Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6136/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Guido Palmeri, per C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n..37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 16/01/2023, essendo lo stato di invalidità civile totale (100%) già riconosciuto in sede amministrativa dalla data della domanda e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già riconosciuta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP
(procedimento n. 12140/2023 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
1
Nefroangiosclerosi con insufficienza renale cronica stadio IV in trattamento conservativo. Diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico con ipoglicemizzanti orali. Lieve ipoacusia in pregresso intervento radio chirurgico per neurinoma del nervo acustico sinistro”) la rendono invalida al 100 % e senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua dalla domanda amministrativa (così conclude il CTU : “la sig.ra risulta ancora capace di attendere autonomamente agli atti quotidiani Parte_1 della vita”), come già ritenuto dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile nonché dal CTU in fase di ATP, Dott. La Persona_2 ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92
Art. 3 Comma 3), come da accertamento in sede di ATP, giudizio che non è stato fatto oggetto di contestazione nella presente fase.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del parziale accoglimento della domanda con il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa, nonché della natura della lite, possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6136/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% senza necessità Parte_1 dell'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di assistenza continua dalla domanda amministrativa (16/01/2023), nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (3 comma 3 della legge 104/92); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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