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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1556/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crispano - Pizzo Delle Canne 80020 Crispano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2588 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2258 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6060/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10511/31/2024 del 18 giugno 2024, depositata il 01 luglio 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso due avvisi di accertamento esecutivo emessi dalla GE S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Crispano: Avviso TARI 2018 n. 2588, emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 16 dicembre 2023, relativo all'immobile sito in Crispano, Indirizzo_1, identificato al Catasto al Indirizzo_1 , per un importo di € 385,00; Avviso TARI 2019 n. 2258, anch'esso emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 16 dicembre 2023, relativo al medesimo immobile e per un importo di € 433,50.
Nel ricorso introduttivo, la contribuente ha dedotto il difetto del presupposto impositivo, sostenendo di aver trasferito la propria residenza in un'altra abitazione per la quale già pagava regolarmente la TARI, chiedendo quindi l'annullamento degli atti e la condanna alle spese della controparte.
La GE S.p.A., costituitasi in giudizio, ha ribadito che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, richiamando l'art. 1, comma 641, legge 147/2013
e la giurisprudenza di Cassazione (tra cui sent. n. 18054/2016). Ha sostenuto che, essendo presente una utenza elettrica attiva, l'immobile fosse comunque idoneo a produrre rifiuti, invocando quindi la legittimità degli avvisi e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Crispano non si è costituito.
Con memorie illustrative, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla GE, in quanto depositati tardivamente oltre il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 32
D.lgs. 546/1992. Infatti, la GE si è costituita soltanto il 7 giugno 2024, a fronte dell'udienza fissata il 18 giugno 2024, depositando atti e documenti fuori termine e così violando il principio del contraddittorio.
La Corte, esaminata la questione, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che il termine di 20 giorni per il deposito dei documenti è perentorio e che la tardività comporta la preclusione di ogni ulteriore attività processuale. Pertanto, non ha potuto tenere conto della documentazione prodotta dalla GE.
Accertata la violazione delle regole processuali e in mancanza di prove idonee a sostenere la legittimità degli avvisi, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso con condanna alle spese di giudizio della parte resistente
Avverso tale decisione ha proposto appello la GE, deducendo tre motivi: la nullità per violazione dell'art. 32 D.lgs. 546/92, poiché la costituzione era tempestiva e i documenti non potevano dirsi tardivi;
la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice aveva ignorato le difese, ribadendo che il presupposto TARI deriva dal possesso o detenzione e che la presenza di utenza elettrica attiva e i pagamenti effettuati dimostravano la soggezione all'imposta; l'illegittima condanna alle spese, poiché fondata su motivazione apparente. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza, il riconoscimento della legittimità degli avvisi e la condanna della contribuente alle spese, allegando regolamento IUC, estratti utenza e prospetto dei pagamenti.
Il Comune di Crispano si è costituito in appello a sostegno della GE, depositando una memoria con la quale ha sostenuto, da un lato, la regolarità della notifica dell'avviso IMU 2016 per compiuta giacenza, senza necessità di CAD, richiamando la giurisprudenza di Cassazione;
dall'altro, la nullità della sentenza di primo grado per motivazione solo apparente e omessa valutazione delle difese e delle prove prodotte.Il Comune ha quindi chiesto la riforma integrale della decisione e la conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento, con condanna della contribuente alle spese.
La contribuente appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Ferma restando l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dalla GE, il primo giudice non ha tenuto conto delle difese svolte.
È stato ribadito che il presupposto della TARI non deriva dalla mera proprietà ma dal possesso o dalla detenzione dei locali, anche solo potenziale, come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione.
Nel caso che ci occupa la contribuente non ha mai presentato dichiarazione di cessazione del possesso né alcuna dichiarazione di esenzione.
