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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa FR IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2660 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GALLETTI N.111 Parte_1
PALERMO presso lo studio dell'avv. ABBATE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE EX ART. 392 CPC
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE Controparte_1
DI VILLABIANCA N.49 PALERMO, presso lo studio dell'avv. CARROCCIO LIBORIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RESISTENTE
E nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, , , CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 [...]
, CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34 Controparte_35
CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
,
[...] Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43
CP_44 Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
Controparte_48 Controparte_49 Controparte_50
Controparte_51 CP_52 Controparte_53 CP_54
[...] CP_55 Controparte_56 CP_57 CP_58
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Maurizio, Parte_2 Parte_3 Pt_3 CP_59
[...] Controparte_60 Controparte_61 Controparte_62
, , Controparte_63 Controparte_64 CP_65 CP_66 [...]
, Controparte_67 Controparte_68 CP_69
Controparte_70 Controparte_71 Controparte_72
, ,
[...] Controparte_73 CP_74 Controparte_75 CP_76
[...] CP_77 Controparte_78 Controparte_79 CP_80
, , tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella
[...] Controparte_81 via Marchese di Villabianca n. 49 presso lo studio dell'Avv. Liborio Carroccio, che li rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTI EX ART. 404 CPC
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con sentenza n. 47/2021 pubbl. il 19/01/2021 questo Tribunale in diversa composizione ha parzialmente accolto l'appello proposto da Parte_1 annullando la sentenza n. 5/16 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data 08/03/2016, nella parte in cui è stata omessa ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla ed in parziale accoglimento di detta Parte_1 domanda riconvenzionale, ha dichiarato la sussistenza di un credito di Parte_1 nei confronti del pari ad euro 2.500,00, oltre
[...] Controparte_1 iva, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria concernente i danni da mancata locazione dell'immobile.
La S.C., adita dalla difesa della appellante solo parzialmente vittoriosa, ha annullato la sentenza – evidenziando che “La domanda di risarcimento danni per mancato guadagno è stata respinta perché la non avrebbe “allegato e Parte_1 dimostrato” di non aver potuto locare a terzi l'appartamento a causa delle infiltrazioni esistenti, attraverso la prova di “effettive e specifiche offerte di contratto non andate a buon fine” per tale motivo. Il Tribunale ha così pretermesso di spiegare perché tale prova non fosse ritraibile dalla deposizione testimoniale di
, che aveva dichiarato di non aver preso in affitto l'immobile dopo Testimone_1 aver constatato le infiltrazioni provenienti dal tetto. La sentenza impugnata ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento quanto al diniego della sussistenza della prova della perdita di favorevoli occasioni di
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile locazione nel periodo in cui l'appartamento era danneggiato dalle infiltrazioni “ – e rinviato al Tribunale per la decisione tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione del principio di diritto appena richiamato – il Tribunale, in diversa composizione, rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
In via preliminare, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di terzi spiegata dai singoli condomini ai sensi dell'art. 404 c.p.c.
Invero, secondo orientamento univoco della Suprema Corte “La sentenza pronunciata nei confronti de in persona del suo amministratore, non è CP_1 impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benchè non intervenuti in giudizio, atteso che i è un CP_1 ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.”
(Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 4436 del 21/02/2017; v. anche Sez. 3, Sentenza n.
12911 del 24/07/2012).
Sempre in via preliminare, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto solo nel presente CP_1 giudizio di rinvio.
E' noto, infatti, il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., dacché è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui
è stata pronunciata la sentenza cassata (da ultimo Cass. n. 28879 del 2023).
Il giudizio di rinvio è, infatti, un processo chiuso teso ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata. Ne consegue che i limiti e l'oggetto dello stesso sono circoscritti dalla sentenza di annullamento che non può quindi essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, peraltro, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Sicché, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del supercondominio come anche la riproposizione dell'allegazione relativa all'abusività del sottotetto o del soppalco e la nuova documentazione, integrano eccezioni, fatti e produzioni che
– alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass., 22 giugno
1990, n. 6333; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962) avrebbero dovuto essere dedotti negli altri gradi di giudizio e non possono avere luogo nel presente giudizio di rinvio, stante la relativa natura di giudizio a “struttura chiusa”.
