Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di termini per l'impugnazione, la proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., non comporta il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza, sicché il "dies a quo" dei termini di impugnazione coincide non già con la scadenza del termine stabilito per il deposito aumentato del periodo prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2005, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO LD - Presidente - del 21/10/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1126
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO FR - Consigliere - N. 014287/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OR N. IL 07/12/1952;
2) RV AN N. IL 30/11/1967;
3) NA TI N. IL 12/06/1931;
4) IU FF N. IL 25/04/1954;
5) IA AN N. IL 03/02/1948;
6) NN LO N. IL 04/04/1950;
7) NN ID N. IL 18/03/1935;
8) LE SE N. IL 05/06/1959;
9) AR IO N. IL 20/12/1941;
10) EC NO N. IL 26/09/1950;
11) SS SC N. IL 18/09/1960;
12) SS UL UN N. IL 30/08/1960;
13) NA LI N. IL 29/06/1959;
14) DA IR N. IL 05/04/1926;
15) OR OR N. IL 31/03/1968;
16) MI VA SE PA N. IL 11/10/1937;
17) HI SC N. IL 26/01/1932;
avverso SENTENZA del 05/07/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE NR che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli e dei ricorsi degli imputati. Uditi i difensori Avv. SI GI del foro di Napoli per AL, l'avv. IA Alfonso per IA EF, l'avv. Stellato US per IO OR, l'avv. Krogh Massimo del foro di Napoli per IN, l'avv. IO Delio per IA LI, l'avv. UC Carmine per NN UI, l'avv. Mauro Valentino, del foro di Napoli per AL US, l'avv. Contelli GI per HI FR, US DE, RO RI e US FR, l'avv. Coppi CO per US CO e US DE, l'avv. Aricò GI per AN OR, IN NT e IA RA, l'avv. Vignola GI Battista per IA RA, l'avv. Biffa RA per NN LO, che chiedono l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 21 novembre 2000 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava AN NT, IN NT, ELER FO, IA IN, IA RA, VA NT, DI EN, NN LO, NN UI, AL US, FI IG, IA MA, IA EF, US FR, US DE e AR UI colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, per aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", dedita al controllo di attività economiche, al rilascio di concessioni ed autorizzazioni amministrative, allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, all'acquisizione di appalti, all'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini ostacolando il libero esercizio del voto, al condizionamento delle attività amministrative pubbliche ed al reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari e finanziarie di proventi di attività delittuosa;
con uso di armi.
Per l'effetto, condannava ritardi e i US alla pena di anni 4 di reclusione;
il AN, il ELER, lo VA, IA MA e lo AR ad anni 4, mesi 6 ciascuno;
il IN ed il FI ad anni 4 e mesi 10; NN LO e UI ad anni 5; il IA ed il IA ad anni 5 e mesi 2; il AL, ad anni 5 e mesi 6; IA EF ad anni 6 di reclusione.
Assolveva invece IA LI, GI RO, IO OR, NE GI, PA US, AM FR e RO RI. Dichiarava inoltre VA NT, AL US e RO RI colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata e per l'effetto li condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa ciascuno: e così, complessivamente, AL US alla pena di anni otto di reclusione e lire 600.000 di multa e VA NT alla pena di anni 7 di reclusione e lire 600.000 di multa.
Sul gravame degli imputati e del Pubblico ministero la Corte d'appello di Napoli con sentenza 5 Luglio-28 Settembre 2004 assolveva AL US dal reato di tentata estorsione aggravata per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di DI EN per morte del reo;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di IA MA e ZA UI per il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., comma 2, - così riqualificato il fatto - perché estinto per prescrizione;
rideterminava la pena per IA IN, IA RA, AL US, US FR e US DE RU in anni tre di reclusione, ciascuno;
per VA NT, unificati i reati a lui ascritti con il vincolo della continuazione, in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 250,00 di multa;
per RO RI in anni 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa: previa concessione a tutti i predetti imputati delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti. Sostituiva nei confronti di IA, AL, US FR e US DE la pena accessoria DEinterdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni 5, revocava nei confronti di IA, AL e RO la pena accessoria DEinterdizione legale e nei confronti del RO anche quella DEinterdizione dai pubblici uffici.
Rigettava, nel resto, le impugnazioni proposte.
La corte rilevava, in tesi generale, come il tribunale avesse posto a base della decisione le chiamate di correo operate da imputati di reati connessi ex art. 12 c.p.p.; condivideva la valutazione del giudice di primo grado circa la credibilità delle loro dichiarazioni, dimostrata dalle contestuali ammissioni di responsabilità in ordine alla partecipazione all'associazione, e altresì da confessioni di fatti mai precedentemente accertati;
poneva in evidenza come esse provenissero da soggetti che ricoprivano posizioni di rilievo all'interno del sodalizio criminoso. Un'ulteriore conferma DEattendibilità era ravvisabile nell'immediatezza e nella reiterazione, senza contraddizioni, delle accuse.
Nei riguardi degli imprenditori coinvolti dall'accusa, operava una distinzione fondamentale tra imprenditori subordinati e imprenditori collusi. Infine, escludeva il valore probatorio, di per sè decisivo, dai rapporti di parentela tra imputati ed esponenti, pur se di spicco, del clan.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati elencati in epigrafe ed il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli.
AN OR e IN NT hanno dedotto la mancanza di motivazione circa la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie DEart. 416 bis c.p.. Rilevano, in particolare, che le chiamate in correità, che avevano provocato centinaia di ordinanze cautelari ed il rinvio a giudizio di 173 imputati, si sono poi tradotte in solo sedici condanne, con una carenza di riscontri indicativa della loro inattendibilità. La definizione di imprenditore colluso attribuita al AN, inoltre, sarebbe priva della dimostrazione di un vantaggio stabile e duraturo a lui derivante dalla supposta partecipazione al sodalizio. Per il IN si era invece addotto, a riprova, lo stipendio ricevuto dall'associazione, senza rilevare che egli era stato per un certo periodo detenuto, e che quindi le somme erogate avevano la diversa natura di sovvenzione o soccorso alla famiglia. Non si era data poi risposta alla dedotta esigenza di apprezzare l'elemento temporale, visto che l'unico riscontro oggettivo esterno risaliva al 1989. In ogni caso, sarebbe semmai configurabile la fattispecie attenuata di cui all'art. 418 c.p., (assistenza agli associati) o art. 378 c.p., (favoreggiamento personale). Con il secondo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
IA IN ha censurato l'omesso vaglio di credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e l'assenza di riscontri oggettivi alle loro propalazioni. In particolare, ha eccepito la tardività delle dichiarazioni di De SI AR, la cui collaborazione era iniziata nel 1996, con un riferimento solo generico al IA, trasformatosi in una dettagliata chiamata di correo su vicende inedite solo in occasione della seconda escussione in dibattimento, ex art. 507 c.p.p.. In ogni caso, da tali dichiarazioni emergerebbe solo una contiguità che non assurge a reato associativo, non risultando riscontri al suo asserito coinvolgimento in particolari episodi, come la strage di Casapesenna e l'aggiudicazione all'asta di un capannone industriale nel 1989 nel corso di un processo esecutivo tenutosi presso il tribunale di Bologna, nel quale nessuna pressione era stata esercitata sui concorrenti, per ottenerne la desistenza, come da dichiarazione degli interessati ing. CC ed AT ZO, immotivatamente ritenute inattendibili dalla corte territoriale. Manifestamente illogico era quindi l'accertamento della partecipazione ad un'associazione di cui faceva parte anche il De SI, responsabile DEuccisione del fratello del IA.
Infine meritevole di censura sarebbe la mancata motivazione del diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, in considerazione del ruolo marginale da lui svolto.
IA RA ha dedotto la violazione DEarticolo 416 bis c. p.p. e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui lo definisce imprenditore colluso, intraneo all'associazione, nonostante egli avesse sempre perseguito un interesse proprio, non comune al sodalizio criminoso. Al riguardo, l'episodio DEaffare "Tre Ponti" - l'unico citato a riprova della sua affiliazione - sarebbe consistito in un'operazione isolata, nel periodo di dieci anni esaminato (dal 1984 al 1994), che non avrebbe dato luogo a vantaggi stabile e duraturi, richiesti per la partecipazione all'associazione, ed era stato concluso senza la spendita di credenziali camorristiche, ne' pressioni per ottenerne il rilascio del fondo "Tre ponti" dai coloni che lo coltivavano: rilascio, invece ottenuto con una maggiorazione del corrispettivo pagato (da lire 5 milioni a lire 10 milioni al moggio). Quanto alle c.d. "prestazioni diffuse" in favore DEassociazione, esse si sarebbero risolte in un ruolo secondario nel solo episodio DEomicidio SI NR, accertato sulla base di dichiarazioni non convergenti del De SI e del SC senza alcun riscontro esterno.
VA NT ha dedotto l'erronea applicazione DEart. 192 c.p.p. in tema di prova e la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento sia al delitto di tentata estorsione, sia a quello di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, perché la Corte avrebbe svalutato le tesi difensiva, ritenendo irrilevante la copiosa documentazione esibita, contenente il verbale DEinterrogatorio reso dal ricorrente e la deposizione DEIng. AN in un altro procedimento (c.d. processo Spartacus) che giustificherebbero la richiesta di riapertura DEistruttoria dibattimentale, in considerazione della versione del tutto diversa dei fatti fornita, nei due processi, dalla persona offesa. NN LO ha dedotto:
1)la violazione DEart. 192 c.p.p., comma 3, art. 210 c.p.p., art. 513 c.p.p., comma 2, in relazione al D.L. 2 del 2000, art. 1, comma 2, nonché la carenza di motivazione perché era stato dato credito ad un complesso di dichiarazioni inutilizzabili, provenienti da soggetti che si erano sottratti all'esame, la cui attendibilità non era confermata da altri elementi di prova.
In particolare, le dichiarazioni di De SI AR, collaboratore di giustizia, in ordine alla circostanza che i fratelli NN fossero imprenditori nell'orbita DEassociazione di tipo mafioso, si riducevano a mere affermazioni, prive di riferimenti circostanziati. 2) la violazione DEart. 507 c.p.p., per aver assunto l'esame del collaboratore di giustizia SC EN, in primo grado, senza indicazione delle ragioni che rendevano l'atto istruttorio assolutamente necessario;
3) la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. nel diniego delle attenuanti generiche, motivato in considerazione dei precedenti penali e della pregressa sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonostante si trattasse di fatti risalenti nel tempo;
nonché la carenza di motivazioni in ordine alla misura della pena. NN UI ha dedotto:
1) la violazione DEart. 192 c.p.p., comma 2, e art. 416 bis c.p., in carenza di prova della sua affiliazione o del concorso esterno all'associazione di tipo mafioso, dato che nessuno ne aveva parlato. Ha passato quindi in rassegna i vari episodi criminosi, riportando brani di dichiarazioni di testi e di coimputati, a dimostrazione della sua estraneità: tra cui l'episodio OL, che andava comunque configurato come violenza privata ex art. 610 c.p.;
2) la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti genetiche e l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale.
AL US ha dedotto:
1) l'inosservanza DEart. 192 c.p.p., comma 3, e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova che la sua impresa fosse stata favorita nell'assegnazione dei subappalti dei lotti dei "Regi Lagni" in seguito a pressioni del clan camorristico sugli imprenditori appaltatori. Non sarebbe dimostrata la sua partecipazione all'estorsione, ne' sussisterebbero riscontri alle chiamate dì correo degli altri imprenditori, accusati di collusione ed assolti dal tribunale con formula piena.
2) L'erronea applicazione della legge penale circa la qualifica giuridica del reato, da configurare, eventualmente, come favoreggiamento reale ex art. 379 c.p., in mancanza di alcuna finalità di ricevere un proprio vantaggio economico dall'aiuto prestato al clan. Tanto più che a lui erano stati conferiti in subappalto lavori di entità minore che non ad altre ditte. RO RI ha dedotto:
1) la violazione DEarticolo 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. perché la Corte territoriale ha qualificato come indizi gravi precisi e concordanti elementi privi di valore probatorio, senza valutare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia HI Carmine e AN RA, che rivestivano, contemporaneamente, la qualità di coimputato e parte lesa. Inoltre, difetterebbe l'elemento oggettivo della coartazione e del danno ingiusto nella fattispecie concreta, qualificata come estorsione in danno del AN, dato che questi aveva rinunziato alla partecipazione alla gara per l'appalto "sua sponte"; ne' sarebbe provato che il RO conoscesse l'eventuale interessamento in suo favore della camorra, non potendosi dare valore al canone presuntivo "non poteva non sapere" desunto dal solo fatto che era stato egli il beneficiario della rinunzia del AN, quale secondo in graduatoria nella gara d'asta.
2) Il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, senza concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ne' il riconoscimento DEattenuante ex art. 114 c.p.. Motivi analoghi sono stati enunciati da US FR. US DE ha dedotto:
1) la violazione DEart. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p., nonché carenza di motivazione, dal momento che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente dato ragione della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori De SI UA e AL DO, nella parte in cui hanno escluso che il US fosse un affiliato al clan camorristico: in contrasto con il credito loro riconosciuto nella ricostruzione della struttura e delle vicende associatile. Inoltre, la motivazione è carente laddove avrebbe dovuto spiegare il vantaggio economico che sarebbe derivato all'associazione di tipo mafioso dalla assegnazione DEappalto al US.
2) Il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, senza concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione , ed al diniego DEattenuante ex art. 114 c.p.. Con un secondo ricorso il US ha dedotto la violazione di legge e la carenza di motivazione della sentenza, che conterrebbe un giudizio di responsabilità penale ancorato al solo suo legame familiare con US US, personaggio di spicco criminale, senza che le dichiarazioni rese, al riguardo, da AL DO in sede di indagini preliminari, acquisite ex art. 500 proc. pen. previdente, fossero confortate da riscontri fattuali.
IA EF ha censurato la violazione DEart. 416 bis c.p. e la carenza di motivazione, dal momento che l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso sarebbe stata accertata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia HI e UA - senza considerare che il primo sarebbe stato animato da motivi di rancore per aver scontato, a suo dire, un'ingiusta detenzione per una rapina commessa in realtà proprio dal IA (ed anzi la Corte aveva illogicamente apprezzato la sua ammissione del predetto fatto, a conferma DEattendibilità) - nonché la mancata derubricazione nel reato di favoreggiamento reale e la violazione DEart. 603 c.p.p. per il diniego immotivato della riapertura del dibattimento.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli avverso l'assoluzione dal reato associativo di IN GI, HI FR, GI RO, IA LI e IO OR, deducendo la contraddittorietà del criterio di valutazione adottato per i riscontri individualizzanti e la preferenza assegnata alle dichiarazioni degli imprenditori e dei politici piuttosto che a quelle accusatorie dei camorristi collaboratori di giustizia, nonché la carenza di motivazione sulla sussistenza, in subordine, DEeventuale reato di favoreggiamento. In particolare, ha censurato, sotto il profilo anzidetto, l'accertamento di estraneità del MI, quale presidente del consorzio, alla raccolta delle tangenti sborsate dei soci in favore della camorra, all'aumento del prezzo del calcestruzzo per procurare una tangente sicura a quest'ultima: disattendendo, come inattendibili, le accuse di HI Carmine sul presupposto che fossero dettate da risentimento personale, senza considerare che anche altri collaboratori avevano confermato il ruolo del MI nella vicenda.
In ordine all'assoluzione di GI RO appare contraddittoria, ad avviso del ricorrente, la valorizzazione, in senso a lui favorevole, DEepisodio di violenza subito per aver chiesto una maggiorazione DEaggio per l'attività di riciclaggio dei titoli di credito:
episodio considerato erroneamente indicativo della sua estraneità all'associazione camorristica, senza considerare che il pestaggio era la punizione tipica per lo "sgarro" dei soggetti ad essa intranei. Ha pure dedotto la carenza di motivazione DEassoluzione di IO OR la cui condotta è stata ritenuta compatibile con la figura DEimprenditore costretto, e non colluso, e di HI FR e IA LI.
Con una memoria difensiva, GI RO ha eccepito l'inammissibilità DEimpugnazione del Procuratore generale, perché già il suo precedente atto d'appello era precluso da tardività, dovendosi computare il termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non già dall'avviso di deposito comunicato dalla cancelleria, bensì dalla scadenza del termine prorogato per la redazione alla sentenza, ex art. 154 disp. att. c.p.p. comma 4-bis.
All'udienza del 21 Ottobre 2005 il Procuratore generale ed i difensori presenti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decesso in data 17 Febbraio 2005 di IA IN, dichiarato in udienza dal difensore, con il corredo del certificato relativo rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del comune di Casapesenna, estingue il reato ai sensi DEart. 150 c.p. e determina quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti (art. 620 c.p.p., lett. a). Prima di affrontare la disamina degli altri ricorsi appare opportuno scrutinare, in via preliminare, la motivazione DEattendibilità dei collaboratori di giustizia, la cui contestazione, sotto il profilo del vizio di illogicità, costituisce, per tutti, censura pressoché indefettibile.
La corte territoriale ha dedicato ampio spazio alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 192 c.p.p., comma 3, giustificata dal peso specifico delle chiamate di correo operate dagli imputati di reato connesso ex art. 12 c.p.p., HI Carmine, De SI AR, UA US, AN US, UC LD, SC EN e D'ES OR, che costituiscono il fulcro DEaccertamento di responsabilità.
In particolare, la sentenza pone in rilievo il valore innanzitutto autoaccusatorio delle dichiarazioni;
e, cosa assai significativa, anche in ordine a fatti gravi di sangue, non precedentemente accertati. Appare quindi corretto il giudizio conclusivo di credibilità delle dichiarazioni, tanto più in quanto provenienti da soggetti di rango elevato all'interno DEassociazione criminale. Ulteriore approfondimento è stato riservato ai caratteri della immediatezza e della reiterazione, priva di contraddizioni, delle chiamate e soprattutto alla sussistenza dei necessari riscontri. Senza assegnare valore probatorio ai rapporti di parentela tra gli imputati ed esponenti di spicco del clan, di per sè solo non sintomatici di una affiliazione organica. Si tratta di una impostazione generale corretta, che dimostra come le fonti di prova siano state sottoposte ad adeguato vaglio critico, conforme ai parametri giurisprudenziali consolidati.
Passando ora alla disamina dei singoli ricorsi, AN OR e IN NT hanno dedotto la mancanza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie DEart. 416 bis c.p.. In particolare, deducono che la corte territoriale avrebbe eluso il principale rilievo difensivo contenuto negli atti di appello, rappresentato dalla natura personale del collegamento degli imputati intrattenuto esclusivamente con il De AL, e dunque non significativo di un inserimento attivo nell'associazione di tipo mafioso di cui egli era stato esponente.
Il motivo è infondato, giacché si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, difforme da quella enunciata in sentenza, sulla base di rilievi di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Anche la circostanza addotta a dimostrazione DEinattendibilità delle chiamate di correo, concernente la sproporzione numerica tra il rinvio a giudizio di 173 imputati e l'esito finale dei processi, con solo 16 condanne in primo grado, non vale, di per sè, a privare di credibilità le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non essendo neppure allegato che esse siano state smentite o ritenute inaffidabili al vaglio del giudizio di merito, piuttosto che non confortate, in taluni casi, da riscontri individualizzanti.
Il IN ha pure contestato la percezione di uno stipendio dal clan camorristico, come addotto in sentenza a riprova della sua affiliazione. Sul punto, la Corte ha correttamente escluso l'incompatibilità tra lo stato detentivo e la percezione periodica di una remunerazione, giacché il IN era stato privato della libertà personale in epoca successiva all'inizio DEerogazione in suo favore delle somme;
ne' invero vi è motivo logico per escludere che essa si sia protratta durante la reclusione: come appunto confermato dal collaboratore di giustizia UA. Con il secondo motivo i due ricorrenti deducono la carenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
Il motivo è manifestamente infondato per la sua genericità, in presenza di una motivazione adeguata che fa riferimento ai precedenti penali e alla gravita del fatto.
IA RA ha dedotto la violazione DEart. 416 bis c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui egli è stato definito imprenditore colluso, intraneo all'associazione. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata dedica alla posizione del IA un particolare approfondimento, analizzando le risultanze istruttorie con riferimento sia ad episodi specifici, sia, in generale, all'apporto di amicizia e collaborazione con gli esponenti del clan camorristico. Sotto il primo profilo, viene esaminateli la vicenda della cava, in località Tre Ponti, di proprietà del IA, i cui materiali erano necessari per la sistemazione dei "Regi Lagni". La corte territoriale ha messo in evidenza il profitto realizzato dal IA vendendoli all'imputato DI EN, membro del sodalizio, senza emettere fatture e nel contempo ottenendo, senza alcun esborso, uno scavo da adibire poi a discarica: con un risparmio, ammesso dallo stesso IA, di 4-5 miliardi di lire. Assai significativa, nel contesto della motivazione, è la pressione esercitata dal De SI sui coloni insediati nel fondo del IA per indurli al rilascio, dopo che analogo tentativo da parte del ricorrente era fallito. Ma soprattutto la motivazione appare incentrata sulle c.d. "prestazioni diffuse" in favore DEassociazione, estrinsecatesi in comportamenti particolarmente utili ad essa e in nessun modo spiegabili, se non nell'ottica di un'adesione organica. Viene addotta una funzione di raccordo in occasione DEuccisione di SI NR, membro di un clan rivale: funzione, attestata da due collaboratori di giustizia con dichiarazioni convergenti.
In generale, la corte ha rimarcato un rapporto di scambio continuo e personalizzato del IA con esponenti del clan, reso palese anche dalla sua presenza alle discussioni degli associati e soprattutto all'ospitalità loro offerta, incompatibile con una subordinazione di tipo estorsivo.
Nella motivazione appare quindi coerentemente delineata la condivisione di interessi comuni propria del reato di cui all'art. 416 bis c.p., con esclusione logica di un'ipotesi di mero concorso occasionale in singoli episodi. E tali conclusioni sono sostenute da una pluralità di fonti probatorie, quali le dichiarazioni DEDI e del De SI, a loro volta confermate, con riferimento a singole vicende, anche da altri membri, come il SC (per l'omicidio DESI) e il d'ES (per quel che riguarda la frequentazione del IA con esponenti del clan). Le contrarie allegazioni difensive, conformi alla tesi già sostenute in appello, tendono a rimettere in discussione le valutazioni della corte territoriale, offrendo una diversa interpretazione dei fatti, che non può trovare ingresso in questa sede.
VA NT ha dedotto l'erronea applicazione DEart. 192 c.p.p. in tema di prova e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento sia al delitto di tentata estorsione, sia a quello di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Il ricorso è infondato.
In ordine alla tentata estorsione in danno di AN RA la sentenza richiama le dichiarazioni precise e circostanziate della persona offesa, che costituiscono prova della minaccia ricevuta, con linguaggio allusivo, affinché rinunciasse all'aggiudicazione all'appalto; assegnato, conseguentemente, al RO, secondo classificato in graduatoria.
La motivazione mette in evidenza come lo VA, già subappaltatore in passato del AN, avesse infatti funto da tramite con due o tre persone sconosciute, organizzando un incontro in un bar, nel corso del quale il AN era stato informato DEaggiudicazione ottenuta, ma nel contempo ammonito della reazione negativa che essa aveva provocato nell'ambiente, dato che l'appalto interessava ad un'impresa locale. In particolare, lo VA gli aveva detto che con tale vittoria alla gara il AN aveva combinato "un bel guaio"; ed aveva poi approvato la sua decisione di rinunziare, determinata dall'avvertimento minaccioso: con ciò, dimostrando di essere perfettamente al corrente dello scopo estorsivo DEappuntamento da lui stesso organizzato.
Si tratta di una ricostruzione dei fatti ancorata a fonti di prova adeguatamente valutate e sorretta da diffusa e congrua motivazione, non inficiata dalla difforme interpretazione di merito offerta dal ricorrente.
In ordine alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso la corte territoriale ha motivato l'intraneità dello VA innanzitutto sulla base delle dichiarazioni dello HI, secondo cui egli era stato fruitore di lavori assegnati dal clan. Inoltre, l'episodio estorsivo per ottenere la rinuncia di AN RA è stata apprezzata in modo logico come conferma della sua partecipazione. La circostanza che lo stesso AN avesse scelto lo VA per eseguire lavori in subappalto perché così gli era stato richiesto, in ragione della vicinanza ai casalesi, costituisce un ulteriore elemento correttamente considerato nella ricostruzione del rapporto associativo.
