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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 885/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 08/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET100008-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0CT100009-2021 IRAP 2016
- sull'appello n. 1182/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200076/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200077/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla G. di F. di Venezia, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, nei confronti della società italiana Resistente_1 spa (consolidata) e della società Ricorrente_1 sa (consolidante), al fine del corretto adempimento degli obblighi fiscali per II.DD., Irap ed Iva per il periodo d'imposta 2013 –
2017, con pvc redatto in data 19.10.2018 veniva constatata l'esistenza di una stabile organizzazione all'estero
(Polonia) dell'istituto di credito.
Nello specifico, con riferimento all' anno 2016, dall'analisi della documentazione esaminata e dal contraddittorio svoltosi in sede preaccertativa, era emerso che la controllata Banca_1 società di factoring con sede a Varsavia, doveva essere considerata stabile organizzazione “occulta” in Polonia della controllante Resistente_1 e, di conseguenza, soggetta alla legislazione tributaria italiana in forza dell'art. 162 del TUIR.
Sulla base di tale presupposto, l' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Venezia, provvedeva ad emettere un primo avviso di accertamento ai fini Ires nei confronti delle società Ricorrente_1 sa e Resistente_1 spa, ed il secondo a carico di Resistente_1, ai fini Irap.
Secondo l'ufficio, infatti, l'art. 162 del TUIR definisce “stabile “organizzazione” una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.
Detta locuzione, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 23 lett. e) e 165 comma 2 del TUIR, si estende anche all'impresa residente in Italia con stabile organizzazione all'estero.
I requisiti dell'art. 162 sono:
Esistenza di una sede di affari (ufficio, magazzino, attrezzature) presso uno Stato diverso da quello dell'impresa;
La sede di affari deve essere fissa;
L'attività d'impresa deve essere svolta per mezzo di tale sede.
Analoga contestazione veniva formalizzata anche per l'anno 2017 con la notifica all'istituto di credito italiano ed alla consolidante degli avvisi di accertamento ai fini Ires ed Irap.
Resistente_1 spa e la IE sa impugnavano separatamente, avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, gli avvisi afferenti le annualità 2016 e 2017, sostenendo l'esistenza, in carico alla controllata, di personalità giuridica autonoma e, conseguentemente, di ritenerla soggetta al regime fiscale polacco e non a quello italiano.
Nello specifico, i motivi di doglianza nei confronti dell'ufficio sono i seguenti:
Violazione dell'art. 162 TUIR per errata interpretazione della nozione di “stabile organizzazione” ed infondatezza della pretesa;
Violazione del divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 163 TUIR;
Illegittimità e/o abnormità delle sanzioni applicate in violazione degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.
Si costituiva l'ufficio in entrambi i giudizi, ribadendo la legittimità degli atti impositivi impugnati.
Il giudice adito, con sentenze n. 111/2024 (anno 2016) e n. 426/2024 (anno 2017), accoglieva i ricorsi con spese compensate.
Propone ora separati appelli l'ufficio, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure.
Si costituisce parte appellata in entrambi i giudizi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dispone la riunione dei procedimenti di cui ai nn. R.G. 885/2024 e 1182/2024, per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito, gli appelli dell'ufficio sono infondati e vanno respinti.
Tutti i rilievi dell'ufficio si fondano sull'esistenza o meno di una stabile organizzazione all'estero da parte di Resistente_1 spa, sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 162 TUIR, ossia:
1) esistenza di una sede di affari (ufficio, magazzino, attrezzature) presso uno Stato diverso da quello dell'impresa;
2) la sede di affari deve essere fissa;
3) l'attività d'impresa deve essere svolta per mezzo di tale sede.
Tuttavia, i medesimi requisiti possono essere individuati anche nell'ipotesi in cui la società controllante abbia ritenuto di costituire una società di capitali in Polonia, dotata di propria autonoma capacità giuridica e soggetta al controllo di Resistente_1 spa.
Ciò stante, a parere di questa Corte, non risulta che il materiale probatorio raccolto dall'Ufficio a sostegno dell'esistenza in Polonia di un AN (ossia di una sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giudica) soggetta alla competenza fiscale italiana, possa considerarsi determinante.
Anzi, tutti i rilievi sollevati dall'ufficio sono indubbiamente caratteristici del rapporto controllante – controllato: il contratto di esternalizzazione delle funzioni operative "stabile organizzazione" e "ICT", la concessione di parte di Resistente_1 a favore della Banca_1 Finance di una linea di credito di € 60.000.000,00 nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente a revoca, l'attività di direzione e controllo svolta da Resistente_1 in qualità di capogruppo in adempimento delle direttive della Banca_3 in relazione allo specifico settore bancario, la commistione degli organi di controllo e direzione delle due società, l'identità dei prodotti offerti.
Trattasi, pertanto, della normale attività di direzione e di coordinamento strategico che la controllante, nel pieno rispetto della normativa civilistica nazionale (si veda, al riguardo, l'art. 2359 e ss. del c.c.) e fiscale
(art. 162 e ss. TUIR) ha pieno diritto di esercitare nei confronti della controllata, della quale detiene il 100% del capitale sociale.
