Articolo 5 della Legge 18 marzo 1982, n. 90
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 marzo 1982
Art. 5.
Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza o al Corpo degli agenti di custodia indicati nel precedente articolo 1.
L'agibilita' delle opere di cui al precedente comma deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.
Entrata in vigore il 25 marzo 1982
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