Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
Nel procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, essendo sufficiente che il suddetto difensore sia iscritto nell'albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2007, n. 29959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29959 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 03/04/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 618
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 017717/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ED PA, N. IL 03/04/1931;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 25/03/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DU AO ha proposto, con atto datato 28 aprile 2005, a mezzo del proprio difensore Avv. Dieni Giulia munito di procura speciale, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2005 con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria - decidendo sulla domanda di equo indennizzo per riparazione della ingiusta detenzione subita in carcere dal predetto DU, siccome indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dal 18 settembre 2003 al 2 dicembre 2004, data nella quale il Tribunale del riesame ne aveva disposto la scarcerazione, dopo di che il DU era stato assolto dal suddetto reato in primo e secondo grado, l'ultima sentenza essendo divenuta irrevocabile in data 7 giugno 2002 - ha riconosciuto all'istante un indennizzo nella misura di Euro 92.400. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, i vizi di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, essendo stata immotivatamente liquidata per 440 giorni di ingiusta detenzione - ad onta del principio di diritto enunciato dagli stessi giudici - una somma "macroscopicamente" inferiore a quella di Euro 103.400) liquidabile in applicazione del parametro aritmetico usuale, pur citato dallo stesso giudice della riparazione, in un contesto nel quale sarebbe stato necessario, semmai, aumentare il quantum risultante dal mero calcolo aritmetico (importo massimo ex art. 315 c.p.p, Euro 516.546,49, diviso per il periodo massimo di custodia cautelare, pari ad anni 6, ragguagliato in giorni, Euro 235,82 pro die e moltiplicata la risultante per il numero di giorni di custodia ingiustamente sofferta) in considerazione delle perdite economiche subite dal DU in conseguenza della necessitata interruzione dell'attività della sua Ditta di trasporti, sequestrata con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - dal quale emergeva che il sequestro era connesso al procedimento nel quale il DU AO era stato ingiustamente privato della libertà personale.
Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata liquidazione a suo favore delle spese sostenute nel procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione de quo, in un contesto nel quale il competente Ministero si era costituito in giudizio "opponendo resistenza alla ammissibilità della domanda", si da essere risultato soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p. e, ed in ogni caso il ricorrente ha affermato che, "pur volendo aderire al ragionamento dei Giudici del merito secondo il quale l'Avvocatura dello Stato non avrebbe contrastato la richiesta dell'istante, ... comunque il diritto di ottenere un'equa riparazione per ingiusta detenzione non può certo essere in alcun modo mortificato da una mancata intervenuta contenziosità del procedimento promosso, posto che non pare conforme a giustizia dover sopportare delle spese legate all'instaurazione di un procedimento atto al riconoscimento di un proprio diritto gravemente leso per errore altrui".
Avverso la citata ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria è stato proposto, nella stessa data del 28 aprile 2005, anche altro ricorso, datato 26 aprile, da parte dell'Avv. Foti Giuseppe, quale difensore del DU.
Anche tale ricorso è diretto a contestare il quantum dell'indennizzo riconosciuto, con deduzione dei medesimi vizi di legittimità denunciati nel ricorso dell'Avv. Dieni;
vengono sottolineati i, non valutati, danni all'immagine ed all'attività aziendale e si contesta che la riduzione dell'indennizzo sia stata fondatamente giustificata dal rilievo, operato dalla Corte territoriale, di precedenti penali pur definiti dallo stesso giudice della riparazione come di scarso rilievo, nonché dalla circostanza che un collaboratore avesse indicato il DU come capo locale della zona di San Leo, valorizzata nonostante l'imputato fosse stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 11 luglio 2005, chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato in data 28 marzo 2007 "memoria di replica" per chiedere "la conferma" dell'ordinanza impugnata, non senza avere eccepito, in detta memoria, l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Foti per non essere questi munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p. (conferita invece all'Avv. Dieni), ad hoc per la proposizione del ricorso, ma soltanto di procura speciale a suo tempo conferitagli dal DU per proporre la istanza di equo indennizzo alla Corte d'appello di Reggio Calabria, affermando inoltre che, anche a ritenere sussistente una procura speciale a proporre il ricorso, ovvero ad opinare che il ricorso fosse proponibile da parte del suddetto legale per effetto della procura precedentemente rilasciatagli per il giudizio di merito, comunque detta procura era stata implicitamente revocata nel momento in cui l'incarico defensionale era stato affidato all'Avv. Dieni. ?????????????????????????????????????