Va, poi, detto che mai prima di adesso il convenuto aveva CP_82 mai eccepito il difetto di legittimazione passiva. Sicchè lo stesso, che ha fino ad ora partecipato ai precedenti gradi di giudizio senza mai muovere tale eccezione, non può adesso farlo, senza incorrere in una palese contraddizione logica e processuale, in aperta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza che informano il processo civile (art. 88 c.p.c).
Tale eccezione si caratterizza, infatti, per un mutamento arbitrario e strumentale delle allegazioni di fatto, non già dettato da sopravvenienze rilevanti, bensì modulato sul solo metro dell'utilità contingente.
Tale atteggiamento, inoltre, viola il generale divieto di venire contra factum proprium, che trova nel processo una delle sue applicazioni più stringenti, essendo quest'ultimo luogo, per sua natura, deputato alla coerenza e alla responsabilità dell'agire.
3. Merito della lite.
Va adesso esaminato il merito della vicenda, nei contorni delineati dalla Corte.
L'attrice ha domandato il risarcimento del danno patito per “il mancato utilizzo e la mancata locazione” dell'immobile da settembre 2013, 2014 e 2015.
Dal canto suo, il condominio ha specificamente contestato la circostanza che la concedesse in locazione il proprio immobile, allegando invece che la Parte_1 stessa avesse nel corso del triennio (2013-2014-2015) pienamente goduto dell'immobile, trascorrendo ivi le vacanze estive.
Va, innanzitutto, evidenziata la genericità della domanda proposta dall'attrice, la quale non dà conto dello stato in cui si trovava l'immobile in epoca antecedente alle denunciate infiltrazioni;
né descrive il suo precedente utilizzo ovvero la destinazione del bene.
Come noto, sul punto non è configurabile un danno in re ipsa, trattandosi di assunto ormai superato a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Invero, le Sezioni Unite (v. sentenza n. 33645/2022) — sia pure
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ma affermando un principio di diritto relativo, più in generale, alla risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile (v., per l'ipotesi del danno da infiltrazioni, Cass., n. 10583/2024) — hanno precisato che: a) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso;
b) il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Occorre poi ricordare che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest'ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa, peraltro, non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l'allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentono di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello si sarebbe tratta immediatamente e direttamente un'utilità corrispondente alle sue caratteristiche (la quale dovrebbe comunque essere specificamente indicata).
Ebbene, nel caso in esame, tale prova non può ricavarsi dalla testimonianza della teste
(unica teste sentita), la quale ha fornito dichiarazioni generiche e latamente Tes_2 contraddittorie, tali da far dubitare della sua attendibilità.
A tal proposito, si rende necessario riesaminare le dichiarazioni del teste alla luce del contenuto dell'articolato di prova riportato nella memoria ex art. 320 c.p.c. del
20/10/2014, depositata dall'Avv. Giuseppe Abbate davanti il GDP.
I capitoli di prova articolati nella memoria art. 320 c.p.c. erano i seguenti:
1) Vero è che nell'anno 2013 le infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura dell'intera palazzina condominiale hanno impedito alla sig.ra di Parte_1 utilizzare la propria unità abitativa sita all'interno del;
Controparte_1
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2) Vero è che l'immobile è rimasto anche sfitto nel medesimo periodo e per tale ragione;
3) Vero è che lo stesso è rimasto sfitto anche nell'anno 2014;
4) Vero è che i prezzi medi di affitto di tali unità si aggirano a somme superiori anche a € 500 a settimana
Orbene, all'udienza del 27/05/2016, davanti il Giudice di Pace, la teste Tes_1
ha dichiarato quanto segue: “Confermo il capitolo di cui al punto uno della
[...] memoria ex articolo 320 c.p.c.. Ricordo in particolare l'odore di muffa che si sentiva all'interno dell'appartamento. Il soffitto si presentava con macchie di umidità.
