Art. 5.
L'art. 84 e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui agli articoli 86 e 87:
1) coloro che sono stati condannati per delitto contro il patrimonio punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o che risultano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o comunque si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali;
2) coloro che sono stati condannati almeno due volte a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a due anni per delitto colposo.
"L'indegnita' cessa con la revoca delle misure amministrative di sicurezza personali o con la riabilitazione".
L'art. 84 e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui agli articoli 86 e 87:
1) coloro che sono stati condannati per delitto contro il patrimonio punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o che risultano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o comunque si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali;
2) coloro che sono stati condannati almeno due volte a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a due anni per delitto colposo.
"L'indegnita' cessa con la revoca delle misure amministrative di sicurezza personali o con la riabilitazione".