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Articolo 6 della Legge 29 aprile 1988, n. 134
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Legge 29 aprile 1988, n. 134
Articolo 6 della Legge 29 aprile 1988, n. 134
Versione
1 maggio 1988
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 maggio 1988
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