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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 133. Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
Commentari • 5
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Giurisprudenza • 10
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