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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1608/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GENNARO RICO e dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. GENTILI IVAN giusta procura CP_1
in atti rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTA ROSATI e Controparte_2
dall'avv. MARGHERITA MORANDI
resistenti
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c la Sig.ra conveniva Parte_1
ritualmente in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i sigg.ri e CP_1
er veder accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_2 Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra e CP_1 Controparte_2
quali datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso un rapporto Parte_1
di lavoro domestico, in regime di convivenza ed a tempo pieno ed indeterminato, dal
20 gennaio 2018 al 17 gennaio 2023 della durata di 61 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare in solido e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 34.798,20 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
In particolare, la ricorrente deduceva quanto segue: di aver lavorato con continuità dal 20 gennaio 2018 al 17 gennaio 2023 alle dipendenze di e CP_1
presso l'abitazione del nucleo familiare di costoro, sita in Formello Controparte_2
(Roma) alla via delle Macere n. 11 in qualità di collaboratrice domestica;
di aver svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici in qualità di assistente familiare a persone autosufficienti, provvedendo ad accudire e sorvegliare i bambini e , rispettivamente di anni 10 e 6 all'atto Per_1 Per_2
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, accompagnandoli a scuola e a giocare fuori casa, assistendoli nell'assunzione dei pasti, nel provvedere ai bisogni corporali e nelle pulizie personali;
di aver provveduto, inoltre, a svolgere le seguenti mansioni: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate;
che avrebbe dovuto essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B Super», che riguarda il seguente profilo professionale (art. 10 ccnl): «svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti, di aver osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 21,00, con due ore di riposo intermedio pomeridiano, ad eccezione del sabato in cui lavorava dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e della domenica in cui godeva del riposo domenicale, pari a 61 ore settimanali;
di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00.
Si costituivano in giudizio e il primo CP_1 Controparte_2
eccependo la genericità del ricorso e affermando come la ricorrente avesse svolto le proprie mansioni dal Lunedì al Sabato (con esclusione del Giovedì e della Domenica) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 come da contratto, fruendo di una pausa pranzo di due ore nonchè contestando la sussistenza del rapporto di lavoro come descritto in ricorso;
la seconda sottolineando la carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito il ricorso.
Venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
All'esito dell'odierna udienza tenutasi con modalità cartolari, la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente si osserva come la ricorrente e il resistente abbiano CP_1
intrattenuto un rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 terminato a dicembre 2022 secondo la tesi del resistente e a gennaio 2023 secondo la tesi attorea.
La ricorrente chiede affermarsi la responsabilità solidale della ex moglie del datore di lavoro in relazione alle spettanze non corrisposte (originariamente fondate su un orario superiore non provato in corso di causa e quindi in parte rinunciate).
Ebbene, deve ritenersi la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_2
atteso che le allegazioni di cui al ricorso non appaiono tali da poter sostenere la codatorialita'della medesima avendo la ricorrente siglato un contratto con il resistente e non essendo emersi sufficienti indici di eterodirezione da parte della CP_1 CP_2
all'esito della prova testimoniale espletata come oltre verrà analizzata.
Peraltro, solo in sede di interrogatorio formale la ricorrente ha dichiarato “Tutti
e due i resistenti mi davano le direttive. La prima volta mi ha assunto il Io CP_1
lavoravo a casa per la signora e il mi pagava. Facevo pulizie e baby CP_2 CP_1
sitter.”
Tali affermazioni sono state smentite oltre che in memoria di costituzione dalla anche dal datore di lavoro formale che ha riferito “Io fino al 2018 CP_2 CP_1
stavo ancora a casa e lei prendeva da me stipendio e tutto. Le decisioni le prendevo io. Dopo gli davo comunque le direttive anche se non vivevo più in casa le davo io quando andavo”.
A ciò si aggiunge la circostanza che nessuno dei testimoni ha riferito circa le direttive impartite dalla (cfr. dichiarazioni testimoniali). CP_2
Ebbene, la ricorrente invoca la configurazione di un rapporto di lavoro di subordinato espletatosi con orario maggiore rispetto alle 40 ore di cui alla comunicazione INPS nonché di non aver ricevuto le spettanze di tre mensilità al termine del rapporto oltre che tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Con riferimento alle ulteriori voci richieste in ricorso in sede di note la parte ha rinunciato espressamente alla domanda.
Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro ma qui non in contestazione, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito la dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Spetta, dunque, la somma di € 2000,00 a titolo retributivo per settembre ottobre e novembre 2023 avendo la parte provato la dazione della minor somma di € 1000 complessivi (cfr. bonifici in atti)
Non spetta la retribuzione richiesta per gennaio non essendovi prova dell'attività espletata dalla ricorrente.
Spettano altresì le somme richieste per scatti di anzianità pari ad € 1454,12, tredicesima mensilità pari ad € 3999,99 e € 7815,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese della resistente sono compensate stante la presenza CP_2
nell'abitazione della medesima circostanza che può aver ingenerato confusione nella ricorrente circa l'imputazione del rapporto di lavoro anche in capo alla medesima.
