Sentenza 15 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2018, n. 51728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51728 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL SE nato il [...] NE IO IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi, 1000 euro cassa Ammende udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo, pronunciandosi sull'appello proposto da DU DU e NE VA TT avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo che li aveva condannati entrambi per il reato di spendita, previo concerto, di monete falsificate, in forma continuata ( capi da A a Y), ed il solo DU anche per violazioni della legge sulle sostanze stupefacenti ( capo Z), ha confermato la condanna inflitta a NE ed ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di DU in ordine ad alcune delle cessioni di stupefacenti contestategli, essendo già stato giudicato per il medesimo fatto, rideterminando, quindi, la pena.
2. Propone ricorso AB personalmente dolendosi, con il primo motivo, della mancato rilievo del ne bis in idem in ordine a tutti i fatti contestati al capo Z, in quanto nei suoi confronti era stata emessa la sentenza n.969/16 avente ad oggetto i medesimi episodi.
2.1. Con il secondo motivo ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
3. Nel ricorso proposto nell'interesse di NE si denunziano, con il primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 453 c.p.
3.1. Con il secondo motivo si censura la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 455 c.p.
3.2. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838) 2. Deve essere, infatti, rilevato che la Corte d'Appello ha motivatamente escluso, in relazione alla posizione di DU, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. in ordine a tutte le condotte contestate al capo Z, rilevando che la sentenza citata dalla difesa riguardava due soli episodi di cessione di modesti quantitativi di eroina a tali Realmonte e Catalano, rimanendo quindi escluse la detenzione di 1 kg di cocaina e altre cessioni di stupefacente citate nell'imputazione di cui al presente processo. Il motivo di ricorso non si confronta con tale motivazione, risultando così inammissibile.
3. Ugualmente inammissibili i primi due motivi del ricorso presentato nell'interesse di NE, posto che la Corte d'Appello ha replicato ai corrispondenti motivi di gravame facendo riferimento all'ammissione, da parte del ricorrente, di avere acquistato da DU la valuta oggetto di falsificazione pagandola ad un prezzo inferiore al valore nominale e provvedendo, poi, a cederla a terzi. In quest'ottica, i giudici di merito hanno ritenuto provato uno stabile accordo fra i due imputati ed il concerto fra il NE e i falsificatori, o quantomeno con il loro intermediario, cioè con l'DU, così ritenendo configurabile la fattispecie di cui all'art. 453 c.p. in luogo di quella, meno grave, di cui all'art.455 c.p. , in piena adesione alla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010 Rv. 247903 "Ai fini della configurazione del delitto di spendita di monete falsificate, nella specie buoni del Tesoro, (art. 453, comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto"). Tale motivazione, fondata sulla continuità e ripetitività degli acquisti di monete falsificate sempre dallo stesso fornitore, non è oggetto di critica da parte del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.
4. Sono inammissibili i motivi afferenti il trattamento sanzionatorio, considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
5.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità ( la presenza di precedenti penali per NE e la mera apparenza della collaborazione per entrambi gli imputati) che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 ottobre 2018 Il Presidente Mau