Articolo 35 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 34Articolo 36
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29 agosto 1974
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26 giugno 1977
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28 marzo 1980
Art. 35. ((Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara' effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avra' ad oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sara' effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982))
In ogni decennio successivo si fara' luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e cio' con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.
Entrata in vigore il 28 marzo 1980