Confermo il capitolo di cui al punto n. 2 della memoria ex articolo 320 c.p.c.
Confermo il capitolo di cui al punto numero 3. Confermo il capitolo n. 4, preciso che i prezzi si aggirano tra i 500 € e gli € 800 € a settimana. Ho saputo da altre persone che l'odierna opponente affittava la propria casa all'interno de , così sono andata a CP_1 vedere questa casa nel 2013 e ricordo l'infiltrazione di acqua dal soffitto.
Successivamente ho intrattenuto rapporti cordiali con la signor quindi, Parte_1 successivamente mi sono recata nell'abitazione d constatando Parte_4 che he la situazione non è mutata” (cfr. verbale di udienza davanti il GDP).
Invero, la teste in parola, in disparte dal confermare genericamente i capitoli inerenti alla sussistenza del fenomeno infiltrativo, anzitutto riferisce, di aver appreso “da altre persone” (dunque solo de relato) che l'attrice concedesse in locazione tale immobile, poi racconta di essersi ivi recata per visionare l'immobile -senza, in verità, specificare con quale intento- e, infine, riferisce di aver successivamente continuato a frequentare
“l'abitazione” della “per via dei rapporti cordiali intrattenuti con la Parte_1 stessa”.
Dunque, da un lato la teste riferisce di essersi recata a visionare l'immobile in locazione per aver appreso la notizia da altri, dall'altro lato, la stessa teste, identifica il medesimo immobile come “l'abitazione” dell'attrice, oltre a sottendere un rapporto di frequentazione con la stessa.
Ne consegue, che le deposizioni rese dall'unica teste sentita, stante la dubbia attendibilità della stessa, non possono di per sé sole condurre all'accoglimento della domanda.
La statuizione di seconde cure, pertanto, non appare suscettibile di riforma in ragione delle censure mosse nell'atto di gravame.
Le considerazioni di merito svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi
4. Spese di lite.
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Come noto, quanto alle spese di lite “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19)
In base a tali criteri, il Tribunale dovendosi giungere alle medesime conclusioni della sentenza n.47/2021 del resa dal Tribunale in diversa composizione, sebbene con le precisazioni ed integrazioni di cui in motivazione, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha visto la soccombenza reciproca delle parti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per provvedere alla compensazione integrale delle spese di lite sia di questo grado di giudizio che del giudizio di legittimità.
Quanto agli opponenti, stante la pronuncia in rito, avendo svolto difese sostanzialmente adesive rispetto a quelle del , va parimenti disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite tra gli stessi e l'appellante.
PQM
Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione giusta sentenza n. 1608/2022,
-DICHIARA inammissibile l'opposizione di terzo formulata dai singoli condomini sopra generalizzati;
-In parziale accoglimento dell'appello proposto da annulla la Parte_1 sentenza n. 5/16 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data
08/03/2016, nella parte in cui è stata omessa ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, in parziale Parte_1 accoglimento di detta domanda riconvenzionale, dichiara la sussistenza di un credito di nei confronti del pari Parte_1 Controparte_1 ad euro 2.500,00, oltre iva, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni.
- RIGETTA la domanda riconvenzionale risarcitoria concernente i danni da mancata locazione dell'immobile;
-COMPENSA integralmente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio tra la ed il Parte_1 Controparte_1
-COMPENSA le spese di lite di questo grado di giudizio tra la Parte_1
e gli opponenti.
[...]
