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31 dicembre 2019
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25 febbraio 2023
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28 settembre 2024
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Art. 199. Fascicolo della procedura 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale ((...)) viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. (17)
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 2
- 1. Accesso Agli Atti Della Liquidazione Giudiziale: Quali Documenti Può Vedere Chi Vuole Proporre Il ConcordatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 ottobre 2026 · 1
Perché qui contano più le decisioni dei giudici che la lettera della legge Chi legge gli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi cercando una norma che dica “il terzo che vuole proporre il concordato ha diritto di vedere questi documenti” resta a mani vuote. Quella norma non esiste. Il Codice disciplina il contenuto della proposta, le classi, il trattamento dei privilegiati, il voto e l'omologazione, ma sulla domanda che viene logicamente prima di tutte — su quali dati costruisco la proposta? — il legislatore tace, e rinvia implicitamente a un sistema di regole sparse: l'esame delle scritture contabili acquisite dal curatore, il fascicolo della procedura, le relazioni e i rapporti …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 24/08/2026, n. 190Provvedimento: 190/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: composta dai seguenti magistrati: IM LV Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Stefania ET Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere SENTENZA nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 61374 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo contro FALLIMENTO M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI s.c. a r.l., in persona del curatore fallimentare dott. Guglielmo Calvi Moscardi (c.f. [...], pec: guglielmo.calvimoscardi@pec.commercialisti.it), non costituito; AR PI (c.f. [...]), nato a [...] il 18 luglio 1978 e residente in …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- art. 327 c.p.c.·
- art. 103 cost.·
- art. 93 tuel·
- art. 610 r.d. 827/1924·
- giurisdizione penale·
- vincolo di destinazione·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 74 r.d. 2440/1923·
- art. 199 c.g.c.·
- giurisdizione contabile·
- art. 7 d.lgs. 285/1992·
- agente contabile·
- art. 190 c.g.c.·
- art. 178 r.d. 827/1924