Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula A UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE... per diritti L. 3.000. 00306/ 0 1 "14 GEN 2001 LA CORTE SUPREM IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N.13426/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Consigliere Cron. 564 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore C.C. 22/09/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA CANCELLERIA Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da SOLIDARIETA' DUE Soc. cooperativa a r.1., in persona del Presidente Pompea Di Pasquale, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 109, presso l'avv. Biagio Bertolone, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Marcella Allasio e all'avv. Marcello Dedominici, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GHARIM DRISS, ZINCATURA DI CARAMAGNA, Zinca s.r.l. ·3767 intimati Ош avverso l'ordinanza 2.6.99 del Pretore di Saluzzo. * Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Saluzzo Gharim Driss conveniva in giudizio la Società cooperativa Solidarietà Due a r.l. e la Zincatura di Caramagna (Zinca s.r.l.) per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Cooperativa, nella quale rivestiva la qualità di socio lavoratore, e la condanna della stessa e risarcimento del danno dell'altra convenuta al biologico e del danno morale derivati da infortunio sul lavoro, nonché - ex art. 1676 C.C. - la condanna della sola Zincatura, nella qualità di committente, a corrispondergli le somme da lui vantate nei confronti della cooperativa. Costituitasi in giudizio, la Società cooperativa eccepiva l'incompetenza del Pretore del lavoro e, in subordine, in caso di declaratoria 2 Ди della competenza funzionale, l'incompetenza territoriale del Pretore di Saluzzo. Il Pretore, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sulla base della domanda proposta dal ricorrente, respingeva l'eccezione di incompetenza ed emanava provvedimenti ordinatori del processo. Avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza la Soc. cooperativa chiedendo che sia dichiarata l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Saluzzo- giudice del lavoro (che ha assorbito il Pretore), in favore del Tribunale di Torino. Il Procuratore Generale ha proposto le conclusioni indicate in epigrafe. Motivi della decisione Ritiene la Corte che i motivi dedotti dalla ricorrente non possano essere presi in esame essendo il ricorso inammissibile. Preliminarmente, deve rilevarsi che, affinchè si abbia una sentenza (quantomeno implicita) sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento ai sensi dell'art. 43 c.p.c., è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione la negazione della competenza, mentre non può que 3 ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio, che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale (giurisprudenza costante di questa Corte, cfr. ex multis la sentenza 19.6.98 n. 6134 e l'ordinanza 19/06/1993 n. 524). Nella specie, avendo il Pretore del lavoro affermato la propria competenza in risposta ad esplicita eccezione di senso contrario formulata da parte convenuta, deve ritenersi che il provvedimento impugnato possieda il carattere di stabilità idoneo a fissare la competenza nell'ambito del processo. prescindere dallo strumento utilizzato (l'ordinanza) dal giudice, il conflitto è, pertanto, sul piano del provvedimento impugnato, correttamente promosso. Tanto premesso, pregiudiziale all'esame del merito del regolamento è l'accertamento della sua ammissibilità in base alla recente normativa di modifica ordinamentale. Il d.lgs. 19.2.98 n. 51, come modificato dalla 16.6.98 n. 188, ha soppresso con effetto dal 1. 2.6.99, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e Qu 50), cui è attribuita anche la trattazione e la (art. 132), salvodefinizione di quelle in corso che siano già state precisate le conclusioni, o che comunque siano già state ritenute in decisione -In tale ultima ipotesi, a norma dell'art. 133 del citato decreto, le controversie sono definite, dal pretore (mantenuto, a tale scopo, transitoriamente in funzione) sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, a meno che la causa non venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della sua definizione ad opera del tribunale. La disposizione transitoria nulla prevede per i casi in cui sia la Corte di cassazione a determinare la competenza, limitandosi a prevedere il mantenimento dell'ufficio di pretura per l'esaurimento dei soli affari pendenti (e quindi nella disponibilità procedimentale dell'ufficio), alla data del 2.6.99, dinanzi al pretore. La pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione esclude, pertanto, la competenza transitoria del pretore e, in particolare, della competenza c.d. di ritorno, con la conseguente impossibilità di designare il pretore in sede di regolamento di competenza e di rinviare ad esso. qu 5 Pertanto, nelle controversie ove sia sollevato conflitto per l'individuazione della competenza di pretore o tribunale, non può che prendersi atto soppressione della figura del primo e della procedersi all'individuazione nel secondo del giudice competente, quale soggetto giurisdizionale che ha assorbito la competenza del giudice soppresso. La situazione ordinamentale, per le ragioni sopra dette, induce tale conclusione sia per le controversie per le quali è proposto regolamento in data antecedente al 2.6.99, sia per quelle successive. La stessa situazione ordinamentale fa venir meno la condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inammissibilità del regolamento di competenza. Ove, come nel caso di specie, il contrasto verta non sull'individuazione del giudice competente, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro - si pone un problema non di competenza, dato che l'ufficio deve essere ormai individuato esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari Eu 6 all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regolamento di competenza (cfr. Cass., S. u., 7.2.94 n. 1238 e numerose altre sentenze conformi). Tale inammissibilità investe il regolamento proposto sia di ufficio, che necessario e facoltativo, atteso che la modifica legislativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della parte a che la controversia sia decisa dal giudice competente, impedisce che tale interesse possa essere fatto valere in assoluto con lo strumento del regolamento di competenza. In conclusione, può affermarsi che il investito di controversia nelle forme tribunale ordinarie, ove ritenga che la stessa riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., viceversa www nel caso che la controversia sia promossa con il rito speciale e ritenga di doverla trattare con il rito ordinario, emetterà un provvedimento di cambiamento di rito non impugnabile con regolamento di competenza. Analoga conclusione deve essere adottata nel caso che il giudice abbia adottato il provvedimento anteriormente al 2.6.99, atteso che in quel caso, per l'unificazione dell'ufficio del pretore e del аш tribunale, non esiste un problema di competenza, ma solo di individuazione del rito applicabile. Nel caso di specie, pertanto, essendo impugnate un provvedimento del pretore del lavoro, emanato il 2.6.99, che fissa la propria competenza, il regolamento è inammissibile. Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è ravvisabile a proposito della richiesta, avanzata in via subordinata, di declaratoria della competenza territoriale del Tribunale-giudice del lavoro di Torino. Sul punto, infatti, parte ricorrente non svolge alcuna discussione di diritto, limitandosi a richiamare genericamente il principio dell'individuazione del foro competente sulla base del solo dato della residenza della parte convenuta, del tutto ignorando i fori speciali alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c. Sul punto e ricorso è del tutto generico e, pertanto, inammissibile.
Per questi motivi
ricorso. La Corte dichiara inammissibile il Nulla per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Il Presidente Marius Sausojan Il Consigliere estensore Qioranmthem mom 8 Shi llie IL COLLABORATORE DI CANCELLERA Depositata in Cancelleria I A D 0 1.1 GEN. 2001 3 S , 1 S 3 . oggi, O A 5 L T T L R V IL COLLABORATORE . , O A E A N ' B DI CANCELLERIA R S P L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S A N R I I E L G S D L E E E R O D