CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT FRANCESCO, Presidente
BALLARDINI BA, RE
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nella Sua Qualita' Di Leg. Rappr. P.t. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 CONSORZ. BONIF.
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRAP
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, legale rappresentante p-t della Società_1 con sede in Indirizzo_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presso il cui Studio Legale sito in Indirizzo_2
, ha eletto domicilio, ha impugnato, presentando contestuale istanza di sospensione, reclamo e proposta di mediazione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02080202400007507000 del 25.02.2024.
Il fermo discende da un debito di Euro 398.884,30, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al
08/03/2024, portato da alcune cartelle esattoriali che il ricorrente assume mai notificate.
Le cartelle, che il ricorrente afferma di non aver ricevuto, sono elencate in atti, eccepisce la nullità della comunicazione di fermo amministrativo per carenza/assenza di motivazione.
Eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle sottostanti l'atto impugnato, e
“l'incolpevole errore sul fatto”, con conseguente annullamento delle sanzioni.
Chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sussistendone i presupposti.
Nel merito l'annullamento dello stesso per i motivi esposti.
In ogni caso la rideterminazione del quantum in considerazione della buonafede del contribuente, e la discussine in pubblica udienza.
Si è costituita l'Agenzia Entrate-Riscossione che conferma la fondatezza delle proprie pretese.
Espone che l'atto oggetto di causa è stato emesso in seguito alla notifica di 14 cartelle esattoriali a vario titolo e che il fermo amministrativo in questa sede impugnato è stato notificato in data 13/02/2024 (e non il
25.2.24) mediante consegna con PEC (documento in atti).
Eccepisce pertanto l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'iscrizione a ruolo dello stesso
Chiede pertanto il rigetto dello stesso.
Nel merito contesta le difese dedotte.
Esaurita la discussione la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
La parte resistente ha documentato in atti sia la corretta data dell'avvenuta notifica a mezzo pec, che l'avvenuta proposizione del ricorso oltre i termini di legge, così come la sua tardiva iscrizione a ruolo.
Tali motivi sono assorbenti rispetto alle ragioni di merito, che tuttavia appaiono insussistenti.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso proposto con condanna alle spese del ricorrente, come esposto in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessorie.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT FRANCESCO, Presidente
BALLARDINI BA, RE
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nella Sua Qualita' Di Leg. Rappr. P.t. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 CONSORZ. BONIF.
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 IRAP
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202400007507000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, legale rappresentante p-t della Società_1 con sede in Indirizzo_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presso il cui Studio Legale sito in Indirizzo_2
, ha eletto domicilio, ha impugnato, presentando contestuale istanza di sospensione, reclamo e proposta di mediazione, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02080202400007507000 del 25.02.2024.
Il fermo discende da un debito di Euro 398.884,30, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al
08/03/2024, portato da alcune cartelle esattoriali che il ricorrente assume mai notificate.
Le cartelle, che il ricorrente afferma di non aver ricevuto, sono elencate in atti, eccepisce la nullità della comunicazione di fermo amministrativo per carenza/assenza di motivazione.
Eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle sottostanti l'atto impugnato, e
“l'incolpevole errore sul fatto”, con conseguente annullamento delle sanzioni.
Chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sussistendone i presupposti.
Nel merito l'annullamento dello stesso per i motivi esposti.
In ogni caso la rideterminazione del quantum in considerazione della buonafede del contribuente, e la discussine in pubblica udienza.
Si è costituita l'Agenzia Entrate-Riscossione che conferma la fondatezza delle proprie pretese.
Espone che l'atto oggetto di causa è stato emesso in seguito alla notifica di 14 cartelle esattoriali a vario titolo e che il fermo amministrativo in questa sede impugnato è stato notificato in data 13/02/2024 (e non il
25.2.24) mediante consegna con PEC (documento in atti).
Eccepisce pertanto l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'iscrizione a ruolo dello stesso
Chiede pertanto il rigetto dello stesso.
Nel merito contesta le difese dedotte.
Esaurita la discussione la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
La parte resistente ha documentato in atti sia la corretta data dell'avvenuta notifica a mezzo pec, che l'avvenuta proposizione del ricorso oltre i termini di legge, così come la sua tardiva iscrizione a ruolo.
Tali motivi sono assorbenti rispetto alle ragioni di merito, che tuttavia appaiono insussistenti.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso proposto con condanna alle spese del ricorrente, come esposto in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessorie.