2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata ((soltanto)) su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale.