Sentenza 25 giugno 2004
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la condizione dell'espiazione di almeno due terzi della pena inflitta, prevista dall'art. 50, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario per la concessione della semilibertà, nel caso di condannato per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma primo, del suddetto ordinamento, opera anche con riguardo all'omicidio volontario, non rilevando in contrario il fatto che per esso, come per gli altri delitti elencati nel terzo periodo del citato comma primo, l'assenza di collaborazione non impedisce la fruizione dei benefici penitenziari quando non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2004, n. 33730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33730 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3051
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 032919/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU DO, N. IL 23/07/1966;
avverso ORDINANZA del 03/06/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ABBATE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 3/6/03 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 50 comma 2^ e 4-bis comma 1^ O.P. l'istanza di semilibertà presentata da UR AL, detenuto dal 21/7/91 in esecuzione di una pena di 27 anni di reclusione inflittagli con sentenza 1/4/93 della Corte di assise di Brindisi per un omicidio commesso nel 1991, sul rilievo che il predetto non aveva ancora espiato i due terzi di detta pena e non aveva collaborato con la giustizia, avendo al contrario reso versioni diverse allo scopo di scagionare sè stesso e far ricadere la responsabilità su persona risultata invece estranea ai fatti. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con cui deduce violazione di legge sull'assunto che il limite cui si doveva avere riguardo era quello ordinario della espiazione di almeno la metà, e non i due terzi, della pena in quanto il reato di omicidio è tra quelli previsti dal terzo periodo del comma 1^ dell'art.
4-bis per i quali l'ostati vita ai benefici non opera, anche se non vi è stata collaborazione, quando non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, elementi che si sostiene non essere nel caso del UR stati dimostrati. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Ad avviso del Collegio invero - come da questa Sezione già implicitamente ritenuto con sentenza 29/4/04 n. 2087, Pappalardo, discostatasi da una precedente pronuncia emessa nella vigenza del testo dell'art.
4-bis anteriore alla legge 23/12/02 n. 279, la sentenza 17/3/99 n. 2211, Raciti, citata nel ricorso - il richiamo operato, senza alcuna distinzione, dall'art. 50 comma 2^ O.P. a tutte le previsioni contenute nel comma 1^ dell'art.
4-bis deve intendersi riferito alla individuazione dei delitti da esse contemplati come sintomatici di un livello di pericolosità di base del condannato tale da giustificare restrizioni alla fruibilità del beneficio della semilibertà quando questo sia concedibile.
Inducono a questa conclusione la lettera e la ratio della disposizione di cui all'art. 50 comma 2^, e d'altra parte il più severo limite dell'espiazione di almeno due terzi della pena da tale norma previsto - che per espressa previsione dell'art. 58-ter può essere neutralizzato solo dalla collaborazione con la giustizia, nel caso di specie esclusa dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione non fatta oggetto nei motivi di gravame di specifica contestazione - risulterebbe totalmente privo di possibilità di applicazione se, come vorrebbe il ricorrente, lo si ritenesse inoperante nei casi in cui sussiste la condizione stabilita dal terzo periodo del comma 1^ dell'art.
4-bis per la concedibilità delle misure alternative alla detenzione anche a coloro che sono stati condannati per taluno dei delitti ivi indicati e non hanno collaborato, atteso che nei casi in cui tale condizione non sussiste le suddette misure, tra cui la semilibertà, non possono mai essere ottenute da tali soggetti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004