Gli appelli riuniti vanno, quindi, respinti e, per l'effetto, si conferma l'annullamento degli atti impositivi impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 15.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 15.000,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 885/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 08/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET100008-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0CT100009-2021 IRAP 2016
- sull'appello n. 1182/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B0ET200076/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200077/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla G. di F. di Venezia, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, nei confronti della società italiana Resistente_1 spa (consolidata) e della società Ricorrente_1 sa (consolidante), al fine del corretto adempimento degli obblighi fiscali per II.DD., Irap ed Iva per il periodo d'imposta 2013 –
2017, con pvc redatto in data 19.10.2018 veniva constatata l'esistenza di una stabile organizzazione all'estero
(Polonia) dell'istituto di credito.
Nello specifico, con riferimento all' anno 2016, dall'analisi della documentazione esaminata e dal contraddittorio svoltosi in sede preaccertativa, era emerso che la controllata Banca_1 società di factoring con sede a Varsavia, doveva essere considerata stabile organizzazione “occulta” in Polonia della controllante Resistente_1 e, di conseguenza, soggetta alla legislazione tributaria italiana in forza dell'art. 162 del TUIR.
Sulla base di tale presupposto, l' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Venezia, provvedeva ad emettere un primo avviso di accertamento ai fini Ires nei confronti delle società Ricorrente_1 sa e Resistente_1 spa, ed il secondo a carico di Resistente_1, ai fini Irap.
Secondo l'ufficio, infatti, l'art. 162 del TUIR definisce “stabile “organizzazione” una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.
Detta locuzione, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 23 lett. e) e 165 comma 2 del TUIR, si estende anche all'impresa residente in Italia con stabile organizzazione all'estero.
I requisiti dell'art. 162 sono:
Esistenza di una sede di affari (ufficio, magazzino, attrezzature) presso uno Stato diverso da quello dell'impresa;
La sede di affari deve essere fissa;
L'attività d'impresa deve essere svolta per mezzo di tale sede.
Analoga contestazione veniva formalizzata anche per l'anno 2017 con la notifica all'istituto di credito italiano ed alla consolidante degli avvisi di accertamento ai fini Ires ed Irap.
Resistente_1 spa e la IE sa impugnavano separatamente, avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, gli avvisi afferenti le annualità 2016 e 2017, sostenendo l'esistenza, in carico alla controllata, di personalità giuridica autonoma e, conseguentemente, di ritenerla soggetta al regime fiscale polacco e non a quello italiano.
Nello specifico, i motivi di doglianza nei confronti dell'ufficio sono i seguenti:
Violazione dell'art. 162 TUIR per errata interpretazione della nozione di “stabile organizzazione” ed infondatezza della pretesa;
Violazione del divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 163 TUIR;
Illegittimità e/o abnormità delle sanzioni applicate in violazione degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.
Si costituiva l'ufficio in entrambi i giudizi, ribadendo la legittimità degli atti impositivi impugnati.
Il giudice adito, con sentenze n. 111/2024 (anno 2016) e n. 426/2024 (anno 2017), accoglieva i ricorsi con spese compensate.
Propone ora separati appelli l'ufficio, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure.
Si costituisce parte appellata in entrambi i giudizi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dispone la riunione dei procedimenti di cui ai nn. R.G. 885/2024 e 1182/2024, per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito, gli appelli dell'ufficio sono infondati e vanno respinti.
Tutti i rilievi dell'ufficio si fondano sull'esistenza o meno di una stabile organizzazione all'estero da parte di Resistente_1 spa, sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 162 TUIR, ossia:
1) esistenza di una sede di affari (ufficio, magazzino, attrezzature) presso uno Stato diverso da quello dell'impresa;
2) la sede di affari deve essere fissa;
3) l'attività d'impresa deve essere svolta per mezzo di tale sede.
Tuttavia, i medesimi requisiti possono essere individuati anche nell'ipotesi in cui la società controllante abbia ritenuto di costituire una società di capitali in Polonia, dotata di propria autonoma capacità giuridica e soggetta al controllo di Resistente_1 spa.
Ciò stante, a parere di questa Corte, non risulta che il materiale probatorio raccolto dall'Ufficio a sostegno dell'esistenza in Polonia di un AN (ossia di una sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giudica) soggetta alla competenza fiscale italiana, possa considerarsi determinante.
Anzi, tutti i rilievi sollevati dall'ufficio sono indubbiamente caratteristici del rapporto controllante – controllato: il contratto di esternalizzazione delle funzioni operative "stabile organizzazione" e "ICT", la concessione di parte di Resistente_1 a favore della Banca_1 Finance di una linea di credito di € 60.000.000,00 nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente a revoca, l'attività di direzione e controllo svolta da Resistente_1 in qualità di capogruppo in adempimento delle direttive della Banca_3 in relazione allo specifico settore bancario, la commistione degli organi di controllo e direzione delle due società, l'identità dei prodotti offerti.
Trattasi, pertanto, della normale attività di direzione e di coordinamento strategico che la controllante, nel pieno rispetto della normativa civilistica nazionale (si veda, al riguardo, l'art. 2359 e ss. del c.c.) e fiscale
(art. 162 e ss. TUIR) ha pieno diritto di esercitare nei confronti della controllata, della quale detiene il 100% del capitale sociale.
Gli appelli riuniti vanno, quindi, respinti e, per l'effetto, si conferma l'annullamento degli atti impositivi impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 15.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'ufficio. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 15.000,00, oltre oneri di legge.