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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 40. Cronoprogramma
(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e' redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e' redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
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Giurisprudenza • 49
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, a causa dell'avvenuto inserimento del “cronoprogramma” nell'offerta tecnica (o meglio, nella “Relazione tecnica generale” del progetto definitivo si individuavano i tempi di esecuzione delle opere e della fornitura in 150 giorni), in asserita violazione delle prescrizioni di gara che imponevano, a pena di esclusione, […] correttamente il primo giudice ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla gara della ricorrente, sia alla luce della normativa del codice dei contratti pubblici e del Regolamento di attuazione, sia a causa delle contraddizioni insite negli atti di gara. - lex specialis·
- cronoprogramma·
- principio di segretezza dell'offerta economica·
- contraddittorietà degli atti di gara·
- appalti pubblici·
- valutazione delle offerte·
- art. 46 d.lgs. 163/2006·
- art. 83 d.lgs. 163/2006·
- esclusione da gara·
- par condicio tra concorrenti