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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, LA
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - S.p.a. - 03497500755
elettivamente domiciliato presso Corso Italia 36 73014 Gallipoli LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 06/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5920180005498684 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per l'Agente della Riscossione ritualmente avvisata. Il rappresentante dell'AdE si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1 srl la cartella di pagamento n. 05920180005498684000, chiedendo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 il pagamento dell'IRES dichiarata ma non versata dalla società per l'anno di imposta 2014.
La società presentava tempestivo ricorso, sostenendo – per quanto in questa sede ancora rileva - che nel
Modello Unico 2015 aveva erroneamente compilato il quadro RQ, riguardante le società di comodo, pur non essendovi tenuta, avendo presentato nel 2011 un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della
Legge Fallimentare: pertanto, dopo la notifica della cartella impugnata, aveva presentato una dichiarazione integrativa, provvedendo ad eliminare il quadro RQ, ad indicare nel quadro RS, rigo 116, il codice “8”, relativo alla causa di esclusione per i soggetti non tenuti alla disciplina sulle società di comodo riguardante le “società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo”, e, infine, a modificare il frontespizio in relazione alla natura giuridica della società, indicando in luogo del codice “3” originariamente dichiarato, relativo alle società per azioni, il codice “1” relativo alle società in accomandita per azioni, lasciando invariato nel frontespizio lo
“stato” dichiarato con il codice “1”, indicante “soggetto in normale attività”.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 734 del 26 febbraio 2019, depositata il 6 maggio 2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, rilevando che «parte ricorrente afferma di essere stata in perdita per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, stante lo stato prefallimentare, dimostrato dalla richiesta di risanamento delle posizioni debitorie. Per l'Ufficio, tale situazione non rientra tra quelle previste dal regime di esclusione delle società di comodo, in quanto non viene qualificato come stato di decozione, ma di temporanea difficoltà di fronteggiare regolarmente i pagamenti. Peraltro, l'art. 101, comma 5, TUIR - vigente ratione temporis - non farebbe riferimento al piano di risanamento presentato dalla società. Orbene, per quanto già condivisibilmente affermato in precedente pronuncia del 10.10.18 (sentenza n. 3393/2018, depositata il 05.12.18) relativa all'annualità 2013, si osserva che lo stato fallimentare si manifesta proprio per le difficoltà di liquidità, cioè di onorare tempestivamente gli impegni (mutui, ecc.). Si tratta di una situazione premonitrice, anticamera del fallimento, che si intende evitare, per le irrimediabili conseguenze di tale procedura in termini di ripresa dell'attività produttiva».
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo violazione dell'art. dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: si ribadisce che nell'anno di imposta in questione il piano di risanamento non era inserito tra le cause di esclusione dall'applicazione della disciplina prevista per le società di comodo, in quanto tale procedura non era richiamata dall'art. 101, comma 5, TUIR;
si evidenzia, altresì, che il piano di risanamento predisposto nel
2011 riguardava debiti insorti in data antecedente alla sua redazione, e quindi non aveva attinenza con l'anno d'imposta oggetto del giudizio, e che la società era all'epoca dei fatti in normale svolgimento di attività, non trovandosi né in stato di fallimento, né assoggettata a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e né in concordato preventivo, come è confermato dalla circostanza che essa stessa, tanto nel Modello Unico trasmesso il 30 settembre 2015, quanto in quello corretto presentato il 28 marzo
2018, dopo la notifica della cartella per la quale è procedimento, si qualifica con il codice “1”, ossia quello relativo ai soggetti in normale svolgimento della propria attività.
Il contribuente non si è costituito in questo grado di giudizio.
All'odierna udienza è comparso il solo difensore dell'appellante, che ha insistito per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In relazione all'anno di imposta 2014 l'avvenuta presentazione di un piano di risanamento non costituiva condizione oggettiva per la disapplicazione delle norme antielusive previste per le c.d. società di comodo, sicché è legittima la liquidazione effettuata dall'Ufficio con la cartella per la quale è procedimento.
Ed invero, ai sensi del combinato disposto del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 4-ter dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2, commi 36 - decies e seguenti, senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello, le società che in almeno uno dei tre periodi d'imposta indicati nel comma 36-decies del citato articolo 2 sono state assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del TUIR.
L'art. 101, comma 5, del TUIR non faceva, all'epoca dei fatti, riferimento al piano di risanamento: ed invero,
è stato l'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ad prevedere che «nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: “16 marzo 1942, n. 267” sono aggiunte le seguenti: “o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”»; il successivo comma
2 del predetto art. 13 ha, altresì, previsto che «Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Dunque, poiché il piano di risanamento non costituiva all'epoca dei fatti causa di esclusione dall'applicazione della disciplina prevista per le società di comodo, e poiché la società era, all'epoca dei fatti, nel normale svolgimento della propria attività, come da essa stessa attestato con l'indicazione del codice “1” sia nel frontespizio del Modello Unico trasmesso il 30 settembre 2015, che in quello della dichiarazione integrativa trasmessa il 28 marzo 2018, deve necessariamente ritenersi del tutto corretta e legittima la liquidazione effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con la cartella per la quale è procedimento, che intimava il versamento delle imposte dichiarate ma non versate dalla società, senza tener conto della dichiarazione integrativa che la società aveva compilato nel marzo 2018 ritenendo sussistente una causa di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellato induce a non disporre alcunché in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma dell'impugnata sentenza, conferma l'atto impugnato. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, LA
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 26/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - S.p.a. - 03497500755
elettivamente domiciliato presso Corso Italia 36 73014 Gallipoli LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 06/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5920180005498684 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per l'Agente della Riscossione ritualmente avvisata. Il rappresentante dell'AdE si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1 srl la cartella di pagamento n. 05920180005498684000, chiedendo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 il pagamento dell'IRES dichiarata ma non versata dalla società per l'anno di imposta 2014.
La società presentava tempestivo ricorso, sostenendo – per quanto in questa sede ancora rileva - che nel
Modello Unico 2015 aveva erroneamente compilato il quadro RQ, riguardante le società di comodo, pur non essendovi tenuta, avendo presentato nel 2011 un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della
Legge Fallimentare: pertanto, dopo la notifica della cartella impugnata, aveva presentato una dichiarazione integrativa, provvedendo ad eliminare il quadro RQ, ad indicare nel quadro RS, rigo 116, il codice “8”, relativo alla causa di esclusione per i soggetti non tenuti alla disciplina sulle società di comodo riguardante le “società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo”, e, infine, a modificare il frontespizio in relazione alla natura giuridica della società, indicando in luogo del codice “3” originariamente dichiarato, relativo alle società per azioni, il codice “1” relativo alle società in accomandita per azioni, lasciando invariato nel frontespizio lo
“stato” dichiarato con il codice “1”, indicante “soggetto in normale attività”.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 734 del 26 febbraio 2019, depositata il 6 maggio 2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, rilevando che «parte ricorrente afferma di essere stata in perdita per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, stante lo stato prefallimentare, dimostrato dalla richiesta di risanamento delle posizioni debitorie. Per l'Ufficio, tale situazione non rientra tra quelle previste dal regime di esclusione delle società di comodo, in quanto non viene qualificato come stato di decozione, ma di temporanea difficoltà di fronteggiare regolarmente i pagamenti. Peraltro, l'art. 101, comma 5, TUIR - vigente ratione temporis - non farebbe riferimento al piano di risanamento presentato dalla società. Orbene, per quanto già condivisibilmente affermato in precedente pronuncia del 10.10.18 (sentenza n. 3393/2018, depositata il 05.12.18) relativa all'annualità 2013, si osserva che lo stato fallimentare si manifesta proprio per le difficoltà di liquidità, cioè di onorare tempestivamente gli impegni (mutui, ecc.). Si tratta di una situazione premonitrice, anticamera del fallimento, che si intende evitare, per le irrimediabili conseguenze di tale procedura in termini di ripresa dell'attività produttiva».
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo violazione dell'art. dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: si ribadisce che nell'anno di imposta in questione il piano di risanamento non era inserito tra le cause di esclusione dall'applicazione della disciplina prevista per le società di comodo, in quanto tale procedura non era richiamata dall'art. 101, comma 5, TUIR;
si evidenzia, altresì, che il piano di risanamento predisposto nel
2011 riguardava debiti insorti in data antecedente alla sua redazione, e quindi non aveva attinenza con l'anno d'imposta oggetto del giudizio, e che la società era all'epoca dei fatti in normale svolgimento di attività, non trovandosi né in stato di fallimento, né assoggettata a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e né in concordato preventivo, come è confermato dalla circostanza che essa stessa, tanto nel Modello Unico trasmesso il 30 settembre 2015, quanto in quello corretto presentato il 28 marzo
2018, dopo la notifica della cartella per la quale è procedimento, si qualifica con il codice “1”, ossia quello relativo ai soggetti in normale svolgimento della propria attività.
Il contribuente non si è costituito in questo grado di giudizio.
All'odierna udienza è comparso il solo difensore dell'appellante, che ha insistito per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In relazione all'anno di imposta 2014 l'avvenuta presentazione di un piano di risanamento non costituiva condizione oggettiva per la disapplicazione delle norme antielusive previste per le c.d. società di comodo, sicché è legittima la liquidazione effettuata dall'Ufficio con la cartella per la quale è procedimento.
Ed invero, ai sensi del combinato disposto del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 4-ter dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2, commi 36 - decies e seguenti, senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello, le società che in almeno uno dei tre periodi d'imposta indicati nel comma 36-decies del citato articolo 2 sono state assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del TUIR.
L'art. 101, comma 5, del TUIR non faceva, all'epoca dei fatti, riferimento al piano di risanamento: ed invero,
è stato l'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ad prevedere che «nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: “16 marzo 1942, n. 267” sono aggiunte le seguenti: “o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”»; il successivo comma
2 del predetto art. 13 ha, altresì, previsto che «Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Dunque, poiché il piano di risanamento non costituiva all'epoca dei fatti causa di esclusione dall'applicazione della disciplina prevista per le società di comodo, e poiché la società era, all'epoca dei fatti, nel normale svolgimento della propria attività, come da essa stessa attestato con l'indicazione del codice “1” sia nel frontespizio del Modello Unico trasmesso il 30 settembre 2015, che in quello della dichiarazione integrativa trasmessa il 28 marzo 2018, deve necessariamente ritenersi del tutto corretta e legittima la liquidazione effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con la cartella per la quale è procedimento, che intimava il versamento delle imposte dichiarate ma non versate dalla società, senza tener conto della dichiarazione integrativa che la società aveva compilato nel marzo 2018 ritenendo sussistente una causa di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellato induce a non disporre alcunché in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma dell'impugnata sentenza, conferma l'atto impugnato. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino