Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12102 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DO PO12102/02 LA CORTE SUP EM Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE EX ART. 67 COMMA 1° L.F. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11864/00 Dott. GE GRIECO Presidente - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Cron.29712 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Rep. 3228 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 1 Ud. 09/04/2002 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. DI BERARDINO GAETANO, D'ANGELO MARIA, elettivamente per diritti € 4,54 il 0.9 AGO 2002 presso18, domiciliati in ROMA VIA DI SAN GIACOMO IL CANCELLIERE l'avvocato LUIGI FLAUTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PAONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
CANCELLERIA 鮮
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DIITA IMMOBLIARE DELLA ROCCA DI DELLA ROCCA MARIA E DI MEO SANDRO, in persona C V del curatore Avv.to Italo Gandolfi elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato2002 815 GIUSEPPE RIZZACASA , rappresentato e difeso Ch 1 dall'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 485/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 02/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito, per il ricorrente l'Avvocato Paone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22.11.1984 il tribunale di Lan- ciano accogliendo la domanda proposta ai sensi dell'art. 67 comma 1° 1.f. dalla curatela del fallimen- to di DO CC dichiarò inefficace, tra le altre, la compravendita immobiliare stipulata tra la ditta fallita e i coniugi ET Di DI e MA D'GE. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 2.12.1999 confermò la pronuncia del tribunale, avendo ritenuto che tanto la sproporzione del prezzo di vendi- ta rispetto al valore dell'immobile, quanto la cono- 2 th scenza da parte degli acquirenti, dello stato di insol- venza in cui la ditta venditrice versava all'epoca del- la vendita fossero accertate nel giudizio: la prima attraverso la disposta consulenza tecnica, la seconda in via presuntiva sulla base dei numerosi protesti cam- biari ("oltre cento nei sei mesi precedenti la compra- vendita") elevati a carico del venditore DO CC, della conoscenza dei quali, nel piccolo centro ove il venditore stesso era a tutti noto ed esercitava la sua In attività, non poteva dubitarsi. Avverso la sentenza, i suddetti Di DI e D'GE hanno proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la curatela del falli- mento. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in quattro motivi, come segue rubricati e svolti: 1° - violazione dell'art. 67 l.f. anche in rela- zione agli artt. 1552 e ss. c.c.; difetto di motivazio- ne su punto decisivo. I ricorrenti deducono che il trasferimento dell'immobile era stato preceduto da una scrittura pri- vata stipulata il 22.03.1974, con la quale essi ave- permutato un'area edificabile di mq.960, cedutavano al CC, con le unità immobiliari che quest'ultimo 3 14 sull'area stessa aveva costruito. Deducono ancora di aver prospettato in entrambi i gradi del giudizio di merito che il termine per l'esercizio della revocatoria decorreva proprio dalla suddetta scrittura privata di permuta e denunciano il difetto assoluto della motiva- zione sul punto. 2° violazione sotto altro profilo dell'art. 67 1.f. e omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione sul punto della scientia decoctionis. h. Deducono a) che il rogito di compravendita del 30.06.1977 aveva dato delle due circostanze relative sia all'avvenuta corresponsione del prezzo in tempo an- teriore, sia dell'immissione in possesso alla data del 1°.
