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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 20. Studio di prefattibilita' ambientale
(art. 21, d.P.R. n. 554/1999) 1. Lo studio di prefattibilita' ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonche' un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonche' delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 21, d.P.R. n. 554/1999) 1. Lo studio di prefattibilita' ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonche' un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonche' delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
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- 1. GDPR: Sanzioni pecuniarie (Guida al GDPR 7.2)Dirittodellinformatica.It · https://www.dirittodellinformatica.it/blog/ · 4 aprile 2018 · 53.13882
[…] di responsabilizzazione del titolare del trattamento; Il principio di liceità del trattamento dei dati espresso dall'art. 6, in forza del quale un trattamento sarà lecito se fondato sul consenso dell'interessato, se necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui l'interessato sia parte, o ancora per adempiere ad un obbligo di legge da parte del titolare del trattamento o per la tutela di interessi vitali dell'interessato o di un soggetto terzo, come per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, […]
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Giurisprudenza • 101
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 1403Provvedimento: […] Per quanto concerne l'attuazione dei suddetti progetti di utilità pubblica, l'art. 5 recato nel testo delle citate convenzioni stabilisce che: « la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori deve essere presentata entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione ed i lavori dovranno seguire il cronoprogramma allegato al progetto ».Leggi di più...
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