Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
L'inammissibilità dell'opposizione - proposta a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il decreto del pubblico ministero con il quale sia stata rigettata la richiesta di restituzione delle cose sequestrate può essere dichiarata de plano, atteso che l'art. 127, comma 9, stesso codice prevede che, anche nell'ipotesi in cui occorra procedere con il rito camerale, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata dal giudice con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2001, n. 44485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44485 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/11/2001
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 5817
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 22072/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL CC, n. a Bassano del Grappa il 19 dicembre 1976 avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data 21 marzo 2001 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata, adottata de plano, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bassano del Grappa ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da CC AL avverso il decreto con il quale il pubblico ministero ne aveva disatteso la richiesta di restituzione di alcuni oggetti sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione. L'opponente aveva eccepito che il sequestro doveva considerarsi eseguito di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, perché mancavano nel decreto di perquisizione adottato dal pubblico ministero indicazioni specifiche sulle cose da sequestrare;
sicché, in mancanza di tempestiva convalida da parte dello stesso pubblico ministero, il sequestro aveva perduto efficacia e le cose sequestrate dovevano essergli restituite.
Il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile l'opposizione rilevando che le questioni prospettate dall'opponente potevano esse re proposte solo con richiesta di riesame ed erano, quindi, estranee al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate promosso da CC AL.
Ricorre per cassazione AL e propone due motivi d'impugnazione, lamentando che il giudice del merito abbia deciso de plano e senza tenere conto della giurisprudenza secondo la quale l'omessa convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria va fatta valere con la richiesta di restituzione degli oggetti sequestrati. Il primo motivo del ricorso è infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, anche quando si deve procedere con il camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p., la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata de plano senza formalità di procedura, a meno che non sia altrimenti stabilito da una specifica disposizione, come espressamente prevede al nono comma lo stesso art. 127 (Cass., sez. 1^, 20 aprile 1995, Spathara, m. 201297, Cass., sez. 1^, 23 febbraio 2001, Spagnoli, m. 218924). Fondato è invece il secondo motivo del ricorso, perché secondo una giurisprudenza egualmente indiscussa di questa Corte, "in tema di sequestro probatorio, la relativa attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogni qualvolta il decreto del p.m. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga richiamo a quanto rinvenuto o a quanto utile per le indagini ovvero a beni indicati nel "genus" di appartenenza, il cui rapporto con i fatti per i quali si procede necessiti di ulteriore accertamento:
invero siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso e cioè della qualifica di corpo e/o di pertinenza del reato dei beni nonché del suddetto rapporto, la quale situazione non può essere definitiva e richiede un controllo dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza qualora il p.m., delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile il riesame (che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p.), ma, qualora il p.m. non attui d'ufficio la restituzione dei beni ai sensi dell'art. 355 comma secondo, c.p.p., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro un eventuale diniego (Cass., sez. 5^, 25 marzo 1999, Arcolin, m. 213522, Cass., sez. 5^, 27 novembre 1995, Melillo, m. 20359, Cass., sez. 2^, 6 aprile 1994, Merlina, m. 197338). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bassano del Grappa, che deciderà attenendosi ai principi su enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza, impugnata, con rinvio nari presso il al Giudice perle indagini preliminari presso il Tribunale di Bassano del Grappa per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2001