Articolo 27 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 27. (Identificazione della topografia) 1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all' ((articolo)) 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:
a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affmche' la topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo' essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. 4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. 5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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