Art. 3. (( (Centri di assistenza doganale). )) (( 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 , sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' fissate dalle amministrazioni competenti nonche' a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994. ))