Le spese della ricorrente sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale e la restante metà va posta a carico del resistente CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione così decide:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della resistente CP_2
2. Accoglie parzialmente il ricorso accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e il dal 20.01.2028 al 31.12.2022 e, per l'effetto, CP_1
condanna il datore al pagamento di € 13.270,09 per i titoli di cui in motivazione oltre accessori di legge;
3. Rigetta per la restante parte la domanda;
4. Compensa le spese della resistente CP_2
5. Compensa per la metà le spese della ricorrente e condanna il CP_1
al rimborso delle spese di lite che liquida in € 1347,00 oltre spese generali iva e
[...]
cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 19.03.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1608/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GENNARO RICO e dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. GENTILI IVAN giusta procura CP_1
in atti rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTA ROSATI e Controparte_2
dall'avv. MARGHERITA MORANDI
resistenti
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c la Sig.ra conveniva Parte_1
ritualmente in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i sigg.ri e CP_1
er veder accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_2 Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra e CP_1 Controparte_2
quali datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso un rapporto Parte_1
di lavoro domestico, in regime di convivenza ed a tempo pieno ed indeterminato, dal
20 gennaio 2018 al 17 gennaio 2023 della durata di 61 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare in solido e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 34.798,20 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
In particolare, la ricorrente deduceva quanto segue: di aver lavorato con continuità dal 20 gennaio 2018 al 17 gennaio 2023 alle dipendenze di e CP_1
presso l'abitazione del nucleo familiare di costoro, sita in Formello Controparte_2
(Roma) alla via delle Macere n. 11 in qualità di collaboratrice domestica;
di aver svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici in qualità di assistente familiare a persone autosufficienti, provvedendo ad accudire e sorvegliare i bambini e , rispettivamente di anni 10 e 6 all'atto Per_1 Per_2
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, accompagnandoli a scuola e a giocare fuori casa, assistendoli nell'assunzione dei pasti, nel provvedere ai bisogni corporali e nelle pulizie personali;
di aver provveduto, inoltre, a svolgere le seguenti mansioni: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate;
che avrebbe dovuto essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B Super», che riguarda il seguente profilo professionale (art. 10 ccnl): «svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti, di aver osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 21,00, con due ore di riposo intermedio pomeridiano, ad eccezione del sabato in cui lavorava dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e della domenica in cui godeva del riposo domenicale, pari a 61 ore settimanali;
di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1.000,00.
Si costituivano in giudizio e il primo CP_1 Controparte_2
eccependo la genericità del ricorso e affermando come la ricorrente avesse svolto le proprie mansioni dal Lunedì al Sabato (con esclusione del Giovedì e della Domenica) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 come da contratto, fruendo di una pausa pranzo di due ore nonchè contestando la sussistenza del rapporto di lavoro come descritto in ricorso;
la seconda sottolineando la carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito il ricorso.
Venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
All'esito dell'odierna udienza tenutasi con modalità cartolari, la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e la domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente si osserva come la ricorrente e il resistente abbiano CP_1
intrattenuto un rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 terminato a dicembre 2022 secondo la tesi del resistente e a gennaio 2023 secondo la tesi attorea.
La ricorrente chiede affermarsi la responsabilità solidale della ex moglie del datore di lavoro in relazione alle spettanze non corrisposte (originariamente fondate su un orario superiore non provato in corso di causa e quindi in parte rinunciate).
Ebbene, deve ritenersi la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_2
atteso che le allegazioni di cui al ricorso non appaiono tali da poter sostenere la codatorialita'della medesima avendo la ricorrente siglato un contratto con il resistente e non essendo emersi sufficienti indici di eterodirezione da parte della CP_1 CP_2
all'esito della prova testimoniale espletata come oltre verrà analizzata.
Peraltro, solo in sede di interrogatorio formale la ricorrente ha dichiarato “Tutti
e due i resistenti mi davano le direttive. La prima volta mi ha assunto il Io CP_1
lavoravo a casa per la signora e il mi pagava. Facevo pulizie e baby CP_2 CP_1
sitter.”
Tali affermazioni sono state smentite oltre che in memoria di costituzione dalla anche dal datore di lavoro formale che ha riferito “Io fino al 2018 CP_2 CP_1
stavo ancora a casa e lei prendeva da me stipendio e tutto. Le decisioni le prendevo io. Dopo gli davo comunque le direttive anche se non vivevo più in casa le davo io quando andavo”.
A ciò si aggiunge la circostanza che nessuno dei testimoni ha riferito circa le direttive impartite dalla (cfr. dichiarazioni testimoniali). CP_2
Ebbene, la ricorrente invoca la configurazione di un rapporto di lavoro di subordinato espletatosi con orario maggiore rispetto alle 40 ore di cui alla comunicazione INPS nonché di non aver ricevuto le spettanze di tre mensilità al termine del rapporto oltre che tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Con riferimento alle ulteriori voci richieste in ricorso in sede di note la parte ha rinunciato espressamente alla domanda.
Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro ma qui non in contestazione, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito la dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Spetta, dunque, la somma di € 2000,00 a titolo retributivo per settembre ottobre e novembre 2023 avendo la parte provato la dazione della minor somma di € 1000 complessivi (cfr. bonifici in atti)
Non spetta la retribuzione richiesta per gennaio non essendovi prova dell'attività espletata dalla ricorrente.
Spettano altresì le somme richieste per scatti di anzianità pari ad € 1454,12, tredicesima mensilità pari ad € 3999,99 e € 7815,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese della resistente sono compensate stante la presenza CP_2
nell'abitazione della medesima circostanza che può aver ingenerato confusione nella ricorrente circa l'imputazione del rapporto di lavoro anche in capo alla medesima.
Le spese della ricorrente sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale e la restante metà va posta a carico del resistente CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione così decide:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della resistente CP_2
2. Accoglie parzialmente il ricorso accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e il dal 20.01.2028 al 31.12.2022 e, per l'effetto, CP_1
condanna il datore al pagamento di € 13.270,09 per i titoli di cui in motivazione oltre accessori di legge;
3. Rigetta per la restante parte la domanda;
4. Compensa le spese della resistente CP_2
5. Compensa per la metà le spese della ricorrente e condanna il CP_1
al rimborso delle spese di lite che liquida in € 1347,00 oltre spese generali iva e
[...]
cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 19.03.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti