Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 537
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso per tardivo deposito

    La Corte ha confermato la statuizione di primo grado in merito alla irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, in quanto alla data di notifica operava già l'abolizione del sistema di reclamo mediazione.

  • Rigettato
    Vizi formali della notifica

    La Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla modalità di compilazione degli avvisi di rilascio del plico e alla consegna ad altro destinatario, confermando la piena legittimità della notifica effettuata direttamente dall'Ufficio a mezzo del servizio postale ordinario, senza necessità di invio di comunicazione di avvenuta notifica (CAD/CAN).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di gravame, confermando la regolarità della notifica degli atti prodromici e la conseguente legittima interruzione della prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 537
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo