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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 890/2019 promosso da:
La società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e socio accomandatario Sig. , anche in proprio, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angelo De Vincenti - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Riccardo Rossotto e dall'avv. Caterina Sola – come da procura in atti
- appellata–
Oggetto: Contratto di agenzia
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 19.04.2016, la ed il suo socio accomandatario Parte_1 Pt_1
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1940/16, emesso
[...] dal Tribunale di Torino in favore e recante l'intimazione di pagamento Controparte_1 della somma di euro 719.880,15, oltre agli interessi legali e spese, a titolo di mancato versamento di premi e sospesi broker, chiedendone la revoca e formulando, altresì, domande riconvenzionali a diverso titolo nei confronti di (tra cui: l'erroneità degli importi CP_1 oggetto del decreto, l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da con CP_1 riferimento al contratto di agenzia in essere tra le parti e, conseguentemente, l'insorgere del diritto degli opponenti a vedersi corrisposti vari importi a titolo di indennità di risoluzione e di risarcimento del danno).
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni degli Controparte_1 opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 5104/2018 pubblicata in data
5/11/2018, condividendo il ricalcolo operato in sede di CTU dal consulente incaricato nella fase istruttoria, revocava il D.I. opposto e condannava gli opponenti a pagare a la CP_2 minor somma di euro 683.072,15 condannando anche l'opposta , al Controparte_1 pagamento in favore della s.a.s. di euro 77.045,23 (somma delle indennità ex Parte_1 art. 18 ANA e delle provvigioni ex art. 20 ANA) con compensazione delle spese di lite e di
CTU per 1/6.
4. Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 17.05.2019, nonché Parte_1 il suo socio accomandatario in proprio, , hanno interposto gravame avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma e/o l'annullamento e lamentando principalmente motivi di censura attinenti all'erroneità nella quantificazione del credito a favore di e il mancato riconoscimento del maggior credito a favore del Sig. , CP_1 Pt_1 derivante dalle indennità di fine rapporto e dall'erroneo calcolo delle provvigioni maturande
(accordo A.N.A. 2003); parte appellante ha inoltre instato, in via istruttoria subordinata, per l'ammissione delle istanze disattese in primo grado e per la rinnovazione della CTU tecnico- contabile.
5. si è costituita nel presente grado di giudizio, chiedendo preliminarmente Controparte_1 che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata.
6. La Corte, in esito alla rimessione in decisione, con ordinanza 3.02.2021, ha rimesso in istruttoria il giudizio, accogliendo le istanze istruttorie di parte appellante e ha disposto una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a quantificare l'indennità ex art. 20 A.N.A. spettante all'agenzia Parte_1
7. Il CTU ha depositato la consulenza tecnica in data 18.06.2021 e la Corte, dopo aver liquidato il compenso del Consulente, ponendone il pagamento temporaneamente a carico di tutte le parti costituite in solido, ha fissato udienza di trattazione al 6 luglio 2021.
8. Con note di trattazione scritta in sostituzione della suddetta udienza fisica, parte appellante ha depositato nel fascicolo telematico un'istanza di interruzione del giudizio stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società appellante Controparte_3
, nonché del sig. in proprio, giusta comunicazione del Tribunale di Roma
[...] Pt_1
Sezione Fallimentare del 27.5.2021, allegata per estratto. La Corte, quindi, ha provveduto dichiarando l'interruzione del procedimento con ordinanza del 06.07.2021. 9. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
10. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e quale rappresentante legale e socio accomandatario della Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5104/2018 pubblicata in data Parte_1
5/11/2018m nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 21 novembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti