Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIA1 6 936 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Odetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18570/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Cron.15768 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere 2555 Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 01/03/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3700 per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCEL MERE IMPRESA GRASSETTO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso l'avvocato PAOLO CANCELLERIA CARBONE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL FERRO E DELLO SPARVIERO, in persona del Commissariopro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, che lo rappresenta e 2001 difende unitamente all'avvocato PAOLO MICELI, giusta 563 -1- mandato a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1570/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carbone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lanzillotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto, notificato il 30 e il 31 dicembre 1997, il Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Roma il lodo, depositato il 25.7.1997 e notificatogli il 28.10.1997, con il quale era stato condannato a pagare all'Impresa Grassetto s.p.a. in relazione al contratto di - appalto del 5.1.1984, avente per oggetto opere di adduzione e distribuzione idrica per i terreni dell'arco ionico - l'importo di £. 2.534.849.000, oltre rivalutazione ed interessi, nonché a rifonderle i 2/3 delle spese. Il menzionato Consorzio chiedeva che il lodo fosse dichiarato nullo, deducendo: 1) che era stato violato l'art. 1362 cod. civ., in relazione all'interpretazione dell'art. 3 dell'atto di trasferimento del 13.2.1989 in suo favore da parte dell'Agensud del contratto di appalto in questione, essendosi ritenuto che la clausola, con la quale si era disposto che restavano a carico dell'Agensud gli oneri (da contenzioso amministrativo e giurisdizionale) connessi alle riserve già iscritte e comunque derivanti da fatti verificatesi anteriormente- avesse mero valore interno e non fosse opponibile alla Grassetto, 2) che erroneamente non era stata data alcuna valenza di rinunzia risarcitoria all'art. 5 del contratto del 20 luglio 1992; 3) che, sempre in violazione dell'art. 1362 cod. civ., non si era ritenuto operante l'onere, contrattualmente assunto dall'impresa, di chiedere le necessarie autorizzazioni amministrative;
4) che era stato violato l'art. 30 del d.P.R. 1063/1962 e non vi era stata l'analisi di un punto rilevante della controversia, concernente la carenza del progetto prodotto dall'impresa, che aveva determinato la necessità di perizie di variante e le sospensioni dei lavori. joz Costituitasi in giudizio, l'impresa summenzionata chiedeva il rigetto dell'impugnazione ed, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento sia pur parziale della stessa, l'accoglimento della sua impugnazione incidentale concernente la riserva n. 2 e quella n. 8, che erano state disattese, il pagamento della rata di saldo e del compenso revisionale, degli interessi moratori ex artt. 35 e 36 cap. gen. LL.PP. sulle somme pagate in ritardo a titolo di compenso contrattuale inerenti alle fatture nn. 58 e 59. Si costituiva anche l'amministrazione dei Lavori Pubblici, chiedendo la conferma del lodo impugnato. Nessuno, invece, si costituiva per le altre parti citate, che rimanevano contumaci per l'intero giudizio. Con sentenza del 12.11. 1998, depositata il 19 maggio 1999, la Corte d'appello adita accoglieva l'appello principale per quanto di ragione, respingeva quello incidentale, dichiarava la nullità del lodo impugnato in relazione alle domande inerenti alle riserve nn. 3, 4, 5, 6 e 7 e per l'effetto condannava il Consorzio al pagamento, in favore della s.p.a. Impresa Grassetto, dell'importo di £. 39.899.625, oltre gli interessi legali decorrenti dal 21.4.1997 al saldo, invece dell'importo di £. 2.534.849.193, oltre rivalutazione per l'importo di £.
1.461.658.719 ed interessi per £.
2.672.415.740. Condannava inoltre la s.p.a. Impresa Grassetto al pagamento delle intere spese di funzionamento del collegio arbitrale ed a rifondere al Consorzio le spese di giudizio della fase arbitrale, come liquidate nel lodo, e quelle del giudizio dinanzi alla corte d'appello. Avverso detta sentenza l'Impresa Grassetto s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Il Consorzio di 2 for Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c. ha resistito con controricorso, MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione alle disposizioni in materia di interpretazione del contratto e, segnatamente, dell'art. 1362 cod. civ.. Oltre la surriportata violazione di legge la ricorrente denuncia, altresì, come emerge dal contenuto dell'intero ricorso, vizio di motivazione, assumendo l'omesso o carente esame di documenti decisivi (cfr. in particolare ultima parte di pagina 20 e prima parte di pagina 21). Prima di esaminare il motivo di ricorso il collegio osserva: mentre l'impugnazione per nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello è stata notificata dal Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero a: 1) Grassetto s.p.a.; 2) Comunità Montana Alto Ionio di Trebisacce;
3) Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza;
4) Commissario Liquidatore dell'Agensud - Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno-; 5) Ministero dei Lavori Pubblici Commissario ad Acta ex Agensud;
la sentenza della Corte d'appello è stata impugnata dalla Impresa Grassetto s.p.a. con atto notificato soltanto al Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero. Il problema che si pone, stante la su esposta situazione processuale, è se debba essere integrato il contraddittorio anche nei confronti delle parti citate nel giudizio di appello. Dall'esame degli atti risulta che con il lodo, di cui in narrativa, il Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero fu condannato a pagare le somme su specificate a favore dell'Impressa Grassetto s.p.a., mentre la Grassetto Costruzioni s.p.a., la Agensud (ex Casmez), la Comunità Montana e del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati furono estromesse dal giudizio. Nel processo dinanzi alla Corte d'appello si sono costituiti in giudizio il Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero, l'Impresa Grassetto s.p.a., la Amministrazione dei Lavori Pubblici Commissario ad acta ex Agensud-, mentre le altre parti, cui l'atto di impugnazione per nullità del lodo è stato notificato (peraltro estromesse con la pronuncia arbitrale dal giudizio), sono rimaste contumaci. L'Amministrazione dei Lavori Pubblici ha concluso nel giudizio di appello, chiedendo la conferma del difetto di legittimazione passiva dell'ex Agensud e del Ministero ad essa succeduto, con conseguente estromissione anche da questo grado del giudizio. La Corte d'appello non ha emesso alcuna pronuncia nei confronti dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, che non ha impugnato la pronuncia arbitrale di estromissione della Agensud dal giudizio, anzi ne ha chiesto la conferma, né nei confronti delle altre parti rimaste contumaci, a parte la dichiarazione della integrale compensazione delle spese del grado. Pertanto, la estromissione dal giudizio pronunciata dal collegio arbitrale devesi ritenere definitiva, con la conseguenza che sia il Ministero dei Lavori Pubblici che le altre parti rimaste contumaci nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello non hanno alcun interesse alla notifica del ricorso per cassazione. কখ 5 Il ricorso per cassazione proposto dall'Impresa Grassetto s.p.a. è fondato, sussistendo il denunciato difetto motivazionale. L'art. 3 dell'atto di trasferimento del 13.2.1989, in base al quale la Corte d'appello ha ritenuto che il Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero fosse esente da ogni responsabilità inerente alle riserve iscritte per fatti verificatesi anteriormente a tale cessione, come risulta sia dal ricorso (pagg. 26 e 27) e dallo stesso controricorso (pag. 6 retro), è così formulato: "Restano a carico dell'Agenzia solo gli oneri conseguenti all'esecuzione di sentenze definitive di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria o di lodi arbitrali definitivi connessi a procedimenti instaurati a carico dell'Ente anteriormente alla data del presente atto. Restano inoltre a carico dell'Agenzia gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili anteriormente alla data del presente atto e comunque tutti gli eventuali oneri da contenzioso amministrativo o giurisdizionale connessi a fatti verificatesi anteriormente alla data del presente atto sempre che in entrambi i - non siano imputabili a responsabilità di specifici soggetti. Le suddetti casi riserve saranno oggetto di istruttoria e decisione da parte dell'Agenzia cui è riservata in merito ogni definitiva determinazione che sarà successivamente comunicata “nomine proprio” dall'Ente all'Impresa interessata”. L'ultima parte di detta clausola non solo non è stata riportata dalla Corte d'appello, ma non è stata neanche esaminata, come si può dedurre dal fatto che non una sola parola è stata spesa dal giudice a quo per stabilirne l'esatta portata ed, in particolare, la portata dell'espressione “nomine proprio", quando l'interpretazione di tale clausola e di detta espressione è di rilevanza decisiva al fine di stabilire se nei confronti dell'Impresa Grassetto s.p.a. il Consorzio за summenzionato dovesse rispondere o meno per le riserve iscritte ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7. Non solo, ma la Corte di appello afferma che l'atto del 13.9. 1989, intervenuto tra l'Agensud ed il Consorzio, è stato "incondizionatamente accettato" dalla Impresa Grassetto s.p.a. senza indicare né come né quando sia intervenuta detta accettazione, per cui l'affermazione della Corte si palesa apodittica e, pertanto, del tutto immotivata. Date tali gravi carenze della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere accolto;
detta sentenza conseguentemente deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il primo marzo 2001. Il PresidentePreside Il Consigliere estensore Jez CANCELLERIA 22 MAU. 2001 ILCANCELLIERE Mane z u IN DEPOSITATA Oggi, IL CANCE FUERE Many Difuzo дь Аного 10000 Registrato in drag040 2001 an54944 290000 (lire DUECENE p. Dirigente Al (D.ssa Marie C D F Il Responsabile Servizio Aur Gruzjari (Dr. M. RACCICHIN 7