Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2009, n. 21271
CASS
Sentenza 28 aprile 2009

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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto e risulta comunque incompatibile con la stessa. (Nella fattispecie il Tribunale aveva disposto sulla rifusione delle spese di costituzione rifacendosi al disposto dell'art. 592 cod. proc. pen., rinvio ritenuto erroneo dalla Corte, che ha evidenziato come la norma richiamata tratti esclusivamente della condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2009, n. 21271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21271
    Data del deposito : 28 aprile 2009

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