Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta. (Fattispecie relativa a revoca con effetto "ex tunc" in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni).
Commentario • 1
- 1. Affidamento in prova al servizio sociale e revoca da parte del Tribunale di SorveglianzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava, con efficacia ex tunc, il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad un detenuto. In particolare, il provvedimento revocatorio veniva pronunciato da questo Tribunale di Sorveglianza in conseguenza della sottoposizione del detenuto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta in un procedimento penale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di una operazione di polizia nella quale il ricorrente era stato coinvolto unitamente ad altri indagati. Più nel dettaglio, in questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2019, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
04687-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 3650/2019 - Presidente - CC 27/11/2019 FILIPPO CASA -Relatore- R.G.N. 28998/2019 ANTONIO MINCHELLA DANIELE CAPPUCCIO SA CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
1 che la ale to lette/pentite le conclusioni del PG Olga MIGNOLO inence srble it Mons سلام RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava con efficacia ex tunc l'affidamento in prova concesso a US RT con provvedimento del 23.5.2018 a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in plurime, ripetute, violazioni della prescrizione n. 2 del provvedimento citato relativa ai limiti della libertà di movimento sul territorio, nonché in considerazione dell'accertata disponibilità, in capo alla condannata, di fondi occulti e di beni di lusso a fronte di obbligazioni pecuniarie non onorate derivanti dai commessi reati. Dopo aver sottoscritto le prescrizioni in data 6.7.2018, la US risultava aver violato la misura alternativa già il 10.8.2018, recandosi dal proprio domicilio di San Pietro in Val Lemina (provincia di Torino) a San Lorenzo al Mare (provincia di Imperia) e trascorrendo, senza alcuna autorizzazione, il periodo dal 10 al 16.8.2018 su una imbarcazione da diporto, battente bandiera slovacca, nella disponibilità dell'affidata e intestata ad una società (tanto risultava dall'esame dei tabulati telefonici analizzati dalla Guardia di Finanza di Orbassano nell'annotazione in data 25.3.2019). Dall'esame dei suddetti tabulati risultava, inoltre, che l'utenza telefonica della US era stata localizzata nella zona di Milano il 17.9.2018, e tale ulteriore spostamento territoriale non autorizzato aveva trovato riscontro nel contenuto di un messaggio telefonico da cui emergeva che l'affidata aveva preso appuntamento presso uno studio legale di Milano per il giorno successivo. Altre chiamate in orario notturno collegate a celle telefoniche non corrispondenti a quella del domicilio indicato nell'ordinanza risultavano effettuate in data 31.8.2018, 6.10.2018 e 10.11.2018. Dalle annotazioni della Guardia di Finanza si ricavava, infine, che la US era indagata per i reati di riciclaggio e reimpiego (proc. n. 25453/2017 P.M. Torino) e che aveva la disponibilità di conti correnti in paesi a fiscalità privilegiata (Malta e Panama), nonché di ingenti risorse finanziarie all'estero, a fronte di un debito con la concessionaria EQUITALIA di oltre un milione di euro, tuttora non onorato. Sulle base degli illustrati elementi, il Tribunale di sorveglianza osservava che la violazione degli obblighi imposti e la disponibilità di beni di lusso, a fronte dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dai reati commessi e di ingenti debiti con l'Erario non onorati, dimostravano non solo l'assoluta indifferenza alle prescrizioni dell'esecuzione penale in corso, ma anche la scarsa consapevolezza della gravità delle condotte delittuose poste in essere e dell'importanza di aderire ad un serio progetto rieducativo implicante l'adesione alle basilari regole di convivenza civile tra le quali, in particolare, quella attinente all'adempimento degli obblighi fiscali. 2 Ad avviso del Giudice a quo, tali circostanze, valutate nel loro complesso, si rivelavano incompatibili con la prosecuzione della prova, stante l'elevato pericolo di ulteriori trasgressioni;
d'altro canto, l'acclarata violazione delle prescrizioni sin dall'inizio del mese di agosto 2018 imponeva la revoca dell'affidamento ex tunc.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione e mancato espletamento di attività istruttoria. Si duole il difensore della ricorrente che la decisione del Tribunale si sia basata "esclusivamente su pochi atti presenti nel fascicolo", contenenti il riferimento a circostanze per nulla approfondite dal Collegio, che aveva "aderito acriticamente alle conclusioni prospettate dalla Guardia di Finanza". Il Tribunale, inoltre, non aveva sottoposto a vaglio critico il comportamento complessivamente tenuto dalla condannata, adducendo a sostegno della propria decisione mere clausole di stile. Ancora, il provvedimento non conteneva risposte alle deduzioni difensive sulla effettiva riconducibilità alla US (che all'epoca viveva con il marito e la figlia) del numero di telefono cellulare monitorato dalla Guardia di Finanza, nonché dei conti correnti e delle risorse finanziarie all'estero. Né la circostanza della sottoposizione a indagini dell'affidata per i reati di riciclaggio e reimpiego costituiva una condizione sufficiente alla revoca della misura in assenza di una motivazione sul punto. Infine, il Tribunale di sorveglianza aveva provveduto alla revoca automatica ex tunc dell'affidamento in prova richiamando genericamente la violazione delle prescrizioni senza valutarne la gravità e verificare se e in che misura le stesse rendessero non computabile ai fini dell'espiazione la pena scontata in regime alternativo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789 01), la revoca - dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; 3 в il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01).
3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in appropriato risalto: a) la contiguità temporale dell'inizio della condotta trasgressiva dell'affidata rispetto alla data di sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura concessa;
b) la pluralità, la ripetitività e l'entità delle trasgressioni;
c) l'acclarata esistenza di ingenti risorse finanziarie nella disponibilità della suddetta, con le quali avrebbe potuto far fronte al pagamento dei debiti contratti con l'Erario; d) la recente pendenza di un procedimento penale per i reati di riciclaggio e reimpiego;
indicatori, quelli elencati, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato argomentato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento la ricorrente oppone rilievi di carattere fattuale, assertivi, meramente confutativi o aspecifici, in quanto del tutto scollegati dal costrutto motivazionale supportante la decisione avversata, estranei, in ogni caso, alla sfera della cognizione di legittimità riservata alla Corte di cassazione.
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Filippo Casa Angela Birdho DEPOSITATA РFilippo IN CANCELLERIA - 4 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FANELLA