2.1977 e ne traggono la conseguenza che l'accertamento in ordine alla scientia decoctionis avrebbe dovuto esser riferito quanto meno a tale data;
b) che immotivatamente la Corte di appello aveva di- satteso le istanze istruttorie volte a dimostrare che all'epoca del rogito di compravendita il CC godeva di credito e conduceva un elevato tenore di vita. 3° - violazione dell'art. 67 l.f. e omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione sul punto della ritenuta sproporzione tra valore e prezzo. La censura investe la valutazione dell'immobile anche in relazione alla circostanza, che la Corte non ch avrebbe tenuto in considerazione, della mancanza del requisito dell'abitabilità della mansarda, del quale pure il c.t.u. aveva dato conto nella sua relazione. - violazione dell'art. 67 l.f. e omessa, insuf- 4° ficiente o contraddittoria motivazione La censura proposta addebita alla Corte di merito l'omessa valutazione della sproporzione con riferimento alla circostanza che beneficiario della revocatoria era l'assuntore del concordato fallimentare del venditore CC, e che lo stesso assuntore avrebbe dovuto del danno, ossia del pregiudizio che l'atto revocando arre- cava alle ragioni dei creditori per l'insufficienza dei beni ceduti al pagamento della percentuale concordata- ria. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimen- to atteso che i ricorrenti nemmeno deducono che l'indicata scrittura privata di permuta, che si assume intervenuta il 22.03.1974 tra essi ricorrenti e l'imprenditore fallito, avesse data certa opponibile al fallimento. Ogni altro esame della censura, sul punto, resta conseguentemente precluso. Com'è dato rilevare dalla formulazione dell'atto di appello, il primo motivo di ricorso introduce una questione in effetti nuova, non prospettata ai giudici del merito, come la resistente curatela ha eccepito, e Wh f in relazione ad essa, in quanto basata sulla esistenza, sulla opponibilità al fallimento e sulla ricognizione del contenuto della scrittura privata che i ricorrenti deducono sia intervenuta il 22.03.1974 con l'imprenditore fallito con effetti di anticipazione ri- spetto alla compravendita oggetto della revocatoria, opera la preclusione derivante dalla struttura stessa del giudizio di legittimità (v. Cass. ex multis, n. 11062 del 1994). Va ricordato ora che l'art. 67 comma primo della legge fallimentare, dichiarando revocabili i negozi in cui sussista un notevole squilibrio tra le reciproche prestazioni delle parti, stabilisce un presupposto og- gettivo dell'azione, fermo il quale - ossia quando sia stato positivamente accertato detto squilibrio la norma stessa consente al convenuto in revocatoria di fornire la prova diretta a vincere la presunzione di esistenza del presupposto soggettivo, vale a dire la scientia decoctionis, che è congiuntamente richiesto ai fini della revocabilità del negozio (v. Cass. n. 5522 del 1983). Ne discende che dev'essere disaminato, con priorità sugli altri, il terzo motivo di ricorso che attiene, appunto, al suddetto presupposto oggetti- vo. Il motivo è fondato sotto il profilo, del resto ch * preliminare, dell'omessa motivazione su punto decisivo. In effetti, della questione sollevata dalla stessa Corte di merito con l'ordinanza emessa in data 1°.8.1988, richiamata nel ricorso, e attinente all'affidamento al consulente d'ufficio di nuove inda- gini volte ad accertare sia l'esistenza del certi- ficato di abitabilità relativo all'immobile oggetto della revocatoria sia il valore dell'immobile stesso, " tenendo nel dovuto conto l'eventuale assenza del cer- tificato di abitabilità per qualcuna delle unità immo- les biliari acquistate "1 e costituente punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) proprio in conseguenza della rilevanza assegnata dalla Corte di merito all'accertamento e alla connessa valutazione la sentenza ora impugnata non contiene disamina alcuna. Appare, dunque, che la Corte stessa abbia trascura- to quegli elementi di giudizio tecnico e di valutazio- ne, rilevanti ai fini dell'accertamento dello squili- brio patrimoniale tra le prestazioni, che essa stessa aveva ritenuto di acquisire. Né la sentenza spiega le ragioni della mancata disamina sul punto, essendosi limitata la Corte di merito ad esprimere un giudizio di inattendibilità della seconda valutazione del consulen- te, giudizio che tuttavia non risulta motivato con ri- ferimento alle risultanze degli accertamenti commessi al consulente d'ufficio. La sentenza va,dunque, cassata già in accoglimento 2 0 0 di tale motivo di ricorso. Restano assorbiti gli altri motivi, che attengono alla prova della inscientia de- coctionis . Il giudice del rinvio, che viene designato nella Corte di Appello di Roma, provvederà a nuovo esame sul punto oggetto del motivo accolto nonché in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al moti- vo accolto e rinvia per nuovo esame nonché in ordine 109T129,11 alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di 456T 20,66 Appello di Roma. TOT. 149,77 Così deciso addì 9 aprile 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente 1ter Celen GE Grieco Celentano DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 AGO. 2002 IL CANCELLIERE - биво Di Nuzzo IL CANCELLIERE Oggi, MA Di Nuzzo биого 8