CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28759 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NO IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'istanza con cui GI Di NO aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: - 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 20 gennaio 2021, condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 610, 635 cod. pen., commessi da gennaio ad aprile 2018; 9-1 Q4), Penale Sent. Sez. 1 Num. 28759 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 - 2) dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 644, comma 1 e 5 n. 3, cod. pen.), cod. pen., commessi da gennaio 2018 a gennaio 2020. A ragione osserva che il diverso arco temporale in cui i due tipi di condotte illecite omogenee sono state commesse - l'attività di spaccio e quella usuraria - e la partecipazione all'una e all'altra di concorrenti diversi escludono la previa programmazione unitaria di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. 2. Ricorre Di NO, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia valutato l'effettivo contesto spazio temporale in cui sono stati commessi i reati: se non in concomitanza tra loro, comunque, ad una distanza temporale minima, per di più con le stesse modalità esecutive ed in vista del comune fine di profitto. Il condannato, come accertato dal provvedimento che gli ha applicato la misura di prevenzione e come si evince anche dalle sentenze in esecuzione, ha commesso tutti i fatti addebitatigli dal 2018 all'inizio del 2020 sulla base di un unico programma criminoso, ben delineato ab origine e attuato nel corso del tempo: quello di detenere e cedere stupefacente per reperire il denaro da investire nell'attività di usura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. Va in premessa ricordato che l'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni 2 bc-9, e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere í propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto decisivo per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati - seguendo un percorso motivazionale fondato su apprezzamenti, né manifestamente illogici né disancorati dagli accertamenti contenuti nelle sentenze in esecuzione, non suscettibili di essere rivisitati in questa sede - il dato che Di 3 NO aveva reiterato, nel corso di un periodo temporale prolungatosi per più anni, condotte delittuose solo in parte omogenee e prive di significativi elementi di collegamento. In un primo periodo, da gennaio ad aprile 2018, aveva commesso reati di detenzione e cessione di stupefacenti in collaborazione con alcuni soggetti. Successivamente, a partire da dicembre 2018 in poi, aveva commesso una pluralitàvusure servendosi del contributo concorsualedi persone diverse da quelle che avevano collaborato con lui nel traffico di stupefacenti. Da tale base fattuale ha logicamente desunto che, anche ammessa la plausibilità della tesi difensiva secondo cui Di NO - così come riconosciuto dal giudice della prevenzione, sia pure a livello ipotetico - aveva investito nell'attività usuraria quanto illecitamente percepito con lo smercio di stupefacenti, la distanza temporale tra le principali condotte illecite omogenee protrattesi per mesi (lo spaccio nel 2018 e l'usura nel 2020) esclude, in radice, che Di NO le abbia programmate unitariamente ab origine, così come postula l'istituto della continuazione. Né in senso contrario depone la circostanza che alcuni limitati e non significativi reati di usura siano stati occasionalmente commessi nel 2018, quindi in concomitanza con l'attività di spaccio. La difesa oppone solo in termini generici il contrasto tra il provvedimento impugnato e le valutazioni compiute dal giudice della prevenzione sia pure per finalità diverse e nell'ambito di un giudizio prognostico. Tali valutazioni, peraltro, non sono state ignorate dal provvedimento impugnato, ma ritenute ininfluenti e comunque recessive rispetto ai dati direttamente tratti dalle sentenze in esecuzione. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'istanza con cui GI Di NO aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: - 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 20 gennaio 2021, condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 610, 635 cod. pen., commessi da gennaio ad aprile 2018; 9-1 Q4), Penale Sent. Sez. 1 Num. 28759 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 - 2) dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 644, comma 1 e 5 n. 3, cod. pen.), cod. pen., commessi da gennaio 2018 a gennaio 2020. A ragione osserva che il diverso arco temporale in cui i due tipi di condotte illecite omogenee sono state commesse - l'attività di spaccio e quella usuraria - e la partecipazione all'una e all'altra di concorrenti diversi escludono la previa programmazione unitaria di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. 2. Ricorre Di NO, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia valutato l'effettivo contesto spazio temporale in cui sono stati commessi i reati: se non in concomitanza tra loro, comunque, ad una distanza temporale minima, per di più con le stesse modalità esecutive ed in vista del comune fine di profitto. Il condannato, come accertato dal provvedimento che gli ha applicato la misura di prevenzione e come si evince anche dalle sentenze in esecuzione, ha commesso tutti i fatti addebitatigli dal 2018 all'inizio del 2020 sulla base di un unico programma criminoso, ben delineato ab origine e attuato nel corso del tempo: quello di detenere e cedere stupefacente per reperire il denaro da investire nell'attività di usura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. Va in premessa ricordato che l'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni 2 bc-9, e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere í propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto decisivo per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati - seguendo un percorso motivazionale fondato su apprezzamenti, né manifestamente illogici né disancorati dagli accertamenti contenuti nelle sentenze in esecuzione, non suscettibili di essere rivisitati in questa sede - il dato che Di 3 NO aveva reiterato, nel corso di un periodo temporale prolungatosi per più anni, condotte delittuose solo in parte omogenee e prive di significativi elementi di collegamento. In un primo periodo, da gennaio ad aprile 2018, aveva commesso reati di detenzione e cessione di stupefacenti in collaborazione con alcuni soggetti. Successivamente, a partire da dicembre 2018 in poi, aveva commesso una pluralitàvusure servendosi del contributo concorsualedi persone diverse da quelle che avevano collaborato con lui nel traffico di stupefacenti. Da tale base fattuale ha logicamente desunto che, anche ammessa la plausibilità della tesi difensiva secondo cui Di NO - così come riconosciuto dal giudice della prevenzione, sia pure a livello ipotetico - aveva investito nell'attività usuraria quanto illecitamente percepito con lo smercio di stupefacenti, la distanza temporale tra le principali condotte illecite omogenee protrattesi per mesi (lo spaccio nel 2018 e l'usura nel 2020) esclude, in radice, che Di NO le abbia programmate unitariamente ab origine, così come postula l'istituto della continuazione. Né in senso contrario depone la circostanza che alcuni limitati e non significativi reati di usura siano stati occasionalmente commessi nel 2018, quindi in concomitanza con l'attività di spaccio. La difesa oppone solo in termini generici il contrasto tra il provvedimento impugnato e le valutazioni compiute dal giudice della prevenzione sia pure per finalità diverse e nell'ambito di un giudizio prognostico. Tali valutazioni, peraltro, non sono state ignorate dal provvedimento impugnato, ma ritenute ininfluenti e comunque recessive rispetto ai dati direttamente tratti dalle sentenze in esecuzione. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023