In materia di esenzione fiscale, affinché determinate aree siano sottratte dall'imposizione tributaria ai fini
TARI, il contribuente deve presentare apposita denuncia originaria o di variazione corredata di tutta la documentazione atta a provare l'inidoneità di determinate aree alla produzione di rifiuti, ovvero indicare e dimostrare annualmente l'esistenza di precisi e facilmente rilevabili obiettivi elementi dai quali poter desumere con certezza l'impossibilità alla produzione di rifiuti.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 310,00 per il primo grado, ed euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1556/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crispano - Pizzo Delle Canne 80020 Crispano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2588 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2258 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6060/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10511/31/2024 del 18 giugno 2024, depositata il 01 luglio 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso due avvisi di accertamento esecutivo emessi dalla GE S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Crispano: Avviso TARI 2018 n. 2588, emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 16 dicembre 2023, relativo all'immobile sito in Crispano, Indirizzo_1, identificato al Catasto al Indirizzo_1 , per un importo di € 385,00; Avviso TARI 2019 n. 2258, anch'esso emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 16 dicembre 2023, relativo al medesimo immobile e per un importo di € 433,50.
Nel ricorso introduttivo, la contribuente ha dedotto il difetto del presupposto impositivo, sostenendo di aver trasferito la propria residenza in un'altra abitazione per la quale già pagava regolarmente la TARI, chiedendo quindi l'annullamento degli atti e la condanna alle spese della controparte.
La GE S.p.A., costituitasi in giudizio, ha ribadito che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, richiamando l'art. 1, comma 641, legge 147/2013
e la giurisprudenza di Cassazione (tra cui sent. n. 18054/2016). Ha sostenuto che, essendo presente una utenza elettrica attiva, l'immobile fosse comunque idoneo a produrre rifiuti, invocando quindi la legittimità degli avvisi e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Crispano non si è costituito.
Con memorie illustrative, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla GE, in quanto depositati tardivamente oltre il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 32
D.lgs. 546/1992. Infatti, la GE si è costituita soltanto il 7 giugno 2024, a fronte dell'udienza fissata il 18 giugno 2024, depositando atti e documenti fuori termine e così violando il principio del contraddittorio.
La Corte, esaminata la questione, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che il termine di 20 giorni per il deposito dei documenti è perentorio e che la tardività comporta la preclusione di ogni ulteriore attività processuale. Pertanto, non ha potuto tenere conto della documentazione prodotta dalla GE.
Accertata la violazione delle regole processuali e in mancanza di prove idonee a sostenere la legittimità degli avvisi, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso con condanna alle spese di giudizio della parte resistente
Avverso tale decisione ha proposto appello la GE, deducendo tre motivi: la nullità per violazione dell'art. 32 D.lgs. 546/92, poiché la costituzione era tempestiva e i documenti non potevano dirsi tardivi;
la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice aveva ignorato le difese, ribadendo che il presupposto TARI deriva dal possesso o detenzione e che la presenza di utenza elettrica attiva e i pagamenti effettuati dimostravano la soggezione all'imposta; l'illegittima condanna alle spese, poiché fondata su motivazione apparente. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza, il riconoscimento della legittimità degli avvisi e la condanna della contribuente alle spese, allegando regolamento IUC, estratti utenza e prospetto dei pagamenti.
Il Comune di Crispano si è costituito in appello a sostegno della GE, depositando una memoria con la quale ha sostenuto, da un lato, la regolarità della notifica dell'avviso IMU 2016 per compiuta giacenza, senza necessità di CAD, richiamando la giurisprudenza di Cassazione;
dall'altro, la nullità della sentenza di primo grado per motivazione solo apparente e omessa valutazione delle difese e delle prove prodotte.Il Comune ha quindi chiesto la riforma integrale della decisione e la conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento, con condanna della contribuente alle spese.
La contribuente appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Ferma restando l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dalla GE, il primo giudice non ha tenuto conto delle difese svolte.
È stato ribadito che il presupposto della TARI non deriva dalla mera proprietà ma dal possesso o dalla detenzione dei locali, anche solo potenziale, come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione.
Nel caso che ci occupa la contribuente non ha mai presentato dichiarazione di cessazione del possesso né alcuna dichiarazione di esenzione.
In materia di esenzione fiscale, affinché determinate aree siano sottratte dall'imposizione tributaria ai fini
TARI, il contribuente deve presentare apposita denuncia originaria o di variazione corredata di tutta la documentazione atta a provare l'inidoneità di determinate aree alla produzione di rifiuti, ovvero indicare e dimostrare annualmente l'esistenza di precisi e facilmente rilevabili obiettivi elementi dai quali poter desumere con certezza l'impossibilità alla produzione di rifiuti.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va accolto e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 310,00 per il primo grado, ed euro 410,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.