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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
(art. 1, d.P.R. n. 34/2000) 1. Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonche' dal capo III del presente titolo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 1, d.P.R. n. 34/2000) 1. Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonche' dal capo III del presente titolo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
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- 1. Relazione annuale 2024Autorità nazionale anticorruzione · 14 maggio 2024 · 97.43946
[…] 187 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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Giurisprudenza • 85
- 1. Corte Cost., sentenza 16/04/2014, n. 97Massima: E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, lett.e) edl), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, che, nell'ambito della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma del 2009, ha esteso ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici dal Codice degli appalti e dal regolamento di esecuzione. […]Leggi di più...
- ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009·
- edilizia e urbanistica·
- norme della regione umbria·
- compromissione dell'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche·
- illegittimità costituzionale.