Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha accertato la corretta notifica dell'atto impugnato a mezzo PEC in data anteriore a quella indicata dal ricorrente e ha riscontrato la proposizione del ricorso oltre i termini previsti dalla legge.

  • Inammissibile
    Tardiva iscrizione a ruolo del ricorso

    La Corte ha riscontrato la tardiva iscrizione a ruolo del ricorso.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo amministrativo per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbite le questioni di merito relative alla validità del fermo amministrativo a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle sottostanti

    La Corte ha ritenuto assorbite le questioni di merito relative alla prescrizione delle cartelle a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Incolpevole errore sul fatto

    La Corte ha ritenuto assorbite le questioni di merito relative all'incolpevole errore sul fatto a causa dell'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 161
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo