Art. 17.
Vigilanza sui servizi per le cripto-attivita' e relativi prestatori
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;
b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attivita', requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
d) procedure di trattamento dei reclami;
e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 .
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
c) piano di liquidazione ordinata;
d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuita' dell'attivita', nonche' misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attivita' e dei fondi dei clienti.
4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attivita' e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalita' e le attribuzioni della parte III del TUF.
5. La vigilanza sui requisiti previsti all' articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114 , relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attivita', da chiunque svolta, nonche' sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione e' attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF.
6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all' articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114 , secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114 , e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attivita' diversi da societa' di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 , e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.
10. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attivita' in violazione dell' articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- La parte II e III del decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) tratta, rispettivamente, di banche e di vigilanza.
- Per il testo dell' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (si veda nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell' articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 :
«Art. 14 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».
- Per il testo dell' articolo 2409 del codice civile si veda nelle note all'articolo 12.
Vigilanza sui servizi per le cripto-attivita' e relativi prestatori
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;
b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attivita', requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
d) procedure di trattamento dei reclami;
e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 .
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
c) piano di liquidazione ordinata;
d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuita' dell'attivita', nonche' misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attivita' e dei fondi dei clienti.
4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attivita' e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalita' e le attribuzioni della parte III del TUF.
5. La vigilanza sui requisiti previsti all' articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114 , relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attivita', da chiunque svolta, nonche' sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione e' attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF.
6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all' articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114 , secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114 , e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attivita' diversi da societa' di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 , e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.
10. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attivita' in violazione dell' articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- La parte II e III del decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) tratta, rispettivamente, di banche e di vigilanza.
- Per il testo dell' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (si veda nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell' articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 :
«Art. 14 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».
- Per il testo dell' articolo 2409 del codice civile si veda nelle note all'articolo 12.