni di nascita dei tre minori che, rapportato all'epoca di consumazione del reato, rendevano palese la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 609 ter u.c. cod. pen.. Del resto, sulla scia della decisione della Sezioni Unite n. 18 del 21/06/2000 - Rv.
216430 è pacifico l'orientamento di legittimità secondo cui ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Si è osservato al riguardo, infatti, che il requisito della "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", imposto a pena di nullità dall'art. 555,comma 1, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., per il decreto di citazione a giudizio, ha la funzione di informare l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Esso, pertanto, può dirsi soddisfatto quando il fatto addebitato sia enunciato in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza. Ne consegue, altresì, che la mancata indicazione dello specifico articolo di legge relativo ad una circostanza aggravante del reato, di per sé, non vale a farla ritenere insussistente, ove la stessa risulti in forma chiara e precisa contestata in fatto sì da consentire la difesa su ogni elemento di accusa. Differente è, invece, l'ipotesi cui sembra fare cenno il ricorrente nei motivi di ricorso citando sentenze della Corte di Strasburgo.
Esse riguardano, infatti, la diversa qualificazione giuridica dell'accusa dipendente dal mutamento del titolo di reato contestato che effettivamente ha determinato in passato l'intervento della Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 CEDU (sent.
20.4.2006 procedura I.H. e altri
contro
Austria;
sent. 19.12.2006, procedura M.
contro
Francia). Al novero delle sentenze citate può aggiungersi quella relativa al ricorso n. 25575/04 Drassich c/Italia emessa in data 11.12.2007 in cui la Corte ha ritenuto esservi stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione nel caso di riqualificazione dei fatti da parte della corte di cassazione da corruzione in corruzione in atti giudiziari.
La citata sentenza offre importanti spunti motivazionali rilevanti anche per il caso in esame.
Ed, invero:
a) la premessa da cui muove la Corte Europea è rappresentata proprio dal rilievo che il reato previsto dall'articolo 319 ter costituisce una ipotesi di reato autonoma e non già circostanza aggravante del reato di corruzione semplice previsto dall'articolo 319, inizialmente oggetto di imputazione. b) La diversa qualificazione giuridica avrebbe potuto comportare diversità di mezzi da quelli scelti per contestare l'azione principale;
c) La riqualificazione in questione ha pregiudicato il diritto di discutere in contraddittorio la nuova accusa avendo avuto luogo solo al momento della
M O S C U R A T A
deliberazione della corte di cassazione e non essendo mai stata evocata in una fase anteriore del procedimento.
Orbene è del tutto evidente che nessuna delle condizioni indicate ricorre nella specie. Correttamente la corte di merito ha osservato che non solo l'aggravante dell'ultimo comma dell'art. 609 ter u.c. era stata di fatto contestata ma che in nessun modo la mancata contestazione formale poteva avere pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato essendo quello dell'età un dato obiettivo in realtà non suscettibile di dibattito in fatto o in diritto in assenza di elementi di dubbio.
Peraltro occorre in questa sede aggiungere che la possibilità di interloquire sull'aggravante non era certamente preclusa al ricorrente nelle successive fasi del giudizio.
Né vale obiettare, come fa il R. che vi sarebbero state conseguenze sulla scelta del rito posto in quanto vi era comunque la possibilità per l'imputato di concordare la pena anche in appello, dopo cioè, che la sussistenza dell'aggravante era stata anche formalmente dichiarata.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso appare davvero difficile ravvisare la dedotta illogicità motivazionale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo la corte di merito - in linea con quanto già affermato dal GUP - correttamente sottolineato la sussistenza nella specie di condotte particolarmente abiette e ripugnanti e la mancanza di forme di resipiscenza nella condotta del ricorrente.
All'evidenza, poi, l'espressione "non vi è motivo alcuno, né la difesa lo ha concretamente indicato per concedere le attenuanti generiche o ridurre la pena” su cui la difesa appunta il rilievo di “travisamento” del contenuto dell'atto di appello sta semplicemente ad indicare non già che il ricorrente non abbia indicato le ragioni per ottenere un trattamento più favorevole, bensì che tali ragioni non avevano a parere dei giudici d'appello valenza decisiva. Infine il diverso trattamento cui sarebbe stata sottoposta la coimputata non può formare oggetto di doglianza in questa sede concernendo aspetti di merito la cui cognizione quantomeno per la posizione della F. è a monte preclusa dalla mancata conoscenza degli atti relativi al procedimento cui è stata sottoposta in via ordinaria.
Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo di ricorso, il punto centrale della questione sta nella affermazione dei giudici di merito secondo cui "le dedotte violazioni (in tema di incidente probatorio) non sussistono".
-Alla luce di essa, infatti, appare del tutto irrilevante soffermarsi sugli effetti della – a questo punto neppure teorica - inutilizzabilità dell'atto.
Né il ricorrente indica specifiche ragioni supportate da adeguati riferimenti normativi per contrastare la conclusione cui perviene la corte d'appello. Assolutamente generici si appalesano, infine, anche le doglianze relative alle ulteriori perizie in atti.
L'istanza di sostituzione della misura custodiale, appare superata dalla odierna pronuncia che rende definitiva la sentenza impugnata. yu O S C U R A T A
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1500, oltre IVA e CPA, queste ultime, da devolvere in favore dello Stato risultando la parte civile ammessa al patrocinio gratuito.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di parte civile, nella misura di euro 1500 oltre IVA e CPA che liquida in favore dello Stato.
Così deciso in Roma il 3.7.2008
Presidente
Il Consigliere estensore ray Minkin سما
DEPOSITATA
5 AGO 2008
IL CANOEI
Angela Maris emi