Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
Non costituisce motivo grave, tale da legittimare, se accertato, la concessione al detenuto di un permesso a norma dell'art. 30, l. 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto Ordinamento penitenziario), la necessità di festeggiare il diciottesimo compleanno della figlia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2011, n. 40660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40660 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - rel. Presidente - del 20/10/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3349
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 16432/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG GU N. IL 04/01/1965;
avverso l'ordinanza n. 39/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 15/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. PAOLO BARDOVAGNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari (conformi). RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto da IG RI, cui era stato negato un permesso L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 30, comma 2, in occasione del diciottesimo compleanno della figlia, evento non ritenuto "di particolare gravità". Ricorre per cassazione l'interessato personalmente, denunciando per profili di violazione di legge e di illogica motivazione l'interpretazione del dettato normativo da parte dei giudici di merito, da intendersi, anche alla luce di precedenti della magistratura di sorveglianza, riferito a qualsiasi avvenimento di particolare significato e rilevanza nella vita del detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, l'art. 30 dell'ordinamento penitenziario (L. n. 354 del 1975) prevede al comma 1 la concessione di permessi nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente;
il comma 2 consente "analoghi" permessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità". Ne segue, da un lato, che l'"analogia" con la previsione del comma precedente implica il riferimento a situazioni di pericolo o di emergenza familiare;
dall'altro, che il fatto deve rivestire un carattere di eccezionaiità ed accentuata anomalia. Sotto entrambi i profili non può essere ricondotto un evento ricorrente e non traumatico come il compleanno di un familiare. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in 1000 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011