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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 50. Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale 1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile .
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell' articolo 96 del codice di procedura civile .
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini ((di cui agli articoli 33 e 34)) si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile .
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell' articolo 96 del codice di procedura civile .
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini ((di cui agli articoli 33 e 34)) si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.
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- 1. Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell’ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici,…Autorità nazionale anticorruzione · 31 luglio 2020 · 1.3825979
LANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell'ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica Oggetto: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale Premessa Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» reca, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblica, alcune rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore …
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Giurisprudenza • 129
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- art. 121 CCII·
- liquidazione giudiziale·
- contumacia·
- stato di insolvenza·
- impresa minore·
- notifica reclamo·
- art. 738 c.p.c.·
- art. 737 c.p.c.·
- reclamo ex art. 50 Cod. Crisi·
- onere della prova