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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/03/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE AR, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Del Mercato Nuovo 53 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2017 a suo carico, quale socio di Ricorrente_1, dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo al socio.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impugnato non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la reiezione.
All'udienza del 28/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene in primis di dover respingere la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dall'interessato nell'atto introduttivo, atteso che nel processo tributario essa è prevista dall'art. 39 D.Lgs.
n. 546/1992 quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, ovvero nei casi in cui occorre risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa: ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame.
2. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'accertamento a carico del socio Ricorrente_1, basato sulla presunzione di distribuzione di maggiori utili, si fonda sul presupposto avviso di accertamento con cui in capo alla società Ricorrente_1 sono stati determinati maggiori ricavi per il periodo di imposta 2017.
Poiché nell'anno di imposta 2017 il ricorrente era socio unico della Ricorrente_1 con una quota pari al 100%, l'Ufficio, posto che il maggior imponibile accertato alla società esplica efficacia (per trasparenza) in capo al socio unico della stessa, emetteva il conseguente avviso di accertamento nei riguardi di Ricorrente_1 per la relativa imputazione pro quota.
3. Ciò posto, occorre anzitutto affrontare le contestazioni del deducente in ordine all'evocata assenza della prova della distribuzione degli utili, in riferimento ai quali il ricorrente nega, all'uopo, ogni possibilità di imputazione presuntiva della distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base sociale, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
In proposito, il Collegio rileva anzitutto che, per quanto attiene alla presunzione di distribuzione di utili, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “nell'ipotesi di società a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”
(cfr. Cass. nn. 9519/2009, 9894/2011 e SS.UU. n. 18640/2008).
In sintesi, i Giudici della Suprema Corte, sostengono che l'esistenza di una ristretta base proprietaria, sia una condizione sufficiente per presumere che tra i soci esista una sorta di vincolo di solidarietà tale per cui la produzione di utili non contabilizzati da parte della società sia nota a tutti i partecipanti e, pertanto, fra di essi informalmente divisa.
E proprio nella considerazione che la partecipazione detenuta da ciascun socio risulta “qualificata”, ai sensi dell'art. 44 del TUIR, gli utili percepiti dalle persone fisiche, qualora derivino da tali partecipazioni, sono assoggettati ad imposizione fiscale ordinaria, poiché facenti parte dei redditi di capitale.
Considerato che nella specie la ristrettezza della base sociale è pacifica (un solo socio), sussistono tutti i presupposti per presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati occultamente distribuiti all'unico socio.
Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
4. Infine, va evidenziato che, relativamente all'atto impositivo presupposto, la società aderiva all'istituto dell'adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento introdotto dalla legge di bilancio 2023
(cosiddetta “tregua fiscale”), definendolo in acquiescenza.
Dunque, la pretesa tributaria accertata nei confronti della società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale diveniva definitiva, il che consequenzialmente si riverbera anche sul provvedimento di cui si controverte nella presente sede, restando così preclusa al socio unico ricorrente qualunque contestazione attinente al merito delle riprese avanzate nei confronti della società.
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/03/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE AR, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Del Mercato Nuovo 53 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501AG00530 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2017 a suo carico, quale socio di Ricorrente_1, dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo al socio.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impugnato non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, che ha sostenuto nel merito l'infondatezza del gravame, instando per la reiezione.
All'udienza del 28/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene in primis di dover respingere la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dall'interessato nell'atto introduttivo, atteso che nel processo tributario essa è prevista dall'art. 39 D.Lgs.
n. 546/1992 quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, ovvero nei casi in cui occorre risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa: ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame.
2. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'accertamento a carico del socio Ricorrente_1, basato sulla presunzione di distribuzione di maggiori utili, si fonda sul presupposto avviso di accertamento con cui in capo alla società Ricorrente_1 sono stati determinati maggiori ricavi per il periodo di imposta 2017.
Poiché nell'anno di imposta 2017 il ricorrente era socio unico della Ricorrente_1 con una quota pari al 100%, l'Ufficio, posto che il maggior imponibile accertato alla società esplica efficacia (per trasparenza) in capo al socio unico della stessa, emetteva il conseguente avviso di accertamento nei riguardi di Ricorrente_1 per la relativa imputazione pro quota.
3. Ciò posto, occorre anzitutto affrontare le contestazioni del deducente in ordine all'evocata assenza della prova della distribuzione degli utili, in riferimento ai quali il ricorrente nega, all'uopo, ogni possibilità di imputazione presuntiva della distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base sociale, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
In proposito, il Collegio rileva anzitutto che, per quanto attiene alla presunzione di distribuzione di utili, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “nell'ipotesi di società a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”
(cfr. Cass. nn. 9519/2009, 9894/2011 e SS.UU. n. 18640/2008).
In sintesi, i Giudici della Suprema Corte, sostengono che l'esistenza di una ristretta base proprietaria, sia una condizione sufficiente per presumere che tra i soci esista una sorta di vincolo di solidarietà tale per cui la produzione di utili non contabilizzati da parte della società sia nota a tutti i partecipanti e, pertanto, fra di essi informalmente divisa.
E proprio nella considerazione che la partecipazione detenuta da ciascun socio risulta “qualificata”, ai sensi dell'art. 44 del TUIR, gli utili percepiti dalle persone fisiche, qualora derivino da tali partecipazioni, sono assoggettati ad imposizione fiscale ordinaria, poiché facenti parte dei redditi di capitale.
Considerato che nella specie la ristrettezza della base sociale è pacifica (un solo socio), sussistono tutti i presupposti per presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati occultamente distribuiti all'unico socio.
Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
4. Infine, va evidenziato che, relativamente all'atto impositivo presupposto, la società aderiva all'istituto dell'adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento introdotto dalla legge di bilancio 2023
(cosiddetta “tregua fiscale”), definendolo in acquiescenza.
Dunque, la pretesa tributaria accertata nei confronti della società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale diveniva definitiva, il che consequenzialmente si riverbera anche sul provvedimento di cui si controverte nella presente sede, restando così preclusa al socio unico ricorrente qualunque contestazione attinente al merito delle riprese avanzate nei confronti della società.
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Il Presidente estensore