Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Il sequestro conservativo sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato all'imputato e a persona estranea al reato non può riguardare l'intero ammontare del danaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità tra gli intestatari del conto, salva la prova positiva dell'esclusiva titolarità delle somme all'imputato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro esteso all'intero ammontare dei depositi sulla base della prova che sul conto aveva operato esclusivamente l'imputato).
Commentari • 2
- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24092 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1750
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013356/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA ZI N. IL 01/04/1966;
avverso ORDINANZA del 26/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. GIALANELLA chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore Avv. Errico chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Brindisi, pronunciandosi in sede di rinvio disposto dalla Sezione Quinta di questa Corte, confermava il decreto di sequestro conservativo emesso dal tribunale della stessa città sulla somma di Euro 71.268,04 sequestrate a UL VA. Osservava che la Corte di Cassazione aveva annullato una precedente ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione della UM NZ, cointestataria del conto corrente sul quale era depositata la somma, in quanto non era stato accertato che fosse tardiva;
riesaminando la questione, riteneva che il riesame fosse stato presentato tempestivamente e decideva di pronunciarsi nel merito.
Rilevava che la ricorrente era cointestataria di un contro corrente al 50% con l'indagata UL VA e che la misura reale doveva estendersi a tutti i beni nella disponibilità della stessa, con la conseguenza che, la circostanza che vi fosse un altro intestatario del medesimo conto corrente, diventava irrilevante. Inoltre, nel caso di specie, di sequestro finalizzato a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni civili dal reato, vi era la prova che, al di là dell'intestazione formale, su quel conto aveva operato solo l'indagata che risultava avervi girato anche 30 milioni di L. provenienti dalla azienda fallita, mentre la UM, sua figlia, non aveva mai compiuto alcuna operazione bancaria. Avverso la decisione presentava ricorso l'interessata deducendo violazione di legge in quanto il tribunale del riesame sia la prima che la seconda volta si era pronunciato senza rispettare il termini imposto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, e cioè entro i 10 giorni dall'istanza, con il conseguente obbligo di annullamento del decreto di sequestro o violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esclusiva pertinenza alla UL del denaro depositato su quel corrente, in quanto la UM era cointestataria fin dall'inizio, non era una studentessa, aveva fonti autonome di reddito da lavoro e i titoli erano stati acquistati congiuntamente.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che le cause che determinano l'inefficacia dell'ordinanza non intaccano la legittimità del vincolo e possono essere dedotte solo davanti al giudice di merito, in quanto in sede cautelare reale non è configurabile quella urgenza a provvedere che esiste per le misure personali (Sez. 3^ 17 febbraio 2000 n. 803, rv. 216064); inoltre è pacifico che nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento non è applicabile a termine perentorio di 10 giorni imposto dall'art.309 c.p.p., comma 10, (Sez. 6^ 16 giugno 2003 n. 35651, rv. 226513).
Nel caso di specie l'eventuale tardività della prima decisione resta assorbita dall'annullamento con rinvio e nel successivo giudizio di rinvio non assume alcun rilievo.
In relazione al merito deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con decisione ormai risalente (Sez. 2^ 30 ottobre 1997 n. 5967, rv. 209029), ha affermato che in materia di sequestro conservativo, eseguito sulle somme depositate in un conto corrente bancario che risultava contestato a due persone, doveva considerarsi quanto la solidarietà attiva e periva operava solo nei confronti della banca e non dei terzi, con la conseguenza che non poteva sottoporsi a sequestro conservativo l'intero ammontare solo perché il terzo estraneo al reato non aveva potuto dimostrare quali somme avesse effettivamente versato.
Deve però condividersi anche quanto affermato dai tribunale del riesame e cioè che la presunzione di contitolarità di cui all'art.1298 c.p., comma 2, può essere superata da prove positive contrarie,
quali quelle acquisite nel presente caso, dove, dagli accertamenti fino a quel momento compiuti era emerso che l'unica persona che aveva compiuto opponi su quel conto corrente era la UL, per altro madre della ricorrente;
del tutto irrilevanti erano quindi le produzioni difensive, quali la dichiarazione dei redditi della UM visto che vi era in atti la prova che le uniche operazioni bancarie sul conto erano state compiute dalla indagata per bancarotta (Sez. 6^ 2 aprile 2003 n. 21940, rv. 226043). La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009