Le argomentazioni del ricorrente, per contro, involgono valutazioni di merito, alternative a quelle poste a base della sentenza, per di più desunte da dati extratestuali, quali verbali di interrogatorio e deposizioni rese in un diverso processo.
NN LO, con il primo motivo, ha dedotto la violazione DEart. 192 c.p.p., comma 3, art. 210 c.p.p., art. 513 c.p.p., comma 2, in relazione al D.L. 2 del 2000, art. 1, comma 2, nonché la carenza di motivazione. Ciò, perché l'utilizzabilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti imputati di reati connessi o collegati, acquisite ex art. 513 c.p.p., comma 2, (LD, SI, IN, HI, DI) non avrebbero dovuto superare il vaglio di attendibilità estrinseca, ex articolo 192 c.p.p., comma 3. Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione della disciplina processuale di cui al D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, ritenendo riscontrate le dichiarazioni del LD e del SI alla deposizione DEing. Gennaro Fiorillo, direttore tecnico DEIpra, nell'ambito del lotto per i lavori sui Regi Lagni, che ha confermato, in sostanza, l'imposizione DEimpresa NN per i lavori di movimento - terra, sia da quella di IN LO, titolare della ROI s.p.a, sulla quale la sentenza si sofferma lungamente. Inammissibili appaiono sul punto le contestazioni del ricorrente fondate su dati extratestuali, volte a confutare il ritenuto valore di riscontro, in ordine al conseguimento dei lavori in subappalto da parte del NN tramite imposizione camorristica. Nè è fondata l'affermazione che anche le dichiarazioni utilizzate ai soli fini di valutazione della prova, e cioè come conferma di chiamate di correo, debbano, a loro volta, essere sottoposte alla medesima ricerca di riscontri ("riscontri di riscontri"). Per il resto, il ricorso contiene una lunga serie di argomentazioni di fatto volte ad individuare presunte smentite alle propalazioni accusatone, che non possono trovare ingresso in questa sede una volta verificata la correttezza DEacquisizione della prova e della sua valutazione secondo i consueti parametri legali. Così, in particolare, per la contestazione delle dichiarazioni di HI FR, e tanto più con riferimento alla identificazione della "impresa NN", quale subappaltatrice imposta dal clan dei casalesi: identificazione ritenuta certa dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici. Analoghi rilievi si possono inoltre muovere alla confutazione delle dichiarazioni rese da DI EN nel corso delle indagini preliminari dinanzi al Pubblico ministero, acquisite al fascicolo del dibattimento ex articolo 513 c.p.p., comma 2, e pienamente utilizzabili nel giudizio di appello per l'intervenuto decesso del dichiarante (art. 512 c.p.p.):
contestazione, ancora una volta tendente ad inficiarne la credibilità, sulla base di argomenti di merito.
Nel complesso, quindi, la motivazione poggia su una pluralità di elementi ritualmente acquisiti e riscontrati senza incorrere in alcuna illogicità o lacuna.
Con il secondo motivo il NN deduce la violazione all'art. 507 c.p.p., nell'acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SC EN.
Il motivo è infondato, giacché la norma riconosce al giudice un'ampia discrezionalità nella valutazione della necessità del nuovo mezzo di prova. Oltre al rilievo che il motivo dedotto difetta del requisito di decisività, nell'ambito del complessivo accertamento di responsabilità penale.
Con il terzo motivo il ricorrente censura il vizio dì motivazione del trattamento sanzionatorio.
Il motivo è infondato, dal momento che la sentenza ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e del pregresso regime di sorveglianza speciale. Si tratta di motivazione compiuta e coerente, che non può essere sindacata nel merito in questa sede.
NN UI ha censurato, con il primo motivo, la violazione DEart. 192 c.p.p., comma 2, e art. 416 bis c.p., in carenza di prova della sua affiliazione o del concorso esterno all'associazione di tipo mafioso.
Il motivo è inammissibile, consistendo in una contestazione in punto dì fatto degli accertamenti della corte territoriale, sulla scorta di citazioni di brani di deposizioni o di dichiarazioni di collaboratori di giustizia riferite ai singoli episodi criminosi, attinte da fonti extratestuali, come i verbali degli interrogatori fonoregistrati o delle prove assunte in dibattimento. Pure inammissibile è la diversa configurazione giuridica assegnata all'episodio LD-Felaino, sulla base di una diversa ricostruzione storica, oltretutto in termini di mera affermazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale. Il motivo è infondato, risolvendosi in una doglianza generica, senza alcuna specifica allegazione di illogicità della sentenza, che ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e del pregresso regime di sorveglianza speciale.
Con il primo motivo AL US ha dedotto l'inosservanza DEarticolo 192 c.p.p., comma 3, e la manifesta illogicità della motivazione, non essendovi riscontri alle chiamate di correo degli altri imprenditori, accusati di collusione ed assolti dal tribunale con formula piena;
ne' prova DEassegnazione dei subappalti in seguito a pressioni del clan sulle ditte aggiudicatarie dei lavori. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata riferisce innanzitutto delle chiamate di correo dei collaboratori UA, RA e HI Carmine, concordi nell'indicare AL US come beneficiario di quasi tutti i lavori relativi ai "Regi Lagni" grazie al cognato HI FR, soprannominato OK. Riscontri oggettivi e individualizzanti sono stati ravvisati nella deposizione di alcuni titolari e dirigenti di imprese, che hanno confermato come il AL fosse uno degli imprenditori raccomandati dal clan per i subappalti, con azioni intimidatorie e richieste estorsive. La corte ha poi analiticamente descritto le pressioni cui fu sottoposto lo HI, assegnatario di un lotto, che, dopo aver subito nel cantiere furti e danneggiamenti di chiara matrice camorristica, si sentì imporre per i subappalti anche il nome di AL US. Nota giustamente la corte territoriale che il rifiuto dello HI di piegarsi non vale a privare l'episodio del suo valore probatorio della qualità di imprenditore colluso del ricorrente.
Ulteriori riscontri sono stati indicati nei subappalti commessi dalla ditta ICAR di IO CA per il movimento terra. Lo stesso CA ha ammesso che la scelta, in questo come in altri casi, aveva evitato problemi con la camorra. Una conferma proviene poi dall'interrogatorio di OM EN e di DI EN. Nel complesso, si tratta di un quadro probatorio articolato e coerente, idoneo a sorreggere l'accertamento di responsabilità del AL, le cui contestazioni si riducono ad una generica enunciazione di principi astratti, che non infirma l'iter argomentativo dalla sentenza.
Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale circa la qualifica giuridica del reato, da configurare, eventualmente, come favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.. Il motivo è manifestamente infondato.
Si tratta di una doglianza generica che si limita a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto, sulla base di una valutazione alternativa che non può trovare ingresso in questa sede, una volta verificata la coerenza logica DEimpianto motivo, che mette ben in evidenza l'organicità della collusione del AL nel clan camorristico.
RO RI ha dedotto, con il primo motivo, la violazione DEart. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p., perché la sentenza ha qualificato come indizi gravi precisi e concordanti elementi privi di valore probatorio, senza valutare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia.
Il motivo è infondato.
Si è già detto, in tesi generale, del vaglio accurato di credibilità cui sono state sottoposte dalla corte territoriale le chiamate di correo.
Il collaboratore di giustizia HI ha descritto il RO come imprenditore colluso, che otteneva grazie all'appoggio DEassociazione di tipo mafioso l'esecuzione delle opere sui "Regi Lagni". Il dato di fatto obiettivo che egli sia stato beneficiario della rinunzia di AN RA - che nel 1990 aveva presentato un'offerta al ribasso ed acquisito l'aggiudicazione DEappalto per la sistemazione idraulica di due canali - dovuta a pressioni di tipo minatorio, è stato giustamente valorizzato dalla corte in senso confermativo della colpevolezza del RO, che ne traeva vantaggio immediato, quale secondo nella graduatoria della gara di appalto. Le argomentazioni del ricorrente non scalfiscono la coerenza logica DEiter motivo, traducendosi in mere valutazioni di merito, volte ad offrire, oltretutto in termini generici, un'interpretazione alternativa dei fatti accertati senza alcuna censura specifica alla correttezza dei parametri di giudizio adottati.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, senza la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ne' il riconoscimento DEattenuante ex articolo 114 c.p.. Il motivo è inammissibile, espresso com'è in termini del tutto vaghi senza alcun addentellato preciso alla motivazione della sentenza.
Motivi sostanzialmente identici ha dedotto US FR, tramite il medesimo difensore del RO, sui quali ci si riporta a quanto sopra statuito.
In particolare, le censure mosse sotto il profilo della violazione DEart. 192 c.p.p. all'attendibilità soggettiva dei collaboratori (HI Carmine, RA, UA, De SI) hanno natura di merito, tendendo a contestarla sulla base di contrapposte valutazioni, che si assume confortate da documenti prodotti, evidentemente insuscettibili di esame in questa sede. Anche la lamentata svalutazione, da parte della Corte d'appello di Napoli, della cosiddetta "versione protettiva" resa da AL DO in dibattimento e la preferenza assegnata invece alle sue dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari non può essere sindacata in questa sede, una volta riscontrata l'assenza di vizi logici nella motivazione offertane.
È infondato il secondo motivo, con il quale si censura la manifesta illogicità della motivazione del diniego DEattenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche nella massima estensione, dal momento che dal complesso delle argomentazioni svolte dalla corte territoriale si evince l'esclusione del carattere marginale del contributo fornito dall'imputato nell'ambito DEassociazione camorristica.
US DE ha censurato, con il primo motivo, la violazione DEart. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p., nonché carenza di motivazione.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha ripercorso analiticamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno ricondotto le fortune DEimpresa cogestita da US DE RU e dal cugino FR non solo al prestigio criminale del loro congiunto US US, detto "o padrino", e l'assegnazione di subappalti relativi ai "regi Lagni" ad una imposizione del "Clan dei casalesi". Versione, questa, riscontrata dalle dichiarazioni di AL DO e AL IE, rese al Pubblico ministero ed acquisite ex art. 513 c.p.p., secondo cui la AL Costruzioni s.p.a., dopo aver stipulato un subappalto del valore di 4 miliardi con la impresa Cefis, ottenne di poterlo risolvere, senza alcuna reazione giudiziaria da parte di quest'ultima, perché costretto ad affidare i medesimi lavori alla impresa Edilrusso dietro pressione DEassociazione camorristica. Nell'ottica di questa accurata ricostruzione, vengono altresì spiegate le ragioni di inattendibilità della successiva versione dello stesso AL, resa in dibattimento, nettamente emendata in favore DEimputato, dopo che la prima versione era stata confermata dalle dichiarazioni di AL IE e di LI NL, dirigente DEimpresa Cefis.
Da tale quadro probatorio emerge quindi la partecipazione all'associazione da parte di US DE, non smentita dal diniego dei collaboratori De SI e UA, richiamato esplicitamente in apertura di motivazione ma argomentatamente disatteso dalla corte sulla base delle ben più convincenti e corpose emergenze a carico. La confutazione DEiter logico della sentenza, in entrambi i ricorsi, appare generica, volta come è ad offrire una diversa interpretazione dei fatti che non può trovare ingresso in questa sede.
Pure infondato è il secondo motivo di ricorso, del resto generico, in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 114 c.p. a fronte DEampia motivazione precedente della rilevanza della partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso.
IA EF ha dedotto la violazione DEart. 416 bis c.p. e la carenza di motivazione, nonché la mancata derubricazione nel reato di favoreggiamento reale e la violazione DEart. 603 c.p.p. per il diniego immotivato della riapertura del dibattimento. Il ricorso è infondato, involgendo una critica del tutto generica alla motivazione della sentenza impugnata, con un'indiscriminata censura di inattendibilità ai collaboratori di giustizia - del cui attento vaglio di attendibilità da parte della corte territoriale si è già detto, in tesi generale - senza alcuna critica puntuale a specifici vizi di manifesta illogicità analiticamente indicati. Priva affatto di giustificazione, poi, è la doglianza relativa alla mancata riapertura del dibattimento.
Si tratta, in conclusione, di allegazioni di merito, genericamente enunciate, che non possono trovare ingresso in questa sede. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, nel suo ricorso avverso l'assoluzione dal reato associativo di NE GI, HI FR, GI RO, IA LI e IO OR, ha dedotto la carenza di motivazione sulla sussistenza, in subordine, DEeventuale reato di favoreggiamento, nonché la contraddittorietà del criterio di valutazione adottato per i riscontri individualizzanti e la preferenza assegnata alle dichiarazioni degli imprenditori e dei politici, piuttosto che non a quelle accusatorie dei camorristi, collaboratori di giustizia. Al riguardo la difesa di GI RO ha eccepito l'inammissibilità DEimpugnazione, perché preclusa per tardività, dovendosi computare il relativo termine a partire dalla scadenza della proroga di giorni 60 concessa dal presidente della Corte d'appello per la redazione della motivazione, ai sensi delle norme di attuazione DEart. 154 c.p.p., comma 4-bis; e non dal successivo avviso di cancelleria del deposito della sentenza notificato alle parti. L'eccezione è manifestamente infondata.
Già la collocazione sistematica della disposizione invocata, nel contesto delle disposizioni di attuazione, vale ad escludere la modifica della disciplina sostanziale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 585 codice di rito. Tale conclusione trova puntuale rispondenza nella "ratio" della norma attuativa, che è esclusivamente quella di concedere al giudice estensore un più congruo termine per la stesura della motivazione, senza incorrere in infrazioni di carattere disciplinare. La sua portata esclusivamente interna all'operato del collegio è ulteriormente confermata dalla formalità della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura del provvedimento di proroga, che sarebbe del tutto inspiegabile nella diversa ottica di una modificazione dei termini per impugnare. A ciò si aggiunga il rilievo, già posto correttamente in evidenza nella sentenza impugnata, che mancherebbe anche il requisito della conoscibilità all'esterno dello slittamento del termine di deposito, con conseguente grave lesione del diritto di difesa delle parti, che potrebbero vedersi preclusa l'impugnazione ignorando senza colpa la decorrenza maturata.
Il ricorso del Pubblico ministero, ammissibile per le ragioni anzidette, è peraltro infondato.
Esso, infatti, consiste in una critica dei parametri concreti di valutazione DEattendibilità dei collaboratori di giustizia, giudicata priva di riscontri con riferimento agli imputati già assolti in primo grado, che attiene al merito del giudizio e non può essere quindi sindacate in questa sede se sorretto, come nella specie, da diffusa e congrua motivazione. Anche l'esclusione DEipotesi subordinata di favoreggiamento poggia sulla ricostruzione analitica della posizione degli imputati ed appare esente da mende nell'iter argomentativi.
In conclusione, la sentenza impugnata merita integrale conferma. Al rigetto dei ricorsi degli imputati consegue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA IN perché il reato è estinto per morte DEimputato;
Rigetta il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli nonché le impugnazioni proposte dai rimanenti ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006