procedimento per riparazione disposta dalla Corte territoriale nonostante la sostanziale soccombenza del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 11 luglio 2005, chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato in data 28 marzo 2007 "memoria di replica" per chiedere "la conferma" dell'ordinanza impugnata, in quanto correttamente motivata, nonché rispettosa del disposto dell'art. 315 c.p.p.. La Parte Pubblica ha eccepito, in detta memoria, l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Foti, sulla base delle argomentazioni che seguono. Il predetto legale non era munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p. ad hoc per la proposizione del ricorso (conferita invece all'Avv. Dieni), ma soltanto di procura a suo tempo conferitagli dal DU per proporre la istanza di equo indennizzo alla Corte d'appello di Reggio Calabria, e comunque, anche a ritenere sussistente in capo al difensore Avv. Foti una procura speciale a proporre il presente ricorso, ovvero ad opinare che il ricorso medesimo fosse proponibile da parte del suddetto legale per effetto della procura precedentemente rilasciatagli per il giudizio di merito, comunque quest'ultima doveva ritenersi implicitamente revocata nel momento in cui l'incarico defensionale era stato affidato all'Avv. Dieni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Foti nell'interesse di DU AO sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Effettivamente il predetto Avv. Foti, difensore del DU nel procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione svoltosi avanti la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non risulta munito di procura speciale specifica per la presentazione del ricorso per cassazione. Tuttavia va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte non ritiene necessario, perché il difensore dell'interessato sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso ex art. 314 c.p.p. e segg., il previo conferimento al difensore medesimo di procura speciale ad hoc da parte del soggetto interessato.
Invero l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il difensore dell'interessato veniva ritenuto legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 314 c.p.p. e segg. soltanto ove munito di procura speciale ad hoc traeva il proprio fondamento da un duplice assunto;
precisamente quello secondo cui il suddetto ricorso era proponibile personalmente dall'interessato e quello che riconosceva al procedimento de quo natura di procedimento civile, con conseguente applicabilità della regola di cui all'art. 363 c.p.c., per la quale il ricorso per cassazione deve essere affidato ad avvocato cassazionista munito, appunto, di procura speciale ad hoc (vedansi, in tal senso, Cass. Sez. 4, 28.6.1993, n. 1561, Cafueri ed altro;
Sez. 4, 31.1.1994, n. 111, Cannone); Sez. 5, 12.4.1995, n. 1304, Ferro). La Suprema Corte ha tuttavia, da tempo, mutato indirizzo. Vi è stata infatti una prima sentenza (Cass. Sez. 4, 21.2.1996, n. 506, Tavernise) nella quale si è affermato che, nel procedimento ex art. 314 c.p.p., pur non potendosi porre in discussione la natura civilistica della pretesa riparatoria fatta valere, l'osservanza delle norme del codice di procedura civile deve ritenersi ridotta in ambiti ristrettissimi, sussistendo nel vigente codice di procedura penale una disciplina generale dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione.
Secondo la sentenza appena citata, il difensore del richiedente è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello senza che sia necessario il rilascio allo stesso di procura speciale ex art. 365 c.p.c.; ciò in quanto il procedimento in oggetto è compiutamente regolato, oltre che dall'art. 315 c.p.p., dagli artt. 645 e 646 c.p.p., il quale ultimo contempla un rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. e disciplina sia la decisione sia il tipo di gravame esperibile avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione, individuando quest'ultimo nel ricorso per cassazione, la previsione di tale mezzo di impugnazione comportando l'applicabilità ad esso delle disposizioni generali del codice di procedura penale in tema di ricorso per cassazione, tra le quali l'art. 613 c.p.p. secondo cui l'atto di ricorso, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha condotto all'affermazione che, non essendo il richiedente l'equo indennizzo assimilabile all'imputato, ma piuttosto all'attore in un giudizio civile, non possono trovare applicazione in subiecta materia gli artt. 571 e 613 c.p.p. nella parte in cui consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione (Cass. Sez. 4, 17.3.2000, n. 1778. Gismondi ed altri;
Sez. 4, 9.5.2000, n. 2772, Chaidich ed altri), e le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con sentenza 27.6.2001, n. 24535, Petrantoni, il seguente principio di diritto: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 c.p.p., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione".
È dunque ormai pacifica la non necessità, per la proposizione di ricorso per cassazione nel procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione, del conferimento di procura speciale al difensore, essendo sufficiente che si tratti di difensore nominato che sia iscritto nell'albo dei cassazionisti (principio ripetutamente affermato dal giudice di legittimità: vedansi Cass. Sez. 4, 27.11.1997, n. 2423, Fileti;
15.1.1997, n. 53, Gravina;
16.10.1996, n. 2490. Falcone ed altro). Nè il ricorso proposto dall'Avv. Foti può essere ritenuto inammissibile per la diversa ed ulteriore ragione prospettata dal Ministero resistente, secondo cui comunque l'avvenuto affidamento da parte del DU dell'incarico di proporre ricorso per cassazione all'Avv. Dieni costituirebbe revoca implicita del mandato difensivo al predetto Avv. Foti.
Invero, a prescindere da ogni considerazione circa la possibilità che nel procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione il richiedente sia assistito contestualmente da due difensori, va rilevato che il ricorso dell'Avv. Foti, datato 26 aprile 2005, è stato depositato nella stessa data, 28 aprile 2005, nella quale il DU ha conferito procura ad impugnare all'Avv. Dieni ed è stato depositato il ricorso proposto da tale secondo difensore, sicché, ignoto se la seconda nomina abbia temporalmente preceduto la presentazione del ricorso da parte del primo dei suddetti difensori, a tale nomina dell'Avv. Dieni, con conferimento di procura speciale per impugnare a quest'ultimo non potrebbe comunque essere univocamente attribuito il significato e l'effetto di una revoca implicita del mandato conferito al difensore precedentemente nominato.
6. Tanto ritenuto in rito, va rilevata peraltro la infondatezza delle censure formulate in entrambi gli atti nei quali il ricorso proposto nell'interesse di DU AO si è articolato.
Le doglianze formulate, di violazione di legge e di difetto di motivazione, sono attinenti all'avvenuta quantificazione dell'indennizzo e in una misura sensibilmente minore da quella corrispondente al risultato dell'applicazione del cosiddetto criterio aritmetico, e si risolvono sostanzialmente nella denuncia di mancata considerazione di pregiudizi "ulteriori" rispetto a quello costituito dalla ingiusta e prolungata privazione della libertà (ed in particolare di un danno economico riportato dal DU sul piano dell'attività lavorativa per lungo tempo sospesa) dell'avvenuta considerazione, da parte della Corte territoriale di precedenti penali "non di rilievo" nonché della illegittima compensazione delle spese sostenute dalle parti processuali nel procedimento di primo grado, pur dovendosi considerare soccombente, all'esito del medesimo, il Ministero resistente.
Orbene, i secondi giudici hanno dato conto, nella pur assai sintetica motivazione della loro ordinanza, dei criteri seguiti, di natura oggettiva e soggettiva, per la individuazione del pregiudizio indennizzabile, e va qui rilevato che la parte ricorrente non può essere seguita laddove - in tema di danno concernente l'attività lavorativa - sottolinea l'avvenuto sequestro, con decreto del Tribunale, Sezione di Misure di Prevenzione, della ditta di trasporti del DU "proprio in relazione al procedimento per il quale esso istante era stato ingiustamente arrestato"; invero il pregiudizio indennizzabile ex art. 314 c.p.p. e segg. è esclusivamente quello che è derivato dalla ingiusta detenzione subita, e non già quello (o quelli) derivato (o derivati) dal procedimento penale ex se, nel cui ambito è avvenuta la privazione della libertà, e tantomeno quello derivato, come si prospetta nel caso di specie, da altro procedimento di prevenzione innestatosi in quello penale in corso. In definitiva, il ricorrente ha insistito nella prospettazione di voci indennizzabili con affermazioni rimaste, nella sostanza, meramente assertive, mentre la Corte di appello ha fornito un quadro motivato, sia pur assai concisamente, delle valutazioni operate per giungere alla decisione adottata, e va rilevato che il giudice del procedimento per riparazione non è tenuto ad un'analitica motivazione, tanto meno con riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che detto giudice dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e delle circostanze che l'hanno condotto alla liquidazione equitativa dell'indennizzo, dovendo detta conclusione definitiva al riguardo essere valutata unicamente sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato raggiunto, come nella specie può riscontrarsi considerato che, diversamente da quanto parte ricorrente afferma, la somma liquidata si colloca in prossimità del cosiddetto massimo aritmetico.
7. Infondato è anche il motivo che concerne la mancata condanna del Ministero costituitosi in giudizio a rifondere al richiedente le spese del procedimento di primo grado.
La Corte territoriale ha, invero, correttamente motivato detta decisione sul rilievo che l'Amministrazione non aveva contrastato la richiesta dell'istante, ma si era rimessa alle determinazioni del giudice (pur avendo sollecitato lo svolgimento di quella indagine sull'accoglibilità della domanda che il giudice della riparazione è tenuto comunque a compiere di ufficio a norma del primo comma dell'art. 314 c.p.p.). Non è, al riguardo, condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui il diritto ad ottenere l'equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. e segg. sarebbe "mortificato", (costringendosi il richiedente ad addossarsi le spese di una difesa volta, con successo, ad ottenere l'affermazione di un tale diritto) da "una mancata avvenuta contenziosità"; invero, proprio nella concreta mancanza di una reale opposizione della controparte pubblica (costituitasi o meno nel giudizio) all'accoglimento della domanda deve essere individuata la mancanza di quella soccombenza dalla quale deriva la condanna alla rifusione delle spese secondo il disposto dell'art. 91 c.p.p.. 8. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente DU AO al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Sussistono, anche in considerazione della ritenuta infondatezza della eccezione di (parziale) inammissibilità sollevata dalla Parte Pubblica nei termini dei quali si è detto, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa tra le parti quelle sostenute nel giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007