Così deciso in Termini Imerese il 17/10/2025
Il Giudice
FR IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 7 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 8 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa FR IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2660 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GALLETTI N.111 Parte_1
PALERMO presso lo studio dell'avv. ABBATE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE EX ART. 392 CPC
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE Controparte_1
DI VILLABIANCA N.49 PALERMO, presso lo studio dell'avv. CARROCCIO LIBORIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RESISTENTE
E nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, , , CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, CP_24 CP_25 CP_26 Controparte_27 [...]
, CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34 Controparte_35
CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40
,
[...] Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43
CP_44 Controparte_45 Controparte_46 Controparte_47
Controparte_48 Controparte_49 Controparte_50
Controparte_51 CP_52 Controparte_53 CP_54
[...] CP_55 Controparte_56 CP_57 CP_58
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Maurizio, Parte_2 Parte_3 Pt_3 CP_59
[...] Controparte_60 Controparte_61 Controparte_62
, , Controparte_63 Controparte_64 CP_65 CP_66 [...]
, Controparte_67 Controparte_68 CP_69
Controparte_70 Controparte_71 Controparte_72
, ,
[...] Controparte_73 CP_74 Controparte_75 CP_76
[...] CP_77 Controparte_78 Controparte_79 CP_80
, , tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella
[...] Controparte_81 via Marchese di Villabianca n. 49 presso lo studio dell'Avv. Liborio Carroccio, che li rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTI EX ART. 404 CPC
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con sentenza n. 47/2021 pubbl. il 19/01/2021 questo Tribunale in diversa composizione ha parzialmente accolto l'appello proposto da Parte_1 annullando la sentenza n. 5/16 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data 08/03/2016, nella parte in cui è stata omessa ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla ed in parziale accoglimento di detta Parte_1 domanda riconvenzionale, ha dichiarato la sussistenza di un credito di Parte_1 nei confronti del pari ad euro 2.500,00, oltre
[...] Controparte_1 iva, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria concernente i danni da mancata locazione dell'immobile.
La S.C., adita dalla difesa della appellante solo parzialmente vittoriosa, ha annullato la sentenza – evidenziando che “La domanda di risarcimento danni per mancato guadagno è stata respinta perché la non avrebbe “allegato e Parte_1 dimostrato” di non aver potuto locare a terzi l'appartamento a causa delle infiltrazioni esistenti, attraverso la prova di “effettive e specifiche offerte di contratto non andate a buon fine” per tale motivo. Il Tribunale ha così pretermesso di spiegare perché tale prova non fosse ritraibile dalla deposizione testimoniale di
, che aveva dichiarato di non aver preso in affitto l'immobile dopo Testimone_1 aver constatato le infiltrazioni provenienti dal tetto. La sentenza impugnata ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento quanto al diniego della sussistenza della prova della perdita di favorevoli occasioni di
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile locazione nel periodo in cui l'appartamento era danneggiato dalle infiltrazioni “ – e rinviato al Tribunale per la decisione tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In applicazione del principio di diritto appena richiamato – il Tribunale, in diversa composizione, rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
In via preliminare, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di terzi spiegata dai singoli condomini ai sensi dell'art. 404 c.p.c.
Invero, secondo orientamento univoco della Suprema Corte “La sentenza pronunciata nei confronti de in persona del suo amministratore, non è CP_1 impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti, benchè non intervenuti in giudizio, atteso che i è un CP_1 ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini.”
(Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 4436 del 21/02/2017; v. anche Sez. 3, Sentenza n.
12911 del 24/07/2012).
Sempre in via preliminare, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto solo nel presente CP_1 giudizio di rinvio.
E' noto, infatti, il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., dacché è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui
è stata pronunciata la sentenza cassata (da ultimo Cass. n. 28879 del 2023).
Il giudizio di rinvio è, infatti, un processo chiuso teso ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata. Ne consegue che i limiti e l'oggetto dello stesso sono circoscritti dalla sentenza di annullamento che non può quindi essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, peraltro, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Sicché, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del supercondominio come anche la riproposizione dell'allegazione relativa all'abusività del sottotetto o del soppalco e la nuova documentazione, integrano eccezioni, fatti e produzioni che
– alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Cass., 22 giugno
1990, n. 6333; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962) avrebbero dovuto essere dedotti negli altri gradi di giudizio e non possono avere luogo nel presente giudizio di rinvio, stante la relativa natura di giudizio a “struttura chiusa”.
