Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.

    La Corte ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che le ipotesi previste dall'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 (querela di falso, questione sullo stato o capacità delle persone, controversia pregiudiziale) non ricorressero nel caso di specie.

  • Rigettato
    Assenza della prova della distribuzione degli utili

    La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale, citando la giurisprudenza della Cassazione. Ha specificato che la ristrettezza della base sociale (nella specie, socio unico) è sufficiente a fondare tale presunzione, in quanto implica un vincolo di solidarietà tra i soci. Ha inoltre evidenziato che gli utili derivanti da tali partecipazioni sono redditi di capitale e come tali assoggettati a imposizione fiscale ordinaria.

  • Rigettato
    Definizione agevolata dell'accertamento presupposto

    La Corte ha evidenziato che la società ha aderito all'istituto dell'adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento introdotto dalla legge di bilancio 2023, definendo l'accertamento in acquiescenza. Tale definizione ha reso definitiva la pretesa tributaria nei confronti della società, precludendo al socio unico ogni contestazione sul merito delle riprese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 13
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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