Art. 18. Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 .
Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 .