Va, poi, detto che mai prima di adesso il convenuto aveva CP_82 mai eccepito il difetto di legittimazione passiva. Sicchè lo stesso, che ha fino ad ora partecipato ai precedenti gradi di giudizio senza mai muovere tale eccezione, non può adesso farlo, senza incorrere in una palese contraddizione logica e processuale, in aperta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza che informano il processo civile (art. 88 c.p.c).
Tale eccezione si caratterizza, infatti, per un mutamento arbitrario e strumentale delle allegazioni di fatto, non già dettato da sopravvenienze rilevanti, bensì modulato sul solo metro dell'utilità contingente.
Tale atteggiamento, inoltre, viola il generale divieto di venire contra factum proprium, che trova nel processo una delle sue applicazioni più stringenti, essendo quest'ultimo luogo, per sua natura, deputato alla coerenza e alla responsabilità dell'agire.
3. Merito della lite.
Va adesso esaminato il merito della vicenda, nei contorni delineati dalla Corte.
L'attrice ha domandato il risarcimento del danno patito per “il mancato utilizzo e la mancata locazione” dell'immobile da settembre 2013, 2014 e 2015.
Dal canto suo, il condominio ha specificamente contestato la circostanza che la concedesse in locazione il proprio immobile, allegando invece che la Parte_1 stessa avesse nel corso del triennio (2013-2014-2015) pienamente goduto dell'immobile, trascorrendo ivi le vacanze estive.
Va, innanzitutto, evidenziata la genericità della domanda proposta dall'attrice, la quale non dà conto dello stato in cui si trovava l'immobile in epoca antecedente alle denunciate infiltrazioni;
né descrive il suo precedente utilizzo ovvero la destinazione del bene.
Come noto, sul punto non è configurabile un danno in re ipsa, trattandosi di assunto ormai superato a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Invero, le Sezioni Unite (v. sentenza n. 33645/2022) — sia pure
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ma affermando un principio di diritto relativo, più in generale, alla risarcibilità del danno derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile (v., per l'ipotesi del danno da infiltrazioni, Cass., n. 10583/2024) — hanno precisato che: a) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso;
b) il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Occorre poi ricordare che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest'ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa, peraltro, non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l'allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentono di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello si sarebbe tratta immediatamente e direttamente un'utilità corrispondente alle sue caratteristiche (la quale dovrebbe comunque essere specificamente indicata).
Ebbene, nel caso in esame, tale prova non può ricavarsi dalla testimonianza della teste
(unica teste sentita), la quale ha fornito dichiarazioni generiche e latamente Tes_2 contraddittorie, tali da far dubitare della sua attendibilità.
A tal proposito, si rende necessario riesaminare le dichiarazioni del teste alla luce del contenuto dell'articolato di prova riportato nella memoria ex art. 320 c.p.c. del
20/10/2014, depositata dall'Avv. Giuseppe Abbate davanti il GDP.
I capitoli di prova articolati nella memoria art. 320 c.p.c. erano i seguenti:
1) Vero è che nell'anno 2013 le infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura dell'intera palazzina condominiale hanno impedito alla sig.ra di Parte_1 utilizzare la propria unità abitativa sita all'interno del;
Controparte_1
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2) Vero è che l'immobile è rimasto anche sfitto nel medesimo periodo e per tale ragione;
3) Vero è che lo stesso è rimasto sfitto anche nell'anno 2014;
4) Vero è che i prezzi medi di affitto di tali unità si aggirano a somme superiori anche a € 500 a settimana
Orbene, all'udienza del 27/05/2016, davanti il Giudice di Pace, la teste Tes_1
ha dichiarato quanto segue: “Confermo il capitolo di cui al punto uno della
[...] memoria ex articolo 320 c.p.c.. Ricordo in particolare l'odore di muffa che si sentiva all'interno dell'appartamento. Il soffitto si presentava con macchie di umidità.
Confermo il capitolo di cui al punto n. 2 della memoria ex articolo 320 c.p.c.
Confermo il capitolo di cui al punto numero 3. Confermo il capitolo n. 4, preciso che i prezzi si aggirano tra i 500 € e gli € 800 € a settimana. Ho saputo da altre persone che l'odierna opponente affittava la propria casa all'interno de , così sono andata a CP_1 vedere questa casa nel 2013 e ricordo l'infiltrazione di acqua dal soffitto.
Successivamente ho intrattenuto rapporti cordiali con la signor quindi, Parte_1 successivamente mi sono recata nell'abitazione d constatando Parte_4 che he la situazione non è mutata” (cfr. verbale di udienza davanti il GDP).
Invero, la teste in parola, in disparte dal confermare genericamente i capitoli inerenti alla sussistenza del fenomeno infiltrativo, anzitutto riferisce, di aver appreso “da altre persone” (dunque solo de relato) che l'attrice concedesse in locazione tale immobile, poi racconta di essersi ivi recata per visionare l'immobile -senza, in verità, specificare con quale intento- e, infine, riferisce di aver successivamente continuato a frequentare
“l'abitazione” della “per via dei rapporti cordiali intrattenuti con la Parte_1 stessa”.
Dunque, da un lato la teste riferisce di essersi recata a visionare l'immobile in locazione per aver appreso la notizia da altri, dall'altro lato, la stessa teste, identifica il medesimo immobile come “l'abitazione” dell'attrice, oltre a sottendere un rapporto di frequentazione con la stessa.
Ne consegue, che le deposizioni rese dall'unica teste sentita, stante la dubbia attendibilità della stessa, non possono di per sé sole condurre all'accoglimento della domanda.
La statuizione di seconde cure, pertanto, non appare suscettibile di riforma in ragione delle censure mosse nell'atto di gravame.
Le considerazioni di merito svolte superano tutti gli altri motivi di censura, di natura meramente formale e comunque non risolutivi
4. Spese di lite.
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Come noto, quanto alle spese di lite “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19)
In base a tali criteri, il Tribunale dovendosi giungere alle medesime conclusioni della sentenza n.47/2021 del resa dal Tribunale in diversa composizione, sebbene con le precisazioni ed integrazioni di cui in motivazione, in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha visto la soccombenza reciproca delle parti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per provvedere alla compensazione integrale delle spese di lite sia di questo grado di giudizio che del giudizio di legittimità.
Quanto agli opponenti, stante la pronuncia in rito, avendo svolto difese sostanzialmente adesive rispetto a quelle del , va parimenti disposta la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite tra gli stessi e l'appellante.
PQM
Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione giusta sentenza n. 1608/2022,
-DICHIARA inammissibile l'opposizione di terzo formulata dai singoli condomini sopra generalizzati;
-In parziale accoglimento dell'appello proposto da annulla la Parte_1 sentenza n. 5/16 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data
08/03/2016, nella parte in cui è stata omessa ogni decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, in parziale Parte_1 accoglimento di detta domanda riconvenzionale, dichiara la sussistenza di un credito di nei confronti del pari Parte_1 Controparte_1 ad euro 2.500,00, oltre iva, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni.
- RIGETTA la domanda riconvenzionale risarcitoria concernente i danni da mancata locazione dell'immobile;
-COMPENSA integralmente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio tra la ed il Parte_1 Controparte_1
-COMPENSA le spese di lite di questo grado di giudizio tra la Parte_1
e gli opponenti.
[...]
Così deciso in Termini Imerese il 17/10/2025
Il Giudice
